IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93,  «Legge  quadro  sul  pubblico
impiego»  e,  in  particolare,  l'art.  27,   recante   «Istituzione,
attribuzioni  ed  ordinamento   del   Dipartimento   della   funzione
pubblica»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di  monitoraggio
e  valutazione  dei   costi,   dei   rendimenti   e   dei   risultati
dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a   norma
dell'art. 11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.
181, convertito, con modificazioni dalla legge  17  luglio  2006,  n.
233, recante «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  riordino  delle
attribuzioni della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministeri», che ha costituito l'Unita' per la semplificazione; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle   pubbliche   amministrazioni»,   e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135,  che  ha  previsto  la  riorganizzazione  dell'Unita'   per   la
semplificazione e la qualita' della regolazione, con  un  contingente
di personale con funzione di supporto tecnico e amministrativo; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21  ottobre
2022, di costituzione del nuovo Governo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022, con il quale il senatore  Paolo  Zangrillo  e'  stato  nominato
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 2022, con il  quale  al
Ministro  senza  portafoglio  senatore  Paolo  Zangrillo   e'   stato
conferito l'incarico per la pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012 e successive modificazioni, recante  «Ordinamento  delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in
particolare,  l'art.  14  relativo  al  Dipartimento  della  funzione
pubblica; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
dicembre 2021, che ha riorganizzato l'Unita' per la semplificazione; 
  Ritenuto  opportuno  delegare   al   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, senatore Paolo Zangrillo,  le  funzioni  di  cui  al
presente decreto; 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Delega di funzioni in materia 
                     di pubblica amministrazione 
 
  1. A decorrere dal 12 novembre 2022, al Ministro senza  portafoglio
per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, di seguito
denominato «Ministro», sono delegate le funzioni di coordinamento, di
indirizzo,  di  promozione  di  ogni  necessaria  iniziativa,   anche
normativa, ivi comprese le connesse funzioni amministrative,  nonche'
di vigilanza e verifica, ed  ogni  altra  funzione  attribuita  dalle
vigenti disposizioni al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  in
materia di: 
    a)    lavoro    pubblico,    organizzazione    delle    pubbliche
amministrazioni e sistemi di gestione orientati ai risultati, nonche'
in  materia  di  innovazione   organizzativa   e   gestionale   delle
amministrazioni pubbliche; 
    b) semplificazione amministrativa. 
  2. Le funzioni in materia di lavoro pubblico, di  organizzazione  e
di gestione delle pubbliche  amministrazioni,  di  cui  al  comma  1,
lettera a) si esplicano in tutte le attivita' riguardanti i  seguenti
ambiti: 
    a)  l'organizzazione,  il  riordino  e  il  funzionamento   delle
pubbliche  amministrazioni,  anche  con   riferimento   a   eventuali
iniziative normative di  razionalizzazione  degli  enti,  nonche'  il
coordinamento delle attivita' inerenti all'attuazione degli  articoli
5 e 118, primo e secondo comma, della Costituzione,  della  legge  15
marzo  1997,  n.  59,  e  successive  modificazioni,  e  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni; 
    b) le iniziative di riordino  e  razionalizzazione  di  organi  e
procedure, di attuazione del piano di modernizzazione della struttura
della pubblica amministrazione, con riferimento alla sperimentazione,
introduzione e sviluppo di diversi moduli relazionali tra cittadino e
amministrazione,  nonche',  in  raccordo  con  l'Autorita'   politica
delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,  la
promozione  della  cultura  informatica   e   la   diffusione   delle
innovazioni connesse all'uso  delle  tecnologie  dell'informazione  e
della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni; 
    c) le iniziative dirette ad assicurare l'efficacia,  l'efficienza
e l'economicita'  delle  pubbliche  amministrazioni,  la  trasparenza
dell'azione amministrativa,  anche  in  relazione  alle  disposizioni
della legge 6 novembre 2012, n. 190, e  del  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n.  33,  e  successive  modificazioni,  la  qualita'  dei
servizi pubblici, la partecipazione dei cittadini e dei portatori  di
interesse nella progettazione, attuazione e valutazione dei servizi e
delle politiche pubbliche, la misurazione e la riduzione degli  oneri
amministrativi per le imprese e  i  cittadini  da  realizzarsi  anche
attraverso  specifici  strumenti  di  misurazione  del   livello   di
soddisfazione dell'utenza; 
