Art. 8 
 
                Commercializzazione ed etichettatura 
 
  1. Ai fini  del  presente  decreto,  la  commercializzazione  degli
animali, dei  prodotti  della  produzione  primaria  e  dei  prodotti
alimentari da essi derivati  deve  avvenire  riportando  le  seguenti
informazioni nei documenti di vendita o in  etichetta,  indicante  il
posizionamento sui livelli progressivi di certificazione: 
    a)  «Sistema  qualita'  nazionale  benessere   animale»   o,   in
alternativa, «SQN benessere animale». Tale  indicazione  puo'  essere
sostituita dal logo identificativo del SQNBA, definito con successivo
decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
e del Ministero della salute; 
    b) Metodo di allevamento, come  eventualmente  individuato  nello
schema  di  certificazione,  relativo  a   specie   ed   orientamento
produttivo, approvati nell'ambito del SQNBA; 
    c) «Allevato in ....» da riferirsi allo stabilimento  certificato
SQNBA nel quale il ciclo di allevamento dell'animale e' condotto  nel
rispetto dei requisiti, modalita' e tempistiche previste dagli schemi
di certificazione di cui all'art. 1,  comma  5.  Nel  rispetto  delle
disposizioni di cui al presente decreto, e'  possibile  riportare  in
etichetta  la  dicitura   «Da   allevamento   ...   [nazionalita']...
certificato   SQNBA»    o    «Proveniente    da    allevamento    ...
[nazionalita']... certificato SQNBA» e nel caso in cui l'animale  sia
nato, allevato e macellato nello stesso Stato membro,  l'informazione
puo' essere fornita anche nella forma cumulativa «Origine  ...  [nome
dello Stato membro]», eventualmente accompagnata dall'indicazione  di
una regione geografica; 
    d) eventuali  altre  informazioni  previste,  in  relazione  alla
specie,  orientamento  produttivo  e  metodo  di   allevamento,   dai
requisiti di certificazione approvati nell'ambito del SQNBA. 
  2. Le informazioni di cui al  comma  1  sono  inoltre  accompagnate
dalle seguenti indicazioni: 
    a) codice di iscrizione dell'organismo di  certificazione  scelto
dall'operatore; 
    b) codice identificativo dell'operatore del settore alimentare  o
del gruppo di operatori del  settore  alimentare  che  confeziona  il
prodotto  per  l'immissione  al  consumo   o   dell'operatore   della
produzione primaria qualora  si  abbia  vendita  diretta  in  azienda
dell'animale o del prodotto. 
  3. Le informazioni previste  al  comma  1  devono  comparire  nello
stesso campo visivo dell'etichetta  del  prodotto  preimballato  come
definito dal regolamento  (UE)  n.  1169/2011.  Per  i  prodotti  non
preimballati   destinati   al   consumatore   finale,   le   suddette
informazioni devono essere esposte in maniera chiara e  ben  visibile
al banco vendita. 
  4. Nelle fasi antecedenti  la  commercializzazione  al  consumatore
finale, le informazioni di cui al presente  articolo  sono  riportate
sui documenti di vendita che accompagnano gli  animali  vivi  e,  nel
caso del prodotto della produzione primaria  o  prodotto  alimentare,
possono essere espresse  anche  mediante  codice  a  barre  o  codice
alfanumerico o QR-code o altra idonea modalita'  anche  sui  relativi
imballaggi. 
  5. Il trasferimento fino al consumatore finale  delle  informazioni
previste dal SQNBA di cui al presente decreto avviene  attraverso  la
catena di custodia certificata  da  un  organismo  di  certificazione
accreditato, tranne nei casi di vendita diretta presso  l'azienda  di
allevamento dell'animale. 
  6.  Fatte  salve  altre  disposizioni  specifiche  in  materia   di
fornitura delle informazioni ai consumatori, le indicazioni di cui al
comma 1 sono riportate: 
    a) nel  campo  visivo  principale  dell'etichettatura,  quando  i
componenti di origine animale provenienti da allevamenti  certificati
SQNBA costituiscono l'unico ingrediente o gli ingredienti certificati
sono presenti nel loro insieme in percentuale maggiore o uguale al 75
percento nel prodotto ottenuto  e  commercializzato  per  il  consumo
finale; 
    b)   nel   campo   visivo   dell'etichetta,   la    denominazione
dell'ingrediente, la sua percentuale, e l'informazione SQNBA  di  cui
al comma 1, lettera a), in  tutti  i  casi  in  cui  gli  ingredienti
certificati SQNBA rappresentano una percentuale minore al 75 percento
purche' lo stesso ingrediente  provenga  interamente  da  allevamenti
certificati SQNBA. 
  7. Nei prodotti alimentari non e' ammessa la contemporanea presenza
di uno stesso ingrediente certificato e non certificato ai sensi  del
presente decreto.