IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa le  procedure
nel campo della sicurezza alimentare; 
  Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n.  2074/2005  della  Commissione  del  5
dicembre 2005 recante  modalita'  di  attuazione  relative  a  taluni
prodotti di cui  al  regolamento  (CE)  n.  853/2004  del  Parlamento
europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a
norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE)  n.
854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE)  n.  852/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio  e  modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio
e abroga la direttiva  87/250/CEE  della  Commissione,  la  direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della  Commissione,
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  le
direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e  il  regolamento
(CE) n. 608/2004 della Commissione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  1337/2013   della
Commissione  del  13  dicembre  2013,  che  fissa  le  modalita'   di
applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'indicazione  del  paese  di
origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o
congelate  di  animali  della  specie  suina,  ovina,  caprina  e  di
volatili; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2018/775   della
Commissione del 28 maggio  2018  recante  modalita'  di  applicazione
dell'art. 26, paragrafo 3, del  regolamento  (UE)  n.  1169/2011  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  alla  fornitura  di
informazioni sugli alimenti ai consumatori, per  quanto  riguarda  le
norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza
dell'ingrediente primario di un alimento; 
  Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli  ufficiali  e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE)  n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE)  n.  2016/429  e
(UE) n.  2016/2031  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dei
regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e  delle
direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE
del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  marzo  2016   relativo   alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita' animale; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2018/1629  della  Commissione
del 25 luglio 2018 che modifica  l'elenco  delle  malattie  figuranti
all'allegato II del regolamento 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica
e abroga taluni atti in materia di  sanita'  animale  («normativa  in
materia di sanita' animale»); 
  Visto regolamento delegato (UE) n. 2019/2035 della Commissione  del
28 giugno 2019 che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  2016/429  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme
relative agli stabilimenti che detengono  animali  terrestri  e  agli
incubatoi  nonche'  alla  tracciabilita'   di   determinati   animali
terrestri detenuti e delle uova da cova; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/690 del 17 dicembre
2019 recante  modalita'  di  applicazione  del  regolamento  (UE)  n.
2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda
le  malattie  elencate   oggetto   di   programmi   di   sorveglianza
dell'Unione, l'ambito geografico di applicazione di tali programmi  e
le malattie elencate per le quali puo' essere stabilito lo status  di
indenne da malattia dei compartimenti; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  2020/689  della  Commissione
del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme
relative alla sorveglianza,  ai  programmi  di  eradicazione  e  allo
status di indenne da malattia per determinate  malattie  elencate  ed
emergenti; 
  Visto il regolamento (UE) n.  2021/605  della  Commissione  europea
recante le misure specifiche contro la Peste suina africana; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Visto l'art. 224-bis del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77,  recante
«Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al   lavoro   e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  il  quale  istituisce  il  «Sistema  di
qualita' nazionale per il benessere animale», al fine  di  assicurare
un livello crescente  di  qualita'  alimentare  e  di  sostenibilita'
economica, sociale e ambientale dei processi produttivi  nel  settore
zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di  salute  degli
animali e ridurre le emissioni nell'ambiente; 
  Considerato che l'art. 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, introdotto dalla legge di  conversione  17  luglio  2020,  n.  77
stabilisce inoltre che  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro
della   salute,   e'   istituito   e   regolamentato   un   organismo
tecnico-scientifico, con il  compito  di  definire  il  regime  e  le
modalita'  di  gestione   del   Sistema,   incluso   il   ricorso   a
certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformita'  al
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti  dell'Ente
unico nazionale per l'accreditamento; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  7  dicembre  2017
riguardante  «Sistema  di  reti  di  epidemio-sorveglianza,  compiti,
responsabilita' e requisiti professionali del veterinario aziendale»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in  particolare,  l'art.
