Art. 4 
 
           Architettura e funzionamento della piattaforma 
 
  1. La piattaforma, accessibile tramite il portale,  e'  organizzata
in un' «area pubblica» ed in un' «area privata» . 
  2.  L'area  pubblica  consente  la  consultazione  delle   proposte
referendarie e dei relativi quesiti nonche' delle proposte  di  legge
popolare, in corso e scadute, con l'indicazione del numero  di  firme
raccolte fino al momento della visualizzazione.  Consente,  altresi',
la consultazione di tutte le informazioni necessarie per  partecipare
alla raccolta delle firme mediante la stessa piattaforma. 
  3.  L'area  privata,  a  cui   e'   possibile   accedere   mediante
un'identita'  digitale  basata  su  credenziali  di  livello   almeno
significativo nell'ambito di un regime di identificazione elettronica
oggetto di notifica, conclusa con esito positivo, ai sensi  dell'art.
9  del  regolamento  (UE),  n.  910/214,  consente  l'utilizzo  delle
funzionalita'  della  piattaforma  diversificate  in  relazione  atre
distinte tipologie di utenti: 
    a. «utenza Corte di  cassazione»:  dedicata  al  personale  della
Corte di cassazione abilitato  dal  gestore  mediante  una  specifica
funzionalita' della piattaforma descritta nel  manuale  operativo  di
cui all'art. 3, comma 3. 
  L'abilitazione e' riconosciuta  sulla  base  dei  seguenti  profili
differenziati di accesso che tengono conto delle specifiche  mansioni
svolte dal suddetto personale: 
    1. profilo magistrato: dedicato alla consultazione, estrazione  e
controllo   delle   sottoscrizioni   raccolte   per   le   iniziative
referendarie e depositate presso la Corte di cassazione nonche', piu'
in generale, alle funzioni di cui agli articoli 12 e 32  della  legge
25 maggio 1970, n. 352; 
    2.   profilo    personale    tecnico-amniinistrativo:    dedicato
all'inserimento in piattaforma dei  nominativi  dei  promotori  della
raccolta e all'abilitazione di almeno due promotori della raccolta ad
operare sulla piattaforma; 
    3. profilo amministratore delle utenze: dedicato all'abilitazione
e  alla  disabilitazione  di  ulteriore  personale  della  Corte   di
cassazione sulla base di specifiche esigenze organizzative; 
    4. profilo personale delegato: dedicato al personale delegato  di
cui all'art. 2, del decreto-legge 9 marzo 1995,  n.  67,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1995, n. 159; 
    b. «utenza Soggetti promotori»: dedicata  ai  soggetti  promotori
della proposta referendaria o di legge popolare abilitati: 
      1.  al  caricamento  in   piattaforma,   successivamente   alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui  all'art.
7, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, della proposta; 
      2.  alla  consultazione,  estrazione   e   monitoraggio   delle
sottoscrizioni raccolte per l'iniziativa; 
      3. all'abilitazione  di  ulteriori  soggetti  promotori  i  cui
nominativi sono inseriti in piattaforma ai sensi  della  lettera  a),
numero 2. 
  L'accesso  ai  dati  personali  dei  sottoscrittori   resta   nella
disponibilita' esclusiva dei promotori fino alla  data  del  deposito
delle medesime sottoscrizioni presso la cancelleria  della  Corte  di
cassazione; 
    c. «utenza Cittadino»: dedicata agli aventi diritto che intendono
sottoscrivere una proposta referendaria o di legge popolare. 
  4.  Il  personale  abilitato  della  cancelleria  della  Corte   di
cassazione, entro due giorni  lavorativi  dalla  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'art.  7,  secondo  comma,
della legge 25 maggio 1970, n. 352, inserisce in piattaforma il nome,
il cognome, il luogo, la data di nascita,  il  codice  fiscale  e  il
comune di iscrizione  nelle  liste  elettorali  dei  promotori  della
raccolta e abilita almeno due dei soggetti promotori in conformita' a
quanto previsto al comma 3, lettera  a),  utilizzando  una  specifica
funzionalita' descritta nel manuale  operativo  di  cui  all'art.  3,
comma 3. 
  5. Il promotore abilitato, effettuato l'accesso  alla  piattaforma,
abilita gli altri promotori dell'iniziativa, i  cui  nominativi  sono
inseriti in piattaforma ai sensi del comma 3, lettera a),  numero  2,
se non gia'  abilitati  dal  personale  tecnico-amministrativo  della
Corte di cassazione. Procede, inoltre, a caricare in  piattaforma  la
proposta recante, a seconda  delle  finalita'  della  raccolta  delle
firme, le specifiche indicazioni prescritte,  rispettivamente,  dagli
articoli 4, 27 e 49 della legge n. 352 del 1970, oltre agli ulteriori
dati utili alla presentazione dell'iniziativa. Le attivita' di cui al
presente  comma  sono  eseguite  mediante  specifiche   funzionalita'
descritte nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3. 
  6. La piattaforma, al termine del caricamento di cui  al  comma  5,
tramite una specifica funzionalita' descritta nel  manuale  operativo
di cui all'art. 3, comma 3,  acquisisce  la  proposta  e,  rendendola
immodificabile nel rispetto delle previsioni del CAD  e  delle  linee
guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione  dei  documenti
informatici, le attribuisce data certa mediante l'apposizione di  uno
strumento di validazione temporale  elettronica  qualificata  di  cui
all'art. 42 del regolamento eIDAS. 
  7.  Contestualmente  all'acquisizione  di  cui  al  comma   6,   la
piattaforma,  mediante  una  specifica  funzionalita'  descritta  nel
manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3,  rende  disponibile  ai
promotori   un'attestazione    di    pubblicazione    dell'iniziativa
referendaria o  di  legge  popolare  munita  di  sigillo  elettronico
qualificato  ai  sensi  del   regolamento   eIDAS.   Rende   altresi'
disponibile la stessa iniziativa alla raccolta delle  sottoscrizioni,
per il periodo di tempo necessario a seconda  delle  finalita'  della
raccolta nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4,  28  e  49
della legge n. 352 del 1970, delle indicazioni fornite  dai  soggetti
promotori all'atto del caricamento di cui al comma 5 e, comunque, non
oltre la messa  a  disposizione  della  cancelleria  della  Corte  di
cassazione, da parte dei soggetti promotori, con le modalita' di  cui
all'art. 7, delle firme raccolte elettronicamente. 
  8. I promotori possono terminare la raccolta  delle  sottoscrizioni
in qualsiasi momento utilizzando una  specifica  funzionalita'  della
piattaforma descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3,  comma
3. 
  9. La piattaforma, a  partire  dalla  data  in  cui  e'  assicurata
l'interoperabilita' con la PDND ovvero con l'Anagrafe nazionale della
popolazione residente (ANPR), permette ai soggetti legittimati  dalla
legge, tramite una  specifica  funzionalita'  descritta  nel  manuale
operativo di cui all'art. 3, comma 3, la verifica  della  correttezza
dei dati dei cittadini  fruitori  della  stessa  piattaforma  nonche'
della loro iscrizione nelle liste elettorali. 
  10. La piattaforma, fino a quando il dato  relativo  all'iscrizione
nelle liste elettorali  non  e'  disponibile  in  ANPR,  consente  ai
soggetti promotori, mediante  apposita  funzionalita'  descritta  nel
manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, di  inviare  al  comune
competente,  con  posta  elettronica  certificata  o  altro  servizio
elettronico di recapito  certificato  qualificato,  la  richiesta  di
verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori  nelle  liste  elettorali
con rilascio del relativo certificato.