Art. 6
Conservazione delle sottoscrizioni e diritto di accesso
1. Il gestore della piattaforma conserva le informazioni e le
evidenze informatiche di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4, per il
medesimo periodo di tempo necessario alla verifica della validita'
delle sottoscrizioni previsto per la conservazione delle firme
raccolte con modalita' analogica, tramite memorizzazione nel rispetto
delle disposizioni del GDPR e del CAD.
2. Gli utenti di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), a partire
dalla data del deposito delle sottoscrizioni presso la cancelleria
della Corte di cassazione, possono accedere, mediante una specifica
funzionalita' descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3,
comma 3, alle informazioni e alle evidenze informatiche conservate.
3. Gli utenti di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), durante il
periodo di conservazione, possono accedere, mediante una specifica
funzionalita' descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3,
comma 3, esclusivamente alle informazioni e alle evidenze
informatiche conservate, relative alle proprie proposte referendarie
e di iniziativa popolare.
4. Gli utenti di cui all'art. 4, comma 3, lettera c), durante il
periodo di conservazione, mediante una specifica funzionalita'
descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, possono
accedere esclusivamente alle informazioni e alle evidenze
informatiche relative alle proprie sottoscrizioni.