Art. 7 
 
 Termini e modalita' per l'adeguamento al SQNBA - Norma transitoria 
 
  1. Al fine di garantire l'attuazione di quanto stabilito  nell'art.
3, commi 1 e 2, l'adeguamento deve essere attuato entro  dodici  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  dei  requisiti  di  certificazione
specifici per specie animale, orientamento  produttivo  e  metodo  di
allevamento, definiti secondo quanto riportato nell'art. 1, comma 5. 
  2. Le  norme  tecniche  e  le  certificazioni  volontarie,  di  cui
all'art. 3,  comma  2,  sono  da  ritenersi  valide  ed  efficaci  in
concomitanza con quelle rilasciate ai sensi del presente decreto fino
alla fine del periodo transitorio definito al comma 1. 
  3.  Il  mancato  adeguamento   di   cui   al   comma   1   comporta
l'impossibilita' di  utilizzo  delle  informazioni  disciplinate  dal
presente  decreto  nell'ambito  delle  predette  norme   tecniche   e
certificazioni volontarie.