Art. 6 
 
       Conservazione delle sottoscrizioni e diritto di accesso 
 
  1. Il gestore della  piattaforma  conserva  le  informazioni  e  le
evidenze informatiche di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3 e  4,  per  il
medesimo periodo di tempo necessario alla  verifica  della  validita'
delle  sottoscrizioni  previsto  per  la  conservazione  delle  firme
raccolte con modalita' analogica, tramite memorizzazione nel rispetto
delle disposizioni del GDPR e del CAD. 
  2. Gli utenti di cui all'art. 4, comma 3,  lettera  a),  a  partire
dalla data del deposito delle sottoscrizioni  presso  la  cancelleria
della Corte di cassazione, possono accedere, mediante  una  specifica
funzionalita' descritta nel manuale  operativo  di  cui  all'art.  3,
comma 3, alle informazioni e alle evidenze informatiche conservate. 
  3. Gli utenti di cui all'art. 4, comma 3, lettera  b),  durante  il
periodo di conservazione, possono accedere,  mediante  una  specifica
funzionalita' descritta nel manuale  operativo  di  cui  all'art.  3,
comma  3,  esclusivamente   alle   informazioni   e   alle   evidenze
informatiche conservate, relative alle proprie proposte  referendarie
e di iniziativa popolare. 
  4. Gli utenti di cui all'art. 4, comma 3, lettera  c),  durante  il
periodo  di  conservazione,  mediante  una  specifica   funzionalita'
descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma  3,  possono
accedere   esclusivamente   alle   informazioni   e   alle   evidenze
informatiche relative alle proprie sottoscrizioni.