Art. 8 Procedura di accesso e modalita' di erogazione dell'indennizzo 1. Ai fini dell'accesso al fondo, l'amministrazione straordinaria trasmette al Ministero un elenco riepilogativo delle istanze pervenute, a cui e' tenuta ad allegare, per ciascuna delle stesse, tutta la documentazione di riferimento, dichiarando altresi' il pieno rispetto delle condizioni di accesso di cui all'art. 77, comma 2-ter, del decreto-legge n. 73/2021. Lo schema delle istanze per l'accesso al fondo, contenente le relative modalita' di redazione, il contenuto informativo, la documentazione da allegare all'istanza, nonche' ogni ulteriore elemento necessario per il riconoscimento del beneficio, e' definito con provvedimento del direttore generale per la riconversione industriale e grandi filiere produttive, da adottarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. 2. Ai sensi dell'art. 77, comma 2-ter, del decreto-legge n. 73/2021, i beneficiari hanno diritto all'intervento del fondo esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. 3. Qualora la dotazione finanziaria di cui al precedente art. 4 non sia sufficiente a soddisfare l'integrale copertura dei fabbisogni connessi alle istanze presentate e valutate come ammissibili, il Ministero, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo per tutti i beneficiari sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero complessivo delle istanze ammissibili pervenute.