    d) le iniziative e  le  misure  di  carattere  generale  volte  a
garantire la piena ed  effettiva  applicazione  ed  attuazione  delle
leggi nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese  quelle  inerenti
alle sedi di lavoro,  ai  servizi  sociali  e  alle  strutture  delle
pubbliche amministrazioni; 
    e) le attivita'  di  indirizzo  e  coordinamento  in  materia  di
valutazione del  personale,  anche  di  qualifica  dirigenziale,  con
riferimento all'efficienza organizzativa e all'adozione di sistemi di
valutazione della produttivita' e del merito, da valutarsi  anche  in
base ai livelli di soddisfazione dell'utenza,  anche  ai  fini  della
responsabilita' disciplinare e dirigenziale, nonche' le attivita'  di
indirizzo sulle direttive generali per l'attivita'  amministrativa  e
per la gestione, di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 
    f) le attivita'  di  indirizzo  e  coordinamento  in  materia  di
reclutamento  e  svolgimento  delle   procedure   concorsuali   delle
pubbliche amministrazioni al fine di favorirne la modernizzazione, la
diversificazione  e  flessibilita',  anche  territoriale,   il   buon
andamento e la trasparenza, nonche' per  la  piena  attuazione  della
digitalizzazione   dei   concorsi   per   l'accesso   alla   pubblica
amministrazione,  dei  procedimenti  di  nomina   delle   commissioni
esaminatrici, e in ogni caso di avvio di procedure di  mobilita'  tra
amministrazioni; 
    g) le attivita' di indirizzo, coordinamento e  programmazione  in
materia di formazione, di aggiornamento professionale e  di  sviluppo
del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione e la
gestione delle risorse nazionali ed  europee  assegnate  e  destinate
alla formazione, le iniziative per  l'attivazione  di  servizi  nelle
pubbliche  amministrazioni,  le   iniziative   per   incentivare   la
mobilita', il lavoro a tempo parziale e quello a distanza, tra cui il
lavoro agile, e, in generale, l'uso efficace del lavoro flessibile  e
le misure di  conciliazione  dei  tempi  di  vita  e  di  lavoro  dei
dipendenti pubblici; 
    h) l'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  lavoro  pubblico  e   organizzazione   delle   pubbliche
amministrazioni, con particolare  riferimento  alla  legge  29  marzo
1983, n. 93, e successive modificazioni;  al  decreto  legislativo  6
settembre 1989,  n.  322,  e  successive  modificazioni;  al  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165  e  successive  modificazioni;  al
decreto  legislativo  27  ottobre  2009,   n.   150,   e   successive
modificazioni;  alla  legge  20  marzo  1975,  n.  70,  e  successive
modificazioni, e alle altre leggi di soppressione e riordino di  enti
ed organismi pubblici; alla legge 7 giugno 2000, n. 150, e successive
modificazioni, in relazione agli aspetti di formazione del personale;
al  decreto-legge  31  agosto   2013,   n.   101,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  con  particolare
riferimento alle procedure concorsuali  e  al  reclutamento,  nonche'
agli  aspetti  di  efficienza  e  razionalizzazione  delle  pubbliche
amministrazioni; alla legge 7 agosto 2015,  n.  124,  e  ai  relativi
decreti legislativi; alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e  successive
modificazioni,  limitatamente  ai  dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva e delle  autonome
aree  di  contrattazione  della  dirigenza,  di  cui   al   contratto
collettivo nazionale  quadro  del  13  luglio  2016,  della  carriera
prefettizia e di quella diplomatica, al corpo  nazionale  dei  vigili
del fuoco, ai professori e ricercatori  universitari,  ai  dipendenti
degli enti che svolgono la loro attivita' nelle  materie  contemplate
dalla legge 4 giugno 1985, n.  281,  e  successive  modificazioni,  e
dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, e al
personale delle autorita' amministrative indipendenti e di  cui  alla
legge 19 giugno 2019, n. 56; 
    i) le funzioni del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con
riferimento alla Scuola nazionale dell'amministrazione, al Formez PA,
all'Agenzia  per  la   rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
amministrazioni, all'Istituto nazionale di statistica e all'Autorita'
nazionale anticorruzione; 
    l) le attivita' di confronto e rappresentanza internazionali  sui
temi oggetto della presente delega, ivi compresa la cura dei rapporti
con l'Unione europea, l'OCSE e le  altre  istituzioni  internazionali
che svolgono attivita' riguardanti le pubbliche amministrazioni; 
    m) il conferimento degli incarichi di direzione degli  uffici  di
livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19,  comma  4,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni,  nei  Ministeri  e  nel  Dipartimento  della  funzione
pubblica; 
    n) il coordinamento in materia di valutazione  e  garanzia  della
dirigenza; 
    o) le attivita' residuali della  segreteria  dei  ruoli  unici  e
l'attuazione della legge 27 ottobre 1988, n. 482, e  della  legge  15
luglio 2002, n. 145, e successive modificazioni; 
