Art. 7 Termini e modalita' per l'adeguamento al SQNBA - Norma transitoria 1. Al fine di garantire l'attuazione di quanto stabilito nell'art. 3, commi 1 e 2, l'adeguamento deve essere attuato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei requisiti di certificazione specifici per specie animale, orientamento produttivo e metodo di allevamento, definiti secondo quanto riportato nell'art. 1, comma 5. 2. Le norme tecniche e le certificazioni volontarie, di cui all'art. 3, comma 2, sono da ritenersi valide ed efficaci in concomitanza con quelle rilasciate ai sensi del presente decreto fino alla fine del periodo transitorio definito al comma 1. 3. Il mancato adeguamento di cui al comma 1 comporta l'impossibilita' di utilizzo delle informazioni disciplinate dal presente decreto nell'ambito delle predette norme tecniche e certificazioni volontarie.