Art. 7 
 
     Messa a disposizione delle firme raccolte elettronicamente 
 
  1. I soggetti promotori, al termine del periodo di  raccolta  delle
sottoscrizioni e, comunque, nella stessa data in  cui  effettuano  il
deposito di  eventuali  firme  autografe  raccolte  per  la  medesima
proposta referendaria, mettono a disposizione della cancelleria della
Corte di cassazione, con una specifica  funzionalita'  descritta  nel
manuale operativo di cui all'art.  3,  comma  3,  le  firme  raccolte
elettronicamente comprensive  delle  informazioni  e  delle  evidenze
informatiche di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4. 
  2. La piattaforma, contestualmente alla messa a disposizione  delle
firme e delle evidenze ai sensi del comma  1,  rende  disponibile  ai
promotori, tramite una specifica funzionalita' descritta nel  manuale
operativo di cui all'art. 3, comma  3,  un'attestazione  di  messa  a
disposizione munita di sigillo elettronico qualificato e  riferimento
temporale qualificato, ai sensi del regolamento eIDAS. 
  3. I soggetti abilitati di cui all'art. 4,  comma  3,  lettera  a),
numero 1, successivamente alla messa a  disposizione  delle  firme  e
delle  evidenze  di  cui  al  comma   1,   mediante   una   specifica
funzionalita' descritta nel manuale  operativo  di  cui  all'art.  3,
comma 3, eventualmente  coadiuvati  dal  personale  delegato  di  cui
all'art.  4,  comma  3,  lettera  a),  numero  4,  o  dal   personale
tecnico-amministrativo di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), numeri
2 e 3, in possesso delle necessarie competenze  tecniche,  verificano
la validita' delle  firme  raccolte  elettronicamente  e  comprensive
delle informazioni e delle evidenze informatiche di cui  all'art.  5,
commi 1, 2, 3 e 4. La valutazione della tempestivita' della  raccolta
delle sottoscrizioni elettroniche nel  rispetto  di  quanto  previsto
dagli articoli 4, 28 e 49 della legge n. 352 del 1970, e'  effettuata
mediante una specifica funzionalita' della piattaforma, descritta nel
manuale operativo di  cui  all'art.  3,  comma  3,  che  consente  la
verifica automatica della data in cui le stesse  sottoscrizioni  sono
state raccolte. 
  4. Relativamente alle proposte di legge popolare, le firme raccolte
elettronicamente, comprensive delle  informazioni  e  delle  evidenze
informatiche di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3  e  4,  possono  essere
presentate al Presidente di una delle due camere, ai sensi  dell'art.
49, della legge n. 352 del 1970, come duplicato informatico ai  sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera  i-quinquies),  del  CAD,  ovvero  come
copia analogica di documento informatico dotata  del  contrassegno  a
stampa di cui all'art. 23,  comma  2-bis,  del  medesimo  codice.  Il
duplicato informatico e la copia analogica  possono  essere  estratti
mediante una specifica funzionalita' descritta nel manuale  operativo
di cui all'art. 3, comma 3. 
  6. I soggetti abilitati di cui all'art. 4,  comma  3,  lettera  a),
numero 1, successivamente alla messa a  disposizione  delle  firme  e
delle  evidenze  di  cui  al  comma   1,   mediante   una   specifica
funzionalita' descritta nel manuale  operativo  di  cui  all'art.  3,
comma 3, possono estrarre i dati dei sottoscrittori  digitali  in  un
formato idoneo a garantire l'interoperabilita'  con  gli  applicativi
utilizzati dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di
cassazione  al  fine  di  individuare   eventuali   duplicazioni   di
sottoscrizioni raccolte sia elettronicamente sia analogicamente.  Per
tale attivita' possono essere eventualmente coadiuvati dal  personale
delegato di cui all'art. 4, comma 3, lettera  a),  numero  4,  o  dal
personale tecnico-amministrativo di cui all'art. 4, comma 3,  lettera
a), numeri 2 e 3, lettere b)  e  c),  in  possesso  delle  necessarie
competenze tecniche.