Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione
UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione
ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n.
34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio
dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della
Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre
mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche
ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2023/2024.
Inoltre, le stesse modifiche sono applicabili anche nei riguardi
delle produzioni di vini atti a diventare DOC «Garda Colli Mantovani»
derivanti dalle vendemmie 2022 e precedenti, a condizione che le
relative partite siano in possesso dei requisiti stabiliti
nell'allegato disciplinare e che ne sia verificata la rispondenza da
parte del competente organismo di controllo. Tali partite possono
essere immesse al consumo successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto di cui al comma 1, allorche' per le
relative tipologie di prodotti siano rispettati i tempi di
elaborazione ed i termini di immissione al consumo stabiliti
dall'art. 5 dell'allegato disciplinare.
4. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto
ministeriale 25 febbraio 2022, e' aggiornato in relazione alle
modifiche di cui all'art. 1.
5. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
denominazione di origine controllata dei vini «Garda Colli Mantovani»
di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero
- Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 novembre 2022
Il dirigente: Cafiero