Art. 10 
 
           Comitato tecnico scientifico benessere animale 
 
  1. E' istituito il Comitato tecnico scientifico  benessere  animale
(CTSBA), cui e' affidato  il  compito  di  definire  i  requisiti  di
certificazione  relativi  all'allevamento  delle  specie  animali  di
interesse zootecnico e di proporre modifiche ed integrazioni. Inoltre
definisce  il  segno  distintivo  con  cui  identificare  i  prodotti
conformi, le procedure di armonizzazione  e  di  coordinamento  delle
norme tecniche gia' riconosciute o autorizzate  dal  MIPAAF  o  delle
certificazioni volontarie rilasciate da organismi  di  certificazione
alla data di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  le
modalita' di utilizzo dei dati disponibili nelle banche dati operanti
a livello nazionale e regionale nel  settore  agricolo  e  sanitario,
nonche' di tutte le ulteriori informazioni utili  all'implementazione
del sistema. Al CTSBA e' affidato, inoltre, il compito di valutare la
possibilita' di implementare un sistema di etichettatura  trasparente
a piu' livelli,  correlato  con  l'osservanza  di  impegni  crescenti
relativi al benessere animale negli allevamenti. 
  2. Sulla base delle  informazioni  disponibili  in  ClassyFarm,  di
pertinenza del SQNBA, il CTSBA  redige  una  relazione,  con  cadenza
almeno biennale, riportante le attivita' svolte  nell'arco  temporale
di riferimento.  Tali  relazioni  saranno  rese  pubbliche  sul  sito
istituzionale del Ministero delle politiche  agricole,  alimentari  e
forestali. 
  3. Il CTSBA assicura la partecipazione  degli  stakeholders,  nello
svolgimento   delle   proprie   funzioni,    attraverso    specifiche
consultazioni. 
  4. Del  CTSBA,  che  opera  presso  il  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, fanno parte: 
    a) due  rappresentanti  esperti  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali; 
    b) due rappresentanti esperti del Ministero della salute; 
    c) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di
cui tre per il settore dell'Agricoltura e tre per  il  settore  della
salute animale, designati dalla Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano; 
    d) un rappresentante di Accredia; 
    e) tre esperti in materia  di  Benessere  animale  designati  dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui  due
appartenenti al Consiglio per la ricerca in agricoltura  e  l'analisi
dell'economia agraria; 
    f) tre esperti  in  materia  di  benessere  animale  di  cui  due
designati dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della  Lombardia
ed Emilia-Romagna, quale sede del Centro di referenza  nazionale  per
il benessere animale (CReNBA) e gestore del sistema ClassyFarm e  uno
designato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale  dell'Abruzzo  e
Molise. 
  5. Il ruolo di Presidente e vice-Presidente del CTSBA e'  svolto  a
rotazione, per la durata  di  due  anni,  da  un  rappresentante  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  o  da  un
rappresentante del Ministero della salute. 
  6. Il CTSBA puo' avvalersi di ulteriori  esperti  dei  processi  di
produzione relativi all'intera filiera. 
  7. Le funzioni di segreteria del CTSBA sono  svolte  dal  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  8. Ai componenti del CTSBA non  e'  corrisposto  alcun  emolumento,
indennita' o rimborso di spese.