Art. 5 
 
                     Organismo di certificazione 
 
  1. L'organismo di certificazione che  intende  operare  nell'ambito
del SQNBA deve essere accreditato alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17065
nella versione in vigore, secondo lo schema di certificazione  SQNBA,
per la specie  animale  e  orientamento  produttivo  di  interesse  e
soddisfare i requisiti e le modalita' del processo di  certificazione
previsti all'allegato 1 del presente decreto. 
  2. L'organismo di certificazione, inoltre, deve essere iscritto  in
un elenco tenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, secondo le modalita'  riportate  nel  citato  allegato  1.
L'iscrizione ha durata quinquennale e puo' essere sospesa o  revocata
in caso di gravi inadempienze o carenze generalizzate nel sistema dei
controlli che possono compromettere l'affidabilita' e l'efficacia del
sistema  e  dell'organismo  di  certificazione  stesso,  cosi'   come
definita nell'allegato 1, Parte A, paragrafo 2. 
  3. La sospensione dell'iscrizione a seconda della gravita' dei casi
puo' avere una durata da tre a sei  mesi.  Al  termine  del  periodo,
l'organismo di certificazione deve  dimostrare  di  aver  risolto  le
criticita' rilevate. In caso contrario, l'iscrizione e' revocata. 
  4. Gli organismi di certificazione rendono disponibili al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero  della
salute, nonche' all'Ente di accreditamento, gli esiti delle attivita'
di valutazione effettuate nei confronti degli operatori  aderenti  al
SQNBA. Gli oneri  informativi  posti  a  carico  degli  organismi  di
certificazione sono assolti  tramite  il  caricamento  dei  dati  nel
sistema  di  cui   all'art.   9   che,   attraverso   meccanismi   di
interoperabilita',  rende  disponibili   le   informazioni   caricate
dall'organismo  di  certificazione  nel  database  della  Banca  dati
vigilanza (BDV), di cui  al  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali del 16 febbraio 2012. 
  5. In tal modo gli organismi di certificazione assolvono anche agli
obblighi di caricamento dei dati nel  Registro  unico  dei  controlli
ispettivi a carico delle imprese agricole (RUCI), ai sensi  dell'art.
1, comma 2,  del  decreto-legge  n.  91  del  2014,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.