Art. 8 Commercializzazione ed etichettatura 1. Ai fini del presente decreto, la commercializzazione degli animali, dei prodotti della produzione primaria e dei prodotti alimentari da essi derivati deve avvenire riportando le seguenti informazioni nei documenti di vendita o in etichetta, indicante il posizionamento sui livelli progressivi di certificazione: a) «Sistema qualita' nazionale benessere animale» o, in alternativa, «SQN benessere animale». Tale indicazione puo' essere sostituita dal logo identificativo del SQNBA, definito con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero della salute; b) Metodo di allevamento, come eventualmente individuato nello schema di certificazione, relativo a specie ed orientamento produttivo, approvati nell'ambito del SQNBA; c) «Allevato in ....» da riferirsi allo stabilimento certificato SQNBA nel quale il ciclo di allevamento dell'animale e' condotto nel rispetto dei requisiti, modalita' e tempistiche previste dagli schemi di certificazione di cui all'art. 1, comma 5. Nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, e' possibile riportare in etichetta la dicitura «Da allevamento ... [nazionalita']... certificato SQNBA» o «Proveniente da allevamento ... [nazionalita']... certificato SQNBA» e nel caso in cui l'animale sia nato, allevato e macellato nello stesso Stato membro, l'informazione puo' essere fornita anche nella forma cumulativa «Origine ... [nome dello Stato membro]», eventualmente accompagnata dall'indicazione di una regione geografica; d) eventuali altre informazioni previste, in relazione alla specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento, dai requisiti di certificazione approvati nell'ambito del SQNBA. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono inoltre accompagnate dalle seguenti indicazioni: a) codice di iscrizione dell'organismo di certificazione scelto dall'operatore; b) codice identificativo dell'operatore del settore alimentare o del gruppo di operatori del settore alimentare che confeziona il prodotto per l'immissione al consumo o dell'operatore della produzione primaria qualora si abbia vendita diretta in azienda dell'animale o del prodotto. 3. Le informazioni previste al comma 1 devono comparire nello stesso campo visivo dell'etichetta del prodotto preimballato come definito dal regolamento (UE) n. 1169/2011. Per i prodotti non preimballati destinati al consumatore finale, le suddette informazioni devono essere esposte in maniera chiara e ben visibile al banco vendita. 4. Nelle fasi antecedenti la commercializzazione al consumatore finale, le informazioni di cui al presente articolo sono riportate sui documenti di vendita che accompagnano gli animali vivi e, nel caso del prodotto della produzione primaria o prodotto alimentare, possono essere espresse anche mediante codice a barre o codice alfanumerico o QR-code o altra idonea modalita' anche sui relativi imballaggi. 5. Il trasferimento fino al consumatore finale delle informazioni previste dal SQNBA di cui al presente decreto avviene attraverso la catena di custodia certificata da un organismo di certificazione accreditato, tranne nei casi di vendita diretta presso l'azienda di allevamento dell'animale. 6. Fatte salve altre disposizioni specifiche in materia di fornitura delle informazioni ai consumatori, le indicazioni di cui al comma 1 sono riportate: a) nel campo visivo principale dell'etichettatura, quando i componenti di origine animale provenienti da allevamenti certificati SQNBA costituiscono l'unico ingrediente o gli ingredienti certificati sono presenti nel loro insieme in percentuale maggiore o uguale al 75 percento nel prodotto ottenuto e commercializzato per il consumo finale; b) nel campo visivo dell'etichetta, la denominazione dell'ingrediente, la sua percentuale, e l'informazione SQNBA di cui al comma 1, lettera a), in tutti i casi in cui gli ingredienti certificati SQNBA rappresentano una percentuale minore al 75 percento purche' lo stesso ingrediente provenga interamente da allevamenti certificati SQNBA. 7. Nei prodotti alimentari non e' ammessa la contemporanea presenza di uno stesso ingrediente certificato e non certificato ai sensi del presente decreto.