Art. 4
Architettura e funzionamento della piattaforma
1. La piattaforma, accessibile tramite il portale, e' organizzata
in un' «area pubblica» ed in un' «area privata» .
2. L'area pubblica consente la consultazione delle proposte
referendarie e dei relativi quesiti nonche' delle proposte di legge
popolare, in corso e scadute, con l'indicazione del numero di firme
raccolte fino al momento della visualizzazione. Consente, altresi',
la consultazione di tutte le informazioni necessarie per partecipare
alla raccolta delle firme mediante la stessa piattaforma.
3. L'area privata, a cui e' possibile accedere mediante
un'identita' digitale basata su credenziali di livello almeno
significativo nell'ambito di un regime di identificazione elettronica
oggetto di notifica, conclusa con esito positivo, ai sensi dell'art.
9 del regolamento (UE), n. 910/214, consente l'utilizzo delle
funzionalita' della piattaforma diversificate in relazione atre
distinte tipologie di utenti:
a. «utenza Corte di cassazione»: dedicata al personale della
Corte di cassazione abilitato dal gestore mediante una specifica
funzionalita' della piattaforma descritta nel manuale operativo di
cui all'art. 3, comma 3.
L'abilitazione e' riconosciuta sulla base dei seguenti profili
differenziati di accesso che tengono conto delle specifiche mansioni
svolte dal suddetto personale:
1. profilo magistrato: dedicato alla consultazione, estrazione e
controllo delle sottoscrizioni raccolte per le iniziative
referendarie e depositate presso la Corte di cassazione nonche', piu'
in generale, alle funzioni di cui agli articoli 12 e 32 della legge
25 maggio 1970, n. 352;
2. profilo personale tecnico-amniinistrativo: dedicato
all'inserimento in piattaforma dei nominativi dei promotori della
raccolta e all'abilitazione di almeno due promotori della raccolta ad
operare sulla piattaforma;
3. profilo amministratore delle utenze: dedicato all'abilitazione
e alla disabilitazione di ulteriore personale della Corte di
cassazione sulla base di specifiche esigenze organizzative;
4. profilo personale delegato: dedicato al personale delegato di
cui all'art. 2, del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1995, n. 159;
b. «utenza Soggetti promotori»: dedicata ai soggetti promotori
della proposta referendaria o di legge popolare abilitati:
1. al caricamento in piattaforma, successivamente alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'art.
7, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, della proposta;
2. alla consultazione, estrazione e monitoraggio delle
sottoscrizioni raccolte per l'iniziativa;
3. all'abilitazione di ulteriori soggetti promotori i cui
nominativi sono inseriti in piattaforma ai sensi della lettera a),
numero 2.
L'accesso ai dati personali dei sottoscrittori resta nella
disponibilita' esclusiva dei promotori fino alla data del deposito
delle medesime sottoscrizioni presso la cancelleria della Corte di
cassazione;
c. «utenza Cittadino»: dedicata agli aventi diritto che intendono
sottoscrivere una proposta referendaria o di legge popolare.
4. Il personale abilitato della cancelleria della Corte di
cassazione, entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'art. 7, secondo comma,
della legge 25 maggio 1970, n. 352, inserisce in piattaforma il nome,
il cognome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale e il
comune di iscrizione nelle liste elettorali dei promotori della
raccolta e abilita almeno due dei soggetti promotori in conformita' a
quanto previsto al comma 3, lettera a), utilizzando una specifica
funzionalita' descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3,
comma 3.
5. Il promotore abilitato, effettuato l'accesso alla piattaforma,
abilita gli altri promotori dell'iniziativa, i cui nominativi sono
inseriti in piattaforma ai sensi del comma 3, lettera a), numero 2,
se non gia' abilitati dal personale tecnico-amministrativo della
Corte di cassazione. Procede, inoltre, a caricare in piattaforma la
proposta recante, a seconda delle finalita' della raccolta delle
firme, le specifiche indicazioni prescritte, rispettivamente, dagli
articoli 4, 27 e 49 della legge n. 352 del 1970, oltre agli ulteriori
dati utili alla presentazione dell'iniziativa. Le attivita' di cui al
presente comma sono eseguite mediante specifiche funzionalita'
descritte nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3.
6. La piattaforma, al termine del caricamento di cui al comma 5,
tramite una specifica funzionalita' descritta nel manuale operativo
di cui all'art. 3, comma 3, acquisisce la proposta e, rendendola
immodificabile nel rispetto delle previsioni del CAD e delle linee
guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti
informatici, le attribuisce data certa mediante l'apposizione di uno
strumento di validazione temporale elettronica qualificata di cui
all'art. 42 del regolamento eIDAS.
7. Contestualmente all'acquisizione di cui al comma 6, la
piattaforma, mediante una specifica funzionalita' descritta nel
manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, rende disponibile ai
promotori un'attestazione di pubblicazione dell'iniziativa
referendaria o di legge popolare munita di sigillo elettronico
qualificato ai sensi del regolamento eIDAS. Rende altresi'
disponibile la stessa iniziativa alla raccolta delle sottoscrizioni,
per il periodo di tempo necessario a seconda delle finalita' della
raccolta nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4, 28 e 49
della legge n. 352 del 1970, delle indicazioni fornite dai soggetti
promotori all'atto del caricamento di cui al comma 5 e, comunque, non
oltre la messa a disposizione della cancelleria della Corte di
cassazione, da parte dei soggetti promotori, con le modalita' di cui
all'art. 7, delle firme raccolte elettronicamente.
8. I promotori possono terminare la raccolta delle sottoscrizioni
in qualsiasi momento utilizzando una specifica funzionalita' della
piattaforma descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma
3.
9. La piattaforma, a partire dalla data in cui e' assicurata
l'interoperabilita' con la PDND ovvero con l'Anagrafe nazionale della
popolazione residente (ANPR), permette ai soggetti legittimati dalla
legge, tramite una specifica funzionalita' descritta nel manuale
operativo di cui all'art. 3, comma 3, la verifica della correttezza
dei dati dei cittadini fruitori della stessa piattaforma nonche'
della loro iscrizione nelle liste elettorali.
10. La piattaforma, fino a quando il dato relativo all'iscrizione
nelle liste elettorali non e' disponibile in ANPR, consente ai
soggetti promotori, mediante apposita funzionalita' descritta nel
manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, di inviare al comune
competente, con posta elettronica certificata o altro servizio
elettronico di recapito certificato qualificato, la richiesta di
verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali
con rilascio del relativo certificato.