Art. 5
Modalita' di raccolta delle sottoscrizioni
1. L'avente diritto, dopo aver effettuato l'accesso alla
piattaforma con le modalita' di cui all'art. 4, comma 3, sceglie la
proposta referendaria o di legge popolare che intende sottoscrivere
recante, a seconda delle finalita' della raccolta firme, le
specifiche indicazioni prescritte, rispettivamente, dagli articoli 4,
27 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352.
2. La piattaforma, mediante una specifica funzionalita' descritta
nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3 e fatto salvo quanto
previsto dall'art. 4, comma 10, acquisisce il nome, il cognome, il
luogo e la data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui
liste elettorali e' iscritto ovvero, per i cittadini italiani
residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali
dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, nonche', ove
disponibile, l'attributo elettore presente in ANPR.
3. La piattaforma acquisisce, altresi', l'identificativo univoco
della sessione di autenticazione fornito dal gestore di identita'
digitale. Nel caso in cui tale identificativo non e' disponibile, lo
stesso e' generato e associato alla sessione direttamente dalla
piattaforma.
4. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono esposte al
sottoscrittore, in relazione all'iniziativa prescelta, al momento
della raccolta della firma espressa, con le modalita' descritte nel
manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, e confermate dallo
stesso mediante la pressione di un tasto dedicato alla
sottoscrizione.
5. Le informazioni e le evidenze informatiche delle attivita' di
cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono registrate e rese immodificabili nel
rispetto delle disposizioni del GDPR e del CAD.
6. Il gestore della piattaforma garantisce la riconducibilita'
della sottoscrizione all'avente diritto mediante certificazione di
processo delle attivita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e apposizione al
relativo documento del proprio sigillo elettronico qualificato, ai
sensi del regolamento eIDAS. Le caratteristiche della certificazione
di processo sono descritte nel manuale operativo di cui all'art. 3,
comma 3.