    p)   la   rivisitazione   del   regime   delle    responsabilita'
amministrative e contabili dei pubblici dipendenti anche  di  livello
dirigenziale, in ragione del mutato quadro normativo  in  materia  di
pubblico impiego; 
    q) il coordinamento, negli  ambiti  di  competenza  del  presente
decreto, dell'attuazione  della  legge  6  luglio  2002,  n.  137,  e
successive modificazioni; 
    r) la razionalizzazione  degli  apparati  centrali  e  periferici
della pubblica amministrazione, anche in rapporto ai nuovi modelli di
decentramento amministrativo; 
    s) la governance funzionale dell'intervento dei soggetti pubblici
o a prevalente partecipazione pubblica nei servizi resi ai cittadini,
anche al fine di assicurare livelli essenziali delle prestazioni; 
    t) la definizione  di  programmi  generali  e  unitari  dell'alta
formazione  per  i  dirigenti  pubblici,  nonche'  dell'aggiornamento
professionale e della specializzazione dei dipendenti pubblici, anche
al fine di  implementare  l'applicazione  delle  nuove  modalita'  di
reclutamento flessibile; 
    u) la definizione e  l'attuazione  di  politiche  di  innovazione
organizzativa e gestionale  delle  pubbliche  amministrazioni,  anche
mediante  l'individuazione  di  nuovi  modelli  organizzativi  e   di
funzionamento dei  Ministeri  e  degli  enti  pubblici,  nonche',  in
raccordo con il Ministro per gli affari regionali e  le  autonomie  e
nel pieno rispetto delle rispettive competenze  e  delle  prerogative
anche costituzionali, la  proposta  di  modelli  organizzativi  e  di
gestione delle regioni e degli enti locali, al fine di  rendere  piu'
uniforme,  efficiente  e  razionale  il  sistema  complessivo   della
pubblica amministrazione; 
    v) il coordinamento giuridico e ordinamentale sulle  disposizioni
relative  alle  materie  rientranti  nella  presente  delega  che  si
applicano alle amministrazioni inserite nell'elenco di  cui  all'art.
1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
    z) la gestione delle attivita' di implementazione, manutenzione e
sviluppo dell'anagrafe dei dipendenti della pubblica  amministrazione
di cui all'art. 34-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e   del   fascicolo   digitale   dei   dipendenti   delle   pubbliche
amministrazioni. 
  3. Le funzioni di cui al comma 1, lettera b) si esplicano in  tutte
le attivita' riguardanti i seguenti ambiti: 
    a)  la  promozione  e  il  coordinamento  dell'attivita',   anche
normativa,   di   semplificazione   amministrativa,   finalizzata   a
migliorare  la  qualita'  della  regolazione  e   ridurre   i   costi
burocratici, gli oneri e gli  adempimenti  gravanti  su  cittadini  e
imprese  ed  accrescere  la  competitivita'   attraverso   interventi
normativi, amministrativi, organizzativi, nonche' dell'attuazione dei
principi adottati  a  livello  dell'Unione  europea  e  dell'OCSE  in
materia di qualita' della regolazione per  gli  specifici  ambiti  di
competenza; 
    b)   la   predisposizione   delle   iniziative    dirette    alla
semplificazione della normativa vigente in  materia  di  procedimenti
amministrativi, nell'ambito degli specifici indirizzi del  Presidente
del Consiglio dei ministri; 
    c)  il   coordinamento   dell'attuazione   delle   attivita'   di
misurazione e riduzione degli oneri amministrativi, delle  iniziative
di riduzione degli oneri per le piccole e medie  imprese  secondo  il
principio di proporzionalita', nonche' l'attuazione  delle  attivita'
previste  dalla  legge  11  novembre  2011,  n.  180,  e   successive
modificazioni,  in  materia   di   valutazione,   trasparenza   degli
adempimenti e compensazione degli oneri; 
    d) il coordinamento delle iniziative finalizzate alla riduzione e
alla  certezza  dei   termini   di   conclusione   dei   procedimenti
amministrativi; 
    e)  il  coordinamento  e  la  promozione   delle   attivita'   di
monitoraggio  dell'attuazione  e  dell'impatto  degli  interventi  di
semplificazione,  nonche'  la  promozione  e  il  coordinamento,   in
raccordo con l'Autorita' politica  delegata  in  materia  di  riforme
istituzionali  e  i   Ministri   competenti,   delle   attivita'   di
consultazione pubblica anche attraverso strumenti  telematici  ed  il
coordinamento della consultazione delle categorie  produttive,  delle
associazioni di consumatori, dei cittadini e delle imprese funzionale
alle attivita' di semplificazione; 
    f) il coordinamento delle iniziative  attribuite  a  legislazione
vigente al Ministro per la pubblica amministrazione. 
  4.  Il  Ministro  opera  in  costante  raccordo  con  il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  per  quanto  riguarda  gli  effetti
finanziari dell'organizzazione e della spesa di personale sui sistemi
di gestione dei Ministeri. 
  5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto, il
Ministro si avvale: 
    a) del Dipartimento della funzione pubblica; 
    b) dell'Unita' per la semplificazione di cui  all'art.  1,  comma
22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.