Art. 9 
 
                      Valutazione delle istanze 
 
  1. Il Ministero valuta le  istanze  pervenute  dall'amministrazione
straordinaria entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione  di
ciascuna istanza  cumulativa,  sulla  base  della  completezza  della
documentazione di cui al precedente art. 8. 
  2.  Ai  fini  della  valutazione  delle  istanze  d'indennizzo,  il
Ministero si avvale dell'assistenza di una commissione  tecnica  che,
istituita presso il Ministero medesimo, presieduta  da  un  direttore
generale di prima fascia del Ministero e da un direttore generale  di
prima fascia del Ministero dell'economia e delle finanze, incluso  un
rappresentante dell'Agenzia delle entrate  di  Taranto,  e'  deputata
alla  verifica  della   regolarita'   e   della   completezza   della
documentazione  pervenuta  a  corredo  delle  istanze  pervenute.  Le
funzioni di segreteria della commissione tecnica saranno svolte da un
funzionario del Ministero. 
  3. Ai membri della commissione tecnica, che si riunisce  anche  con
strumenti e modalita' telematiche, non spetta alcun compenso comunque
denominato, ne' rimborso spese, e al funzionamento della medesima  si
provvede  con  le  risorse  umane   e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per  il  bilancio
dello Stato. 
  4. Ricevuti gli  atti  dalla  commissione  tecnica,  il  Ministero,
conclusa  l'attivita'  di  valutazione  delle  istanze  d'indennizzo,
adotta il  decreto  di  impegno,  liquidazione  e  pagamento  per  il
finanziamento del  fondo,  ovvero,  nel  caso  di  esito  negativo  o
parzialmente negativo, di rigetto o richiesta di  integrazione  delle
domande, fornendone, in ogni caso, comunicazione ai  beneficiari  per
il tramite dell'amministrazione straordinaria. 
  5. Le comunicazioni inerenti al procedimento  di  cui  al  presente
decreto sono trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso  posta
elettronica certificata (P.E.C.). 
  6.  Il  Ministero,  all'esito  dell'attivita'  di  verifica   della
regolarita'  e  della  completezza  della  documentazione  a  corredo
pervenuta, procede all'erogazione sul conto corrente indicato in sede
di istanza d'indennizzo concesso  sulla  base  dei  criteri  definiti
all'art. 7 ed al comma 1 del presente articolo. 
  7. Qualora la procedura di valutazione  dell'accesso  al  beneficio
erogabile dal fondo si concluda con esito negativo, non potra' essere
riproposta una nuova domanda per la medesima fattispecie.