Art. 8 
 
                  Procedura di accesso e modalita' 
                    di erogazione dell'indennizzo 
 
  1. Ai fini dell'accesso al fondo,  l'amministrazione  straordinaria
trasmette  al  Ministero  un  elenco  riepilogativo   delle   istanze
pervenute, a cui e' tenuta ad allegare, per  ciascuna  delle  stesse,
tutta la documentazione di riferimento, dichiarando altresi' il pieno
rispetto delle condizioni di accesso di cui all'art. 77, comma 2-ter,
del decreto-legge n. 73/2021. Lo schema delle istanze  per  l'accesso
al fondo, contenente le relative modalita' di redazione, il contenuto
informativo, la documentazione da allegare all'istanza, nonche'  ogni
ulteriore elemento necessario per il riconoscimento del beneficio, e'
definito  con   provvedimento   del   direttore   generale   per   la
riconversione industriale e grandi filiere produttive,  da  adottarsi
entro trenta giorni  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del presente decreto. 
  2. Ai  sensi  dell'art.  77,  comma  2-ter,  del  decreto-legge  n.
73/2021,  i  beneficiari  hanno  diritto  all'intervento  del   fondo
esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. 
  3. Qualora la dotazione finanziaria di cui al precedente art. 4 non
sia sufficiente a soddisfare  l'integrale  copertura  dei  fabbisogni
connessi alle istanze presentate  e  valutate  come  ammissibili,  il
Ministero, successivamente al termine ultimo di  presentazione  delle
stesse, provvede a ridurre in modo proporzionale  il  contributo  per
tutti i beneficiari sulla base delle risorse finanziarie  disponibili
e del numero complessivo delle istanze ammissibili pervenute.