Art. 5 
 
             Modalita' di raccolta delle sottoscrizioni 
 
  1.  L'avente  diritto,  dopo   aver   effettuato   l'accesso   alla
piattaforma con le modalita' di cui all'art. 4, comma 3,  sceglie  la
proposta referendaria o di legge popolare che  intende  sottoscrivere
recante,  a  seconda  delle  finalita'  della  raccolta   firme,   le
specifiche indicazioni prescritte, rispettivamente, dagli articoli 4,
27 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352. 
  2. La piattaforma, mediante una specifica  funzionalita'  descritta
nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3 e fatto salvo quanto
previsto dall'art. 4, comma 10, acquisisce il nome,  il  cognome,  il
luogo e la data di nascita del sottoscrittore, il  comune  nelle  cui
liste  elettorali  e'  iscritto  ovvero,  per  i  cittadini  italiani
residenti all'estero,  la  loro  iscrizione  nelle  liste  elettorali
dell'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero,  nonche',  ove
disponibile, l'attributo elettore presente in ANPR. 
  3. La piattaforma acquisisce,  altresi',  l'identificativo  univoco
della sessione di autenticazione fornito  dal  gestore  di  identita'
digitale. Nel caso in cui tale identificativo non e' disponibile,  lo
stesso e' generato  e  associato  alla  sessione  direttamente  dalla
piattaforma. 
  4. Le  informazioni  di  cui  ai  commi  2  e  3  sono  esposte  al
sottoscrittore, in relazione  all'iniziativa  prescelta,  al  momento
della raccolta della firma espressa, con le modalita'  descritte  nel
manuale operativo di cui all'art. 3,  comma  3,  e  confermate  dallo
stesso  mediante   la   pressione   di   un   tasto   dedicato   alla
sottoscrizione. 
  5. Le informazioni e le evidenze informatiche  delle  attivita'  di
cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono registrate e  rese  immodificabili  nel
rispetto delle disposizioni del GDPR e del CAD. 
  6. Il gestore  della  piattaforma  garantisce  la  riconducibilita'
della sottoscrizione all'avente diritto  mediante  certificazione  di
processo delle attivita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e apposizione al
relativo documento del proprio sigillo  elettronico  qualificato,  ai
sensi del regolamento eIDAS. Le caratteristiche della  certificazione
di processo sono descritte nel manuale operativo di cui  all'art.  3,
comma 3.