Art. 9 Valutazione delle istanze 1. Il Ministero valuta le istanze pervenute dall'amministrazione straordinaria entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione di ciascuna istanza cumulativa, sulla base della completezza della documentazione di cui al precedente art. 8. 2. Ai fini della valutazione delle istanze d'indennizzo, il Ministero si avvale dell'assistenza di una commissione tecnica che, istituita presso il Ministero medesimo, presieduta da un direttore generale di prima fascia del Ministero e da un direttore generale di prima fascia del Ministero dell'economia e delle finanze, incluso un rappresentante dell'Agenzia delle entrate di Taranto, e' deputata alla verifica della regolarita' e della completezza della documentazione pervenuta a corredo delle istanze pervenute. Le funzioni di segreteria della commissione tecnica saranno svolte da un funzionario del Ministero. 3. Ai membri della commissione tecnica, che si riunisce anche con strumenti e modalita' telematiche, non spetta alcun compenso comunque denominato, ne' rimborso spese, e al funzionamento della medesima si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 4. Ricevuti gli atti dalla commissione tecnica, il Ministero, conclusa l'attivita' di valutazione delle istanze d'indennizzo, adotta il decreto di impegno, liquidazione e pagamento per il finanziamento del fondo, ovvero, nel caso di esito negativo o parzialmente negativo, di rigetto o richiesta di integrazione delle domande, fornendone, in ogni caso, comunicazione ai beneficiari per il tramite dell'amministrazione straordinaria. 5. Le comunicazioni inerenti al procedimento di cui al presente decreto sono trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (P.E.C.). 6. Il Ministero, all'esito dell'attivita' di verifica della regolarita' e della completezza della documentazione a corredo pervenuta, procede all'erogazione sul conto corrente indicato in sede di istanza d'indennizzo concesso sulla base dei criteri definiti all'art. 7 ed al comma 1 del presente articolo. 7. Qualora la procedura di valutazione dell'accesso al beneficio erogabile dal fondo si concluda con esito negativo, non potra' essere riproposta una nuova domanda per la medesima fattispecie.