Art. 4 Architettura e funzionamento della piattaforma 1. La piattaforma, accessibile tramite il portale, e' organizzata in un' «area pubblica» ed in un' «area privata» . 2. L'area pubblica consente la consultazione delle proposte referendarie e dei relativi quesiti nonche' delle proposte di legge popolare, in corso e scadute, con l'indicazione del numero di firme raccolte fino al momento della visualizzazione. Consente, altresi', la consultazione di tutte le informazioni necessarie per partecipare alla raccolta delle firme mediante la stessa piattaforma. 3. L'area privata, a cui e' possibile accedere mediante un'identita' digitale basata su credenziali di livello almeno significativo nell'ambito di un regime di identificazione elettronica oggetto di notifica, conclusa con esito positivo, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE), n. 910/214, consente l'utilizzo delle funzionalita' della piattaforma diversificate in relazione atre distinte tipologie di utenti: a. «utenza Corte di cassazione»: dedicata al personale della Corte di cassazione abilitato dal gestore mediante una specifica funzionalita' della piattaforma descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3. L'abilitazione e' riconosciuta sulla base dei seguenti profili differenziati di accesso che tengono conto delle specifiche mansioni svolte dal suddetto personale: 1. profilo magistrato: dedicato alla consultazione, estrazione e controllo delle sottoscrizioni raccolte per le iniziative referendarie e depositate presso la Corte di cassazione nonche', piu' in generale, alle funzioni di cui agli articoli 12 e 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352; 2. profilo personale tecnico-amniinistrativo: dedicato all'inserimento in piattaforma dei nominativi dei promotori della raccolta e all'abilitazione di almeno due promotori della raccolta ad operare sulla piattaforma; 3. profilo amministratore delle utenze: dedicato all'abilitazione e alla disabilitazione di ulteriore personale della Corte di cassazione sulla base di specifiche esigenze organizzative; 4. profilo personale delegato: dedicato al personale delegato di cui all'art. 2, del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1995, n. 159; b. «utenza Soggetti promotori»: dedicata ai soggetti promotori della proposta referendaria o di legge popolare abilitati: 1. al caricamento in piattaforma, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'art. 7, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, della proposta; 2. alla consultazione, estrazione e monitoraggio delle sottoscrizioni raccolte per l'iniziativa; 3. all'abilitazione di ulteriori soggetti promotori i cui nominativi sono inseriti in piattaforma ai sensi della lettera a), numero 2. L'accesso ai dati personali dei sottoscrittori resta nella disponibilita' esclusiva dei promotori fino alla data del deposito delle medesime sottoscrizioni presso la cancelleria della Corte di cassazione; c. «utenza Cittadino»: dedicata agli aventi diritto che intendono sottoscrivere una proposta referendaria o di legge popolare. 4. Il personale abilitato della cancelleria della Corte di cassazione, entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'art. 7, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, inserisce in piattaforma il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale e il comune di iscrizione nelle liste elettorali dei promotori della raccolta e abilita almeno due dei soggetti promotori in conformita' a quanto previsto al comma 3, lettera a), utilizzando una specifica funzionalita' descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3. 5. Il promotore abilitato, effettuato l'accesso alla piattaforma, abilita gli altri promotori dell'iniziativa, i cui nominativi sono inseriti in piattaforma ai sensi del comma 3, lettera a), numero 2, se non gia' abilitati dal personale tecnico-amministrativo della Corte di cassazione. Procede, inoltre, a caricare in piattaforma la proposta recante, a seconda delle finalita' della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni prescritte, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della legge n. 352 del 1970, oltre agli ulteriori dati utili alla presentazione dell'iniziativa. Le attivita' di cui al presente comma sono eseguite mediante specifiche funzionalita' descritte nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3. 6. La piattaforma, al termine del caricamento di cui al comma 5, tramite una specifica funzionalita' descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, acquisisce la proposta e, rendendola immodificabile nel rispetto delle previsioni del CAD e delle linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, le attribuisce data certa mediante l'apposizione di uno strumento di validazione temporale elettronica qualificata di cui all'art. 42 del regolamento eIDAS. 7. Contestualmente all'acquisizione di cui al comma 6, la piattaforma, mediante una specifica funzionalita' descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, rende disponibile ai promotori un'attestazione di pubblicazione dell'iniziativa referendaria o di legge popolare munita di sigillo elettronico qualificato ai sensi del regolamento eIDAS. Rende altresi' disponibile la stessa iniziativa alla raccolta delle sottoscrizioni, per il periodo di tempo necessario a seconda delle finalita' della raccolta nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4, 28 e 49 della legge n. 352 del 1970, delle indicazioni fornite dai soggetti promotori all'atto del caricamento di cui al comma 5 e, comunque, non oltre la messa a disposizione della cancelleria della Corte di cassazione, da parte dei soggetti promotori, con le modalita' di cui all'art. 7, delle firme raccolte elettronicamente. 8. I promotori possono terminare la raccolta delle sottoscrizioni in qualsiasi momento utilizzando una specifica funzionalita' della piattaforma descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3. 9. La piattaforma, a partire dalla data in cui e' assicurata l'interoperabilita' con la PDND ovvero con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), permette ai soggetti legittimati dalla legge, tramite una specifica funzionalita' descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, la verifica della correttezza dei dati dei cittadini fruitori della stessa piattaforma nonche' della loro iscrizione nelle liste elettorali. 10. La piattaforma, fino a quando il dato relativo all'iscrizione nelle liste elettorali non e' disponibile in ANPR, consente ai soggetti promotori, mediante apposita funzionalita' descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, di inviare al comune competente, con posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la richiesta di verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali con rilascio del relativo certificato.