Art. 7
Messa a disposizione delle firme raccolte elettronicamente
1. I soggetti promotori, al termine del periodo di raccolta delle
sottoscrizioni e, comunque, nella stessa data in cui effettuano il
deposito di eventuali firme autografe raccolte per la medesima
proposta referendaria, mettono a disposizione della cancelleria della
Corte di cassazione, con una specifica funzionalita' descritta nel
manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, le firme raccolte
elettronicamente comprensive delle informazioni e delle evidenze
informatiche di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4.
2. La piattaforma, contestualmente alla messa a disposizione delle
firme e delle evidenze ai sensi del comma 1, rende disponibile ai
promotori, tramite una specifica funzionalita' descritta nel manuale
operativo di cui all'art. 3, comma 3, un'attestazione di messa a
disposizione munita di sigillo elettronico qualificato e riferimento
temporale qualificato, ai sensi del regolamento eIDAS.
3. I soggetti abilitati di cui all'art. 4, comma 3, lettera a),
numero 1, successivamente alla messa a disposizione delle firme e
delle evidenze di cui al comma 1, mediante una specifica
funzionalita' descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3,
comma 3, eventualmente coadiuvati dal personale delegato di cui
all'art. 4, comma 3, lettera a), numero 4, o dal personale
tecnico-amministrativo di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), numeri
2 e 3, in possesso delle necessarie competenze tecniche, verificano
la validita' delle firme raccolte elettronicamente e comprensive
delle informazioni e delle evidenze informatiche di cui all'art. 5,
commi 1, 2, 3 e 4. La valutazione della tempestivita' della raccolta
delle sottoscrizioni elettroniche nel rispetto di quanto previsto
dagli articoli 4, 28 e 49 della legge n. 352 del 1970, e' effettuata
mediante una specifica funzionalita' della piattaforma, descritta nel
manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, che consente la
verifica automatica della data in cui le stesse sottoscrizioni sono
state raccolte.
4. Relativamente alle proposte di legge popolare, le firme raccolte
elettronicamente, comprensive delle informazioni e delle evidenze
informatiche di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4, possono essere
presentate al Presidente di una delle due camere, ai sensi dell'art.
49, della legge n. 352 del 1970, come duplicato informatico ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera i-quinquies), del CAD, ovvero come
copia analogica di documento informatico dotata del contrassegno a
stampa di cui all'art. 23, comma 2-bis, del medesimo codice. Il
duplicato informatico e la copia analogica possono essere estratti
mediante una specifica funzionalita' descritta nel manuale operativo
di cui all'art. 3, comma 3.
6. I soggetti abilitati di cui all'art. 4, comma 3, lettera a),
numero 1, successivamente alla messa a disposizione delle firme e
delle evidenze di cui al comma 1, mediante una specifica
funzionalita' descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3,
comma 3, possono estrarre i dati dei sottoscrittori digitali in un
formato idoneo a garantire l'interoperabilita' con gli applicativi
utilizzati dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di
cassazione al fine di individuare eventuali duplicazioni di
sottoscrizioni raccolte sia elettronicamente sia analogicamente. Per
tale attivita' possono essere eventualmente coadiuvati dal personale
delegato di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), numero 4, o dal
personale tecnico-amministrativo di cui all'art. 4, comma 3, lettera
a), numeri 2 e 3, lettere b) e c), in possesso delle necessarie
competenze tecniche.