Art. 3 Infrastruttura tecnologica, requisiti di sicurezza, piano di test per la verifica del corretto funzionamento e malfunzionamenti 1. Il gestore della piattaforma sviluppa l'infrastruttura tecnologica, applicando i criteri di accessibilita' di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, nel rispetto dei principi di usabilita', completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilita', semplicita' di' consultazione, qualita', omogeneita' e interoperabilita'. 2. Prima della sua messa in funzione, il gestore della piattaforma verifica e attesta il corretto funzionamento della stessa piattaforma tramite lo svolgimento di test sperimentali. Il piano dei test copre la totalita' dei casi d'uso e delle funzionalita' assegnate alla piattaforma dall'art. 1, commi 341 e 343, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 3. Le caratteristiche tecniche, le regole tecniche e i requisiti di sicurezza della piattaforma sono descritti nel manuale operativo redatto dal gestore della piattaforma, allegato al presente decreto, pubblicato sul sito web dello stesso gestore e sul portale. Nel manuale sono individuate le metriche di successo e fallimento delle operazioni eseguite, unitamente a metriche prestazionali e di qualita', nonche' di assistenza agli utenti. Tali metriche sono utilizzate per monitorare l'operativita' della piattaforma. 4. Costituiscono casi di malfunzionamento della piattaforma tutti gli impedimenti tecnici, rilevati anche automaticamente dal sistema con le modalita' di cui al comma 3, che rendono impossibile la raccolta delle firme degli elettori. 5. Il malfunzionamento della piattaforma viene segnalato sul portale. Con le stesse modalita' il gestore della piattaforma comunica il ripristino della funzionalita' della stessa piattaforma. 6. Il gestore della piattaforma cura la manutenzione della stessa e provvede al suo aggiornamento tecnologico, d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale e sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza.