Art. 6 Attivita' di certificazione 1. L'organismo di certificazione, attraverso verifiche documentali e in situ, in accordo con le disposizioni dell'allegato 1, Parte C, valuta i requisiti del processo di certificazione e la conformita' dei richiedenti che hanno fatto domanda di adesione al SQNBA. Tali valutazioni includono l'idoneita' delle procedure di gestione dell'operatore del settore primario o dell'operatore del settore alimentare o del gruppo di operatori del settore alimentare alle prescrizioni del SQNBA, la verifica della capacita' del sistema di autocontrollo di soddisfare i requisiti previsti dal SQNBA e di mantenere l'identificazione e la tracciabilita' di animali e prodotti lungo la filiera, le registrazioni a supporto dell'intero processo, nonche' la verifica della corrispondenza, del corretto uso e del trasferimento delle informazioni relative all'etichettatura ai sensi dell'art. 8. 2. L'organismo di certificazione valuta il soddisfacimento dei requisiti previsti per la certificazione richiesta attraverso una valutazione di conformita' iniziale presso il singolo richiedente che ha presentato domanda di adesione al SQNBA. Inoltre, verifica l'assenza di non conformita', ovvero la risoluzione di quelle riscontrate, e a seguito di valutazione positiva dei requisiti previsti, rilascia un certificato di conformita' che attesta l'inserimento del soggetto o del gruppo nel sistema di certificazione ai sensi dell'SQNBA. 3. Gli organismi di certificazione rivalutano nel tempo il mantenimento della conformita' dei soggetti certificati secondo le tempistiche e le modalita' previste nell'allegato 1. 4. Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto, incluso il venir meno dei requisiti di accesso, costituisce non conformita' che deve essere gestita e risolta dai soggetti certificati in accordo con le indicazioni dell'organismo di certificazione. 5. L'organismo di certificazione emette un provvedimento di sospensione della certificazione ai sensi dell'allegato 1, parte C, punto 10. 6. Nel periodo di sospensione, il soggetto e' tenuto a continuare ad applicare i requisiti previsti dal processo di certificazione SQNBA, fermo restando il divieto di vendere gli animali e commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al SQNBA. 7. La mancata risoluzione delle cause che hanno comportato il provvedimento di sospensione della certificazione entro i tempi previsti determina la revoca della stessa e l'esclusione dal SQNBA, secondo le modalita' descritte nell'allegato 1. 8. L'organismo di certificazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei soggetti certificati aderenti al SQNBA e sottoposti al proprio controllo, distinguendo fra produzione primaria e settore alimentare. In riferimento a ciascuno, deve inoltre essere riportato: a) il numero di registrazione o di autorizzazione sanitaria o di riconoscimento dell'operatore della produzione primarie o del settore alimentare; b) il codice identificativo dell'operatore o del gruppo di operatori del settore primario o alimentare attribuito dall'organismo di certificazione; c) la specie, l'orientamento produttivo e il metodo di allevamento degli animali oggetto della certificazione SQNBA (solo per gli operatori della produzione primaria); d) un esplicito riferimento ai certificati sospesi o revocati. 9. L'elenco dei soggetti certificati aderenti al SQNBA, di cui al comma 8, e' reso anche disponibile sul sito istituzionale del MIPAAF.