LA BANCA D'ITALIA Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito «TUF»), come modificato dal decreto legislativo del 5 novembre 2021, n. 191, contenente norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160 in materia di distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e del regolamento (UE) 2019/1156 per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo; Visti in particolare i seguenti articoli del TUF: 4-quinquies.3, comma 1; 6, comma 1; 6-bis; 41, comma 2; 41-bis, comma 5; 41-ter; 42, commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater; 43, commi 8-ter e 8-quater; Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/65/CE del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); Vista la direttiva 2010/43/UE della Commissione del 1° luglio 2010 recante modalita' di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell'accordo tra il depositario e la societa' di gestione; Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/61/UE dell'8 giugno 2011 concernente i gestori di Fondi di investimento alternativi (AIFMD), che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010; Visto il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza; Vista la direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo; Visto il regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 1286/2014; Visto l'art. 23, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 («Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»), che prevede che la Banca d'Italia sottoponga a revisione il contenuto degli atti di regolazione da essa adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori; Considerata l'esigenza di uniformare la vigente disciplina della Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio alle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo; Considerata l'esigenza di aggiornare per ragioni di semplificazione e adeguamento agli sviluppi del mercato la normativa della Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio, contenuta nel provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 (regolamento sulla gestione collettiva del risparmio); Sentita la Consob; Emana: l'unito provvedimento che modifica il regolamento sulla gestione collettiva del risparmio pubblicato con provvedimento del 19 gennaio 2015, come successivamente modificato e integrato. Le presenti disposizioni entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 novembre 2022 La vice direttrice generale: Perrazzelli