1,  comma  1047,  che  demanda  le  funzioni  statali  di   vigilanza
sull'attivita'  di  controllo  degli  organismi  pubblici  e  privati
nell'ambito dei  regimi  di  produzioni  agroalimentari  di  qualita'
registrata all'Ispettorato centrale della  tutela  della  qualita'  e
repressione frodi dei prodotti  agroalimentari  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  agosto   2014,   n.   116   recante
«Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea», che all'art. 1, comma 2, prevede  l'istituzione  presso  il
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali   del
registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 16 febbraio 2012 recante «Sistema  nazionale  di  vigilanza
sulle   strutture   autorizzate   al   controllo   delle   produzioni
agroalimentari regolamentate» che,  d'intesa  con  le  regioni  e  le
province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza; 
  Visto il decreto del Capo dell'Ispettorato  centrale  della  tutela
della qualita' e repressione frodi  dei  prodotti  agroalimentari  12
marzo 2015, n. 271  che  in  attuazione  delle  disposizioni  di  cui
all'art. 6, commi 1 e 2, del citato decreto  del  16  febbraio  2012,
stabilisce le modalita' di funzionamento della banca  dati  vigilanza
e, con  l'implementazione  della  predetta  banca  dati,  riduce  gli
adempimenti a carico dei soggetti del sistema della vigilanza; 
  Visto il decreto legislativo 26  marzo  2001,  n.  146  «Attuazione
della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli
allevamenti»; 
  Visto il decreto legislativo 7  luglio  2011,  n.  122  «Attuazione
della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le  norme  minime  per  la
protezione dei suini»; 
  Vista la raccomandazione (UE) n. 2016/336 della Commissione  dell'8
marzo 2016 relativa all'applicazione della direttiva 2008/120/CE  del
Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei  suini
in  relazione  alle  misure  intese  a  ridurre  la  necessita'   del
mozzamento della coda; 
  Visto il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181  «Attuazione
della  direttiva  2007/43/CE  che  stabilisce  norme  minime  per  la
protezione di polli allevati per la produzione di carne»; 
  Visto il decreto legislativo 7  luglio  2011,  n.  126  «Attuazione
della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le  norme  minime  per  la
protezione dei vitelli»; 
  Visto il decreto legislativo 29 luglio  2003,  n.  267  «Attuazione
delle direttive 1999/74/CE  e  2002/4/CE,  per  la  protezione  delle
galline ovaiole e  la  registrazione  dei  relativi  stabilimenti  di
allevamento»; 
  Vista la comunicazione della  Commissione  sull'applicazione  delle
disposizioni dell'art. 26,  paragrafo  3,  del  regolamento  (UE)  n.
1169/2011 (2020/C 32/01); 
  Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,  al
Consiglio, al Comitato economico e  sociale  europeo  e  al  Comitato
delle regioni  una  strategia  «Farm  to  fork»  (dal  produttore  al
consumatore) per  un  sistema  alimentare  equo,  sano  e  rispettoso
dell'ambiente [COM (2020) 381 final]; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea «dal produttore al
consumatore» per  un  sistema  alimentare  equo,  sano  e  rispettoso
dell'ambiente (Doc. COM(2020) 381 final) del 20 maggio 2020,  in  cui
e' dichiarato  che  la  Commissione  intraprendera'  azioni  volte  a
ridurre  del  50  percento  le   vendite   complessive   nell'UE   di
antimicrobici per gli animali da  allevamento  e  per  l'acquacoltura
entro il 2030 e che riesaminera' la normativa in materia di benessere
degli animali, compresa quella sul  trasporto  e  sulla  macellazione
degli  animali,  al  fine  di  allinearla  ai   piu'   recenti   dati
scientifici,  ampliando  l'ambito  di  applicazione,  rendendo   piu'
semplice l'applicazione e, in ultima analisi, garantendo  un  livello
piu' elevato di benessere degli  animali.  La  Commissione  prendera'
inoltre in considerazione opzioni  per  l'etichettatura  relativa  al
benessere degli animali per  una  migliore  trasmissione  del  valore
lungo la filiera alimentare; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2023 recante norme  sul  sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
Politica agricola comune (piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga  il  regolamento
(UE) n. 1305/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  il
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
che prevede, tra  l'altro  all'art.  6 -  Obiettivo  specifico  9  di
«migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze  della
societa' in materia di  alimentazione  e  salute,  compresi  alimenti
sani, nutrienti e sostenibili, nonche' il benessere degli animali»; 
  Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,  al
Consiglio, al Comitato economico e  sociale  europeo  e  al  Comitato
delle regioni «Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura» (Doc.
COMM (2017) 713 Final del 29 novembre  2017  dove  al  punto  3.5  e'
indicato che «La PAC dovrebbe rispondere meglio ai problemi  sanitari
gravi  come  quelli  legati  alla  resistenza  antimicrobica  causata
dall'uso inadeguato degli antibiotici»; 
  Considerato che l'art. 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, introdotto dalla legge di conversione  17  luglio  2020,  n.  77,
prevede che, con uno o piu'  decreti  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute,  secondo
le  rispettive  competenze,  adottati  previa  intesa  in   sede   di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano, sono  definiti  la  disciplina
produttiva, il segno  distintivo  con  cui  identificare  i  prodotti
conformi, le procedure  di  armonizzazione  e  di  coordinamento  dei
sistemi di certificazione e di qualita'  autorizzati,  le  misure  di
