Art. 6 
 
                     Attivita' di certificazione 
 
  1. L'organismo di certificazione, attraverso verifiche  documentali
e in situ, in accordo con le disposizioni dell'allegato 1,  Parte  C,
valuta i requisiti del processo di certificazione  e  la  conformita'
dei richiedenti che hanno fatto domanda di adesione  al  SQNBA.  Tali
valutazioni  includono  l'idoneita'  delle  procedure   di   gestione
dell'operatore del settore  primario  o  dell'operatore  del  settore
alimentare o del gruppo di  operatori  del  settore  alimentare  alle
prescrizioni del SQNBA, la verifica della capacita'  del  sistema  di
autocontrollo di soddisfare i  requisiti  previsti  dal  SQNBA  e  di
mantenere l'identificazione e la tracciabilita' di animali e prodotti
lungo la filiera, le registrazioni a supporto  dell'intero  processo,
nonche' la verifica della corrispondenza,  del  corretto  uso  e  del
trasferimento delle informazioni relative all'etichettatura ai  sensi
dell'art. 8. 
  2. L'organismo di  certificazione  valuta  il  soddisfacimento  dei
requisiti previsti per la  certificazione  richiesta  attraverso  una
valutazione di conformita' iniziale presso il singolo richiedente che
ha  presentato  domanda  di  adesione  al  SQNBA.  Inoltre,  verifica
l'assenza  di  non  conformita',  ovvero  la  risoluzione  di  quelle
riscontrate, e  a  seguito  di  valutazione  positiva  dei  requisiti
previsti,  rilascia  un  certificato  di  conformita'   che   attesta
l'inserimento del soggetto o del gruppo nel sistema di certificazione
ai sensi dell'SQNBA. 
  3.  Gli  organismi  di  certificazione  rivalutano  nel  tempo   il
mantenimento della conformita' dei soggetti  certificati  secondo  le
tempistiche e le modalita' previste nell'allegato 1. 
  4. Il mancato rispetto delle  disposizioni  previste  dal  presente
decreto, incluso il venir meno dei requisiti di accesso,  costituisce
non conformita' che  deve  essere  gestita  e  risolta  dai  soggetti
certificati  in  accordo  con  le   indicazioni   dell'organismo   di
certificazione. 
  5.  L'organismo  di  certificazione  emette  un  provvedimento   di
sospensione della certificazione ai sensi dell'allegato 1,  parte  C,
punto 10. 
  6. Nel periodo di sospensione, il soggetto e' tenuto  a  continuare
ad applicare i requisiti  previsti  dal  processo  di  certificazione
SQNBA,  fermo  restando  il  divieto  di  vendere   gli   animali   e
commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al SQNBA. 
  7. La mancata risoluzione  delle  cause  che  hanno  comportato  il
provvedimento di  sospensione  della  certificazione  entro  i  tempi
previsti determina la revoca della stessa e l'esclusione  dal  SQNBA,
secondo le modalita' descritte nell'allegato 1. 
  8.  L'organismo  di  certificazione  pubblica  sul   proprio   sito
istituzionale l'elenco dei soggetti certificati aderenti al  SQNBA  e
sottoposti al proprio controllo, distinguendo fra produzione primaria
e settore alimentare. In riferimento a ciascuno, deve inoltre  essere
riportato: 
    a) il numero di registrazione o di autorizzazione sanitaria o  di
riconoscimento dell'operatore della produzione primarie o del settore
alimentare; 
    b) il  codice  identificativo  dell'operatore  o  del  gruppo  di
operatori del settore primario o alimentare attribuito dall'organismo
di certificazione; 
    c)  la  specie,  l'orientamento  produttivo  e   il   metodo   di
allevamento degli animali oggetto della  certificazione  SQNBA  (solo
per gli operatori della produzione primaria); 
    d) un esplicito riferimento ai certificati sospesi o revocati. 
  9. L'elenco dei soggetti certificati aderenti al SQNBA, di  cui  al
comma 8, e' reso anche disponibile sul sito istituzionale del MIPAAF.