Art. 7 Messa a disposizione delle firme raccolte elettronicamente 1. I soggetti promotori, al termine del periodo di raccolta delle sottoscrizioni e, comunque, nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per la medesima proposta referendaria, mettono a disposizione della cancelleria della Corte di cassazione, con una specifica funzionalita' descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, le firme raccolte elettronicamente comprensive delle informazioni e delle evidenze informatiche di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4. 2. La piattaforma, contestualmente alla messa a disposizione delle firme e delle evidenze ai sensi del comma 1, rende disponibile ai promotori, tramite una specifica funzionalita' descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, un'attestazione di messa a disposizione munita di sigillo elettronico qualificato e riferimento temporale qualificato, ai sensi del regolamento eIDAS. 3. I soggetti abilitati di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), numero 1, successivamente alla messa a disposizione delle firme e delle evidenze di cui al comma 1, mediante una specifica funzionalita' descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, eventualmente coadiuvati dal personale delegato di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), numero 4, o dal personale tecnico-amministrativo di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), numeri 2 e 3, in possesso delle necessarie competenze tecniche, verificano la validita' delle firme raccolte elettronicamente e comprensive delle informazioni e delle evidenze informatiche di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4. La valutazione della tempestivita' della raccolta delle sottoscrizioni elettroniche nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4, 28 e 49 della legge n. 352 del 1970, e' effettuata mediante una specifica funzionalita' della piattaforma, descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, che consente la verifica automatica della data in cui le stesse sottoscrizioni sono state raccolte. 4. Relativamente alle proposte di legge popolare, le firme raccolte elettronicamente, comprensive delle informazioni e delle evidenze informatiche di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4, possono essere presentate al Presidente di una delle due camere, ai sensi dell'art. 49, della legge n. 352 del 1970, come duplicato informatico ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera i-quinquies), del CAD, ovvero come copia analogica di documento informatico dotata del contrassegno a stampa di cui all'art. 23, comma 2-bis, del medesimo codice. Il duplicato informatico e la copia analogica possono essere estratti mediante una specifica funzionalita' descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3. 6. I soggetti abilitati di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), numero 1, successivamente alla messa a disposizione delle firme e delle evidenze di cui al comma 1, mediante una specifica funzionalita' descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, possono estrarre i dati dei sottoscrittori digitali in un formato idoneo a garantire l'interoperabilita' con gli applicativi utilizzati dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione al fine di individuare eventuali duplicazioni di sottoscrizioni raccolte sia elettronicamente sia analogicamente. Per tale attivita' possono essere eventualmente coadiuvati dal personale delegato di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), numero 4, o dal personale tecnico-amministrativo di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), numeri 2 e 3, lettere b) e c), in possesso delle necessarie competenze tecniche.