vigilanza e controllo e  le  ulteriori  disposizioni  necessarie  per
l'implementazione del Sistema di qualita' nazionale per il  benessere
animale; 
  Considerato che le informazioni facoltative sul  benessere  animale
apposte in etichetta  dagli  operatori  o  dalle  organizzazioni  che
commercializzano  prodotti  alimentari  devono  essere  oggettive   e
verificabili da parte delle autorita' competenti nonche' chiare e non
ingannevoli per il consumatore, oltreche' conformi alla  legislazione
vigente in materia di etichettatura alimentare ed in  particolare  al
regolamento (UE) n. 1169/2011; 
  Considerata la necessita' di  armonizzare  a  livello  nazionale  i
requisiti e le regole applicabili per la certificazione del benessere
animale in allevamento nonche' di definire i requisiti, le  procedure
e le modalita' con cui i singoli soggetti  e  la  filiera  produttiva
interessata possono commercializzare fino al consumatore finale,  con
le informazioni ammesse  ed  autorizzate  dal  presente  decreto,  il
prodotto animale oggetto di certificazione  secondo  il  «Sistema  di
qualita' nazionale per il benessere animale»; 
  Considerato che l'art. 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, introdotto dalla legge di conversione  17  luglio  2020,  n.  77,
prevede che,  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, adottato di concerto con  il  Ministro  della
salute,    e'    istituito    e    regolamentato     un     organismo
tecnico-scientifico, con il  compito  di  definire  il  regime  e  le
modalita' di gestione  del  Sistema  di  qualita'  nazionale  per  il
benessere animale, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate  da
organismi accreditati in conformita' al regolamento (CE) n.  765/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9  luglio  2008,  con  la
partecipazione  di  rappresentanti  dell'Ente  unico  nazionale   per
l'accreditamento; 
  Ritenuto di attribuire al comitato tecnico-scientifico del  Sistema
di qualita' nazionale per il benessere animale il compito di valutare
la  possibilita'  di  implementare  un   sistema   di   etichettatura
trasparente a piu' livelli, correlato  con  l'osservanza  di  impegni
crescenti relativi al benessere animale negli allevamenti; 
  Vista la nota n.  0218950  del  6  luglio  2022  con  il  quale  il
Ministero  dello  sviluppo  economico  ha   informato   dell'avvenuta
notifica effettuata alla Commissione europea in data 21 giugno  2022,
(alla quale e' stata assegnata il numero 2022/0439/I) ai sensi  della
direttiva (UE) 2015/1535, del progetto di regola tecnica relativa  al
decreto interministeriale  recante  la  disciplina  del  «Sistema  di
qualita' nazionale per il benessere animale»; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano  in
data 27 luglio 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto  stabilisce  il   procedimento   per   la
definizione dei requisiti di salute e benessere animale, superiori  a
quelli  delle  pertinenti  norme  europee  e   nazionali,   volti   a
qualificare la gestione del processo  di  allevamento  degli  animali
destinati  alla   produzione   alimentare,   distinti   per   specie,
orientamento produttivo e metodo di allevamento, compresa la gestione
delle emissioni  nello  stabilimento,  nell'ambito  del  «Sistema  di
qualita' nazionale per il benessere animale», di  seguito  denominato
SQNBA. L'adesione al SQNBA e' su base volontaria ed e'  garantito  il
diritto  di  accesso  a  tutti  gli  operatori  degli  Stati   membri
dell'Unione europea legittimamente interessati. 
  2. Il presente  decreto  disciplina,  inoltre,  il  rilascio  della
certificazione del rispetto dei requisiti relativi al SQNBA,  nonche'
le procedure e le modalita' con  cui  i  soggetti  appartenenti  alla
filiera  produttiva  interessata  possono  commercializzare   animali
provenienti da un  allevamento  certificato  ovvero  il  prodotto  di
origine animale che derivi da  uno  o  piu'  allevamenti  oggetto  di
certificazione di cui al presente decreto. 
  3. Il presente decreto si applica agli operatori  della  produzione
primaria e del settore alimentare di cui  all'art.  2,  eccetto  agli
operatori della fase del trasporto, se non diversamente stabilito dai
requisiti di certificazione previsti nell'ambito SQNBA. 
  4. Il SQNBA e' costituito dalle disposizioni  di  cui  al  presente
decreto e dai requisiti di certificazione  per  specie,  orientamento
produttivo e metodo di allevamento,  definiti  secondo  la  procedura
stabilita dal comma 5  e  tenendo  conto  delle  indicazioni  di  cui
all'art. 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  introdotto
dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77  e  delle  priorita'
individuate del settore zootecnico. 
  5. Con uno o piu' decreti del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali (MIPAAF)  e  del  Ministro  della  salute,  su
proposta del Comitato tecnico scientifico per  il  benessere  animale
(CTSBA) di cui  all'art.  10,  adottati  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i  requisiti  di
certificazione  relativi  all'allevamento  delle  specie  animali  di
interesse zootecnico, almeno su due livelli progressivi. 
  6. Fermo restando  quanto  stabilito  all'art.  8  in  merito  alla
commercializzazione ed etichettatura degli  animali  e  dei  prodotti
della  produzione  primaria,  il  CTSBA  valuta  la  possibilita'  di
prevedere un  ulteriore  sviluppo  di  un  sistema  di  requisiti  di
benessere finalizzato ad  una  maggiore  valorizzazione  dei  diversi
impegni assunti dai produttori,  distinti  per  specie,  orientamento
produttivo e metodo di allevamento, per migliorare il benessere degli
animali, conformemente all'art. 224-bis del decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n.
77.