Art. 5 Organismo di certificazione 1. L'organismo di certificazione che intende operare nell'ambito del SQNBA deve essere accreditato alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17065 nella versione in vigore, secondo lo schema di certificazione SQNBA, per la specie animale e orientamento produttivo di interesse e soddisfare i requisiti e le modalita' del processo di certificazione previsti all'allegato 1 del presente decreto. 2. L'organismo di certificazione, inoltre, deve essere iscritto in un elenco tenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le modalita' riportate nel citato allegato 1. L'iscrizione ha durata quinquennale e puo' essere sospesa o revocata in caso di gravi inadempienze o carenze generalizzate nel sistema dei controlli che possono compromettere l'affidabilita' e l'efficacia del sistema e dell'organismo di certificazione stesso, cosi' come definita nell'allegato 1, Parte A, paragrafo 2. 3. La sospensione dell'iscrizione a seconda della gravita' dei casi puo' avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo, l'organismo di certificazione deve dimostrare di aver risolto le criticita' rilevate. In caso contrario, l'iscrizione e' revocata. 4. Gli organismi di certificazione rendono disponibili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero della salute, nonche' all'Ente di accreditamento, gli esiti delle attivita' di valutazione effettuate nei confronti degli operatori aderenti al SQNBA. Gli oneri informativi posti a carico degli organismi di certificazione sono assolti tramite il caricamento dei dati nel sistema di cui all'art. 9 che, attraverso meccanismi di interoperabilita', rende disponibili le informazioni caricate dall'organismo di certificazione nel database della Banca dati vigilanza (BDV), di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 16 febbraio 2012. 5. In tal modo gli organismi di certificazione assolvono anche agli obblighi di caricamento dei dati nel Registro unico dei controlli ispettivi a carico delle imprese agricole (RUCI), ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.