Art. 10 Comitato tecnico scientifico benessere animale 1. E' istituito il Comitato tecnico scientifico benessere animale (CTSBA), cui e' affidato il compito di definire i requisiti di certificazione relativi all'allevamento delle specie animali di interesse zootecnico e di proporre modifiche ed integrazioni. Inoltre definisce il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento delle norme tecniche gia' riconosciute o autorizzate dal MIPAAF o delle certificazioni volontarie rilasciate da organismi di certificazione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalita' di utilizzo dei dati disponibili nelle banche dati operanti a livello nazionale e regionale nel settore agricolo e sanitario, nonche' di tutte le ulteriori informazioni utili all'implementazione del sistema. Al CTSBA e' affidato, inoltre, il compito di valutare la possibilita' di implementare un sistema di etichettatura trasparente a piu' livelli, correlato con l'osservanza di impegni crescenti relativi al benessere animale negli allevamenti. 2. Sulla base delle informazioni disponibili in ClassyFarm, di pertinenza del SQNBA, il CTSBA redige una relazione, con cadenza almeno biennale, riportante le attivita' svolte nell'arco temporale di riferimento. Tali relazioni saranno rese pubbliche sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. 3. Il CTSBA assicura la partecipazione degli stakeholders, nello svolgimento delle proprie funzioni, attraverso specifiche consultazioni. 4. Del CTSBA, che opera presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fanno parte: a) due rappresentanti esperti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; b) due rappresentanti esperti del Ministero della salute; c) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui tre per il settore dell'Agricoltura e tre per il settore della salute animale, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano; d) un rappresentante di Accredia; e) tre esperti in materia di Benessere animale designati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui due appartenenti al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria; f) tre esperti in materia di benessere animale di cui due designati dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna, quale sede del Centro di referenza nazionale per il benessere animale (CReNBA) e gestore del sistema ClassyFarm e uno designato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise. 5. Il ruolo di Presidente e vice-Presidente del CTSBA e' svolto a rotazione, per la durata di due anni, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o da un rappresentante del Ministero della salute. 6. Il CTSBA puo' avvalersi di ulteriori esperti dei processi di produzione relativi all'intera filiera. 7. Le funzioni di segreteria del CTSBA sono svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 8. Ai componenti del CTSBA non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso di spese.