Art. 5 Modalita' di raccolta delle sottoscrizioni 1. L'avente diritto, dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma con le modalita' di cui all'art. 4, comma 3, sceglie la proposta referendaria o di legge popolare che intende sottoscrivere recante, a seconda delle finalita' della raccolta firme, le specifiche indicazioni prescritte, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352. 2. La piattaforma, mediante una specifica funzionalita' descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3 e fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 10, acquisisce il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, nonche', ove disponibile, l'attributo elettore presente in ANPR. 3. La piattaforma acquisisce, altresi', l'identificativo univoco della sessione di autenticazione fornito dal gestore di identita' digitale. Nel caso in cui tale identificativo non e' disponibile, lo stesso e' generato e associato alla sessione direttamente dalla piattaforma. 4. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono esposte al sottoscrittore, in relazione all'iniziativa prescelta, al momento della raccolta della firma espressa, con le modalita' descritte nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, e confermate dallo stesso mediante la pressione di un tasto dedicato alla sottoscrizione. 5. Le informazioni e le evidenze informatiche delle attivita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono registrate e rese immodificabili nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del CAD. 6. Il gestore della piattaforma garantisce la riconducibilita' della sottoscrizione all'avente diritto mediante certificazione di processo delle attivita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e apposizione al relativo documento del proprio sigillo elettronico qualificato, ai sensi del regolamento eIDAS. Le caratteristiche della certificazione di processo sono descritte nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3.