Art. 3 
 
                       Disposizioni specifiche 
 
  1. Ai fini di una chiara e corretta informazione  del  consumatore,
la produzione e la commercializzazione di animali  e  prodotti  della
produzione primaria nonche' i prodotti alimentari,  con  informazioni
riguardanti il benessere animale, la biosicurezza negli allevamenti e
il farmaco veterinario,  previste  dai  requisiti  di  certificazione
nell'ambito del SQNBA avviene in conformita' a  quanto  previsto  dal
presente decreto. 
  2. Qualora tali informazioni, alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, fossero gia' utilizzate e comunicate al consumatore
sulla base di norme tecniche  gia'  riconosciute  o  autorizzate  dal
MIPAAF,  o  certificazioni  volontarie  rilasciate  da  organismi  di
certificazione, le procedure previste dalle stesse norme  tecniche  o
certificazioni sono adeguate ai contenuti del presente  decreto,  con
le modalita' di cui all'art. 7. 
  3. L'adeguamento  di  cui  al  comma  2  non  e'  previsto  per  le
informazioni relative al sistema di allevamento e  che  comunque  non
riguardano il benessere animale, la biosicurezza negli allevamenti  e
il farmaco veterinario.