IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI e IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 recante modalita' di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004; Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, che fissa le modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/775 della Commissione del 28 maggio 2018 recante modalita' di applicazione dell'art. 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento; Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali); Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2018/1629 della Commissione del 25 luglio 2018 che modifica l'elenco delle malattie figuranti all'allegato II del regolamento 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»); Visto regolamento delegato (UE) n. 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonche' alla tracciabilita' di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/690 del 17 dicembre 2019 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione, l'ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali puo' essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti; Visto il regolamento (UE) n. 2021/605 della Commissione europea recante le misure specifiche contro la Peste suina africana; Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Visto l'art. 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», il quale istituisce il «Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale», al fine di assicurare un livello crescente di qualita' alimentare e di sostenibilita' economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente; Considerato che l'art. 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 stabilisce inoltre che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro della salute, e' istituito e regolamentato un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il regime e le modalita' di gestione del Sistema, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell'Ente unico nazionale per l'accreditamento; Visto il decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017 riguardante «Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilita' e requisiti professionali del veterinario aziendale»; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'art. 1, comma 1047, che demanda le funzioni statali di vigilanza sull'attivita' di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualita' registrata all'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», che all'art. 1, comma 2, prevede l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 febbraio 2012 recante «Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate» che, d'intesa con le regioni e le province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza; Visto il decreto del Capo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari 12 marzo 2015, n. 271 che in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del citato decreto del 16 febbraio 2012, stabilisce le modalita' di funzionamento della banca dati vigilanza e, con l'implementazione della predetta banca dati, riduce gli adempimenti a carico dei soggetti del sistema della vigilanza; Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 «Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti»; Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 «Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini»; Vista la raccomandazione (UE) n. 2016/336 della Commissione dell'8 marzo 2016 relativa all'applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini in relazione alle misure intese a ridurre la necessita' del mozzamento della coda; Visto il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 «Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne»; Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 «Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli»; Visto il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 «Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento»; Vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione delle disposizioni dell'art. 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 (2020/C 32/01); Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una strategia «Farm to fork» (dal produttore al consumatore) per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente [COM (2020) 381 final]; Vista la comunicazione della Commissione europea «dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (Doc. COM(2020) 381 final) del 20 maggio 2020, in cui e' dichiarato che la Commissione intraprendera' azioni volte a ridurre del 50 percento le vendite complessive nell'UE di antimicrobici per gli animali da allevamento e per l'acquacoltura entro il 2030 e che riesaminera' la normativa in materia di benessere degli animali, compresa quella sul trasporto e sulla macellazione degli animali, al fine di allinearla ai piu' recenti dati scientifici, ampliando l'ambito di applicazione, rendendo piu' semplice l'applicazione e, in ultima analisi, garantendo un livello piu' elevato di benessere degli animali. La Commissione prendera' inoltre in considerazione opzioni per l'etichettatura relativa al benessere degli animali per una migliore trasmissione del valore lungo la filiera alimentare; Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2023 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede, tra l'altro all'art. 6 - Obiettivo specifico 9 di «migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della societa' in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, nonche' il benessere degli animali»; Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura» (Doc. COMM (2017) 713 Final del 29 novembre 2017 dove al punto 3.5 e' indicato che «La PAC dovrebbe rispondere meglio ai problemi sanitari gravi come quelli legati alla resistenza antimicrobica causata dall'uso inadeguato degli antibiotici»; Considerato che l'art. 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, prevede che, con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, secondo le rispettive competenze, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti la disciplina produttiva, il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualita' autorizzati, le misure di vigilanza e controllo e le ulteriori disposizioni necessarie per l'implementazione del Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale; Considerato che le informazioni facoltative sul benessere animale apposte in etichetta dagli operatori o dalle organizzazioni che commercializzano prodotti alimentari devono essere oggettive e verificabili da parte delle autorita' competenti nonche' chiare e non ingannevoli per il consumatore, oltreche' conformi alla legislazione vigente in materia di etichettatura alimentare ed in particolare al regolamento (UE) n. 1169/2011; Considerata la necessita' di armonizzare a livello nazionale i requisiti e le regole applicabili per la certificazione del benessere animale in allevamento nonche' di definire i requisiti, le procedure e le modalita' con cui i singoli soggetti e la filiera produttiva interessata possono commercializzare fino al consumatore finale, con le informazioni ammesse ed autorizzate dal presente decreto, il prodotto animale oggetto di certificazione secondo il «Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale»; Considerato che l'art. 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro della salute, e' istituito e regolamentato un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il regime e le modalita' di gestione del Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell'Ente unico nazionale per l'accreditamento; Ritenuto di attribuire al comitato tecnico-scientifico del Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale il compito di valutare la possibilita' di implementare un sistema di etichettatura trasparente a piu' livelli, correlato con l'osservanza di impegni crescenti relativi al benessere animale negli allevamenti; Vista la nota n. 0218950 del 6 luglio 2022 con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha informato dell'avvenuta notifica effettuata alla Commissione europea in data 21 giugno 2022, (alla quale e' stata assegnata il numero 2022/0439/I) ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, del progetto di regola tecnica relativa al decreto interministeriale recante la disciplina del «Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale»; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 27 luglio 2022; Decreta: Art. 1 Finalita' e campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce il procedimento per la definizione dei requisiti di salute e benessere animale, superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, volti a qualificare la gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, distinti per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento, compresa la gestione delle emissioni nello stabilimento, nell'ambito del «Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale», di seguito denominato SQNBA. L'adesione al SQNBA e' su base volontaria ed e' garantito il diritto di accesso a tutti gli operatori degli Stati membri dell'Unione europea legittimamente interessati. 2. Il presente decreto disciplina, inoltre, il rilascio della certificazione del rispetto dei requisiti relativi al SQNBA, nonche' le procedure e le modalita' con cui i soggetti appartenenti alla filiera produttiva interessata possono commercializzare animali provenienti da un allevamento certificato ovvero il prodotto di origine animale che derivi da uno o piu' allevamenti oggetto di certificazione di cui al presente decreto. 3. Il presente decreto si applica agli operatori della produzione primaria e del settore alimentare di cui all'art. 2, eccetto agli operatori della fase del trasporto, se non diversamente stabilito dai requisiti di certificazione previsti nell'ambito SQNBA. 4. Il SQNBA e' costituito dalle disposizioni di cui al presente decreto e dai requisiti di certificazione per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento, definiti secondo la procedura stabilita dal comma 5 e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e delle priorita' individuate del settore zootecnico. 5. Con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) e del Ministro della salute, su proposta del Comitato tecnico scientifico per il benessere animale (CTSBA) di cui all'art. 10, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i requisiti di certificazione relativi all'allevamento delle specie animali di interesse zootecnico, almeno su due livelli progressivi. 6. Fermo restando quanto stabilito all'art. 8 in merito alla commercializzazione ed etichettatura degli animali e dei prodotti della produzione primaria, il CTSBA valuta la possibilita' di prevedere un ulteriore sviluppo di un sistema di requisiti di benessere finalizzato ad una maggiore valorizzazione dei diversi impegni assunti dai produttori, distinti per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento, per migliorare il benessere degli animali, conformemente all'art. 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.