Art. 3 Disposizioni specifiche 1. Ai fini di una chiara e corretta informazione del consumatore, la produzione e la commercializzazione di animali e prodotti della produzione primaria nonche' i prodotti alimentari, con informazioni riguardanti il benessere animale, la biosicurezza negli allevamenti e il farmaco veterinario, previste dai requisiti di certificazione nell'ambito del SQNBA avviene in conformita' a quanto previsto dal presente decreto. 2. Qualora tali informazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fossero gia' utilizzate e comunicate al consumatore sulla base di norme tecniche gia' riconosciute o autorizzate dal MIPAAF, o certificazioni volontarie rilasciate da organismi di certificazione, le procedure previste dalle stesse norme tecniche o certificazioni sono adeguate ai contenuti del presente decreto, con le modalita' di cui all'art. 7. 3. L'adeguamento di cui al comma 2 non e' previsto per le informazioni relative al sistema di allevamento e che comunque non riguardano il benessere animale, la biosicurezza negli allevamenti e il farmaco veterinario.