IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di  monitoraggio
e  valutazione  dei   costi,   dei   rendimenti   e   dei   risultati
dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a   norma
dell'art. 11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e  successive
modificazioni; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21  ottobre
2022, di costituzione del nuovo Governo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022, con  cui  il  senatore  Roberto  Calderoli  e'  stato  nominato
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 2022, con il  quale  al
Ministro  senza  portafoglio  senatore  Roberto  Calderoli  e'  stato
conferito l'incarico per gli affari regionali e le autonomie; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento  delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in
particolare, l'art. 12,  relativo  al  Dipartimento  per  gli  affari
regionali e le autonomie; 
  Ritenuto opportuno delegare al Ministro per gli affari regionali  e
le autonomie, senatore Roberto  Calderoli,  le  funzioni  di  cui  al
presente decreto; 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Delega di funzioni in materia 
                   di affari regionali e autonomie 
 
  1. A decorrere dal 12 novembre 2022, al Ministro senza  portafoglio
per gli affari regionali e le autonomie, senatore Roberto  Calderoli,
di seguito  denominato  «Ministro»,  sono  delegate  le  funzioni  di
promozione, di indirizzo e  di  coordinamento  di  iniziative,  anche
normative, di esercizio coordinato e coerente  dei  poteri  e  rimedi
previsti in caso di inerzia  o  d'inadempienza,  di  vigilanza  e  di
verifica,  nonche'  ogni  altra  funzione  attribuita  dalle  vigenti
disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, fatte salve le
competenze  del  Ministro  dell'interno,  relativamente  a  tutte  le
materie che riguardano le seguenti aree: 
    a) cura dell'azione di Governo in  materia  di  rapporti  con  il
sistema delle autonomie; 
    b) promozione, indirizzo e coordinamento delle attivita' e  delle
iniziative di riforma istituzionale, inerenti alle  materie  comprese
nella  parte  seconda,  Titolo  V,  della  Costituzione,  anche   con
riferimento alle forme di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma,
della Costituzione, e delle relative procedure d'intesa e normative; 
    c)  iniziative  costituzionali,  in  raccordo   con   l'Autorita'
politica  delegata  per  le  riforme  istituzionali,  nelle   materie
comprese nella parte seconda, Titolo V, della Costituzione; 
    d)   attivita',   anche   normative,   connesse    all'attuazione
dell'ordinamento in tema di autonomie regionali e locali; 
    e) agevolazione della collaborazione tra Stato, regioni, province
autonome e autonomie locali, nonche' del coordinamento  dei  rapporti
diretti tra regioni e province autonome con le  istituzioni  europee,
fatte  salve  le  competenze  dell'Autorita'  politica   delegata   a
esercitare le funzioni in materia di affari europei; 
    f) promozione delle iniziative nell'ambito dei rapporti tra Stato
e sistema delle autonomie ed  esercizio  coordinato  e  coerente  dei
poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza,  anche
ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo di cui agli
articoli 120 della  Costituzione,  137  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157; 
    g) esame delle  leggi  regionali  e  delle  province  autonome  e
questioni di legittimita' costituzionale ai sensi e per  gli  effetti
dell'art. 127 della Costituzione; conflitti di attribuzione tra Stato
e  regioni  ai  sensi  e  per  gli  effetti   dell'art.   134   della
Costituzione; questioni di legittimita' costituzionale sugli  statuti
regionali ai sensi dell'art. 123 della  Costituzione;  partecipazione
alle funzioni di controllo della spesa sanitaria; collaborazione  con
i ministri competenti per  settore  ai  fini  dell'individuazione  di
azioni coordinate del Governo con  il  sistema  delle  autonomie  per
l'esame in sede di Conferenza; 
    h) cura, in raccordo con i ministri interessati, delle  questioni
relative ai servizi pubblici  locali;  monitoraggio  dei  livelli  di
qualita' dei servizi pubblici locali  raggiunti  nei  diversi  ambiti
territoriali e conseguenti iniziative ai sensi delle lettere c),  d),
e) ed f); 
    i) cura dell'azione  di  Governo  inerente  ai  rapporti  con  le
regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  anche
relativamente ai rapporti tra  queste  e  gli  enti  locali,  nonche'
particolare procedimento per le impugnative delle leggi  regionali  e
provinciali, conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello  Statuto
speciale di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige; 
    1)  elaborazione  di  provvedimenti   di   natura   normativa   e
amministrativa concernenti le  regioni  e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, anche con  riguardo  alle  norme  di  attuazione
degli statuti; 
    m) iniziativa governativa e legislativa in materia  di  minoranze
linguistiche e territori di confine; 
    n) compimento di atti dovuti in sostituzione di organi  regionali
inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate o comunque conferite
ai sensi della legge 15  marzo  1997,  n.  59,  dell'art.  118  della
Costituzione e  in  attuazione  di  obblighi  europei,  definendo  le
relative proposte in collaborazione con  i  ministri  competenti  per
settore; 
    o) attivita' dei rappresentanti dello Stato per i rapporti con il
sistema delle autonomie,  nelle  regioni  a  statuto  ordinario,  dei
Commissari di Governo e  delle  corrispondenti  rappresentanze  dello
Stato nelle regioni a Statuto speciale e nelle Province  autonome  di
Trento e di Bolzano,  inerenti  alla  dipendenza  funzionale  di  cui
all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303,
anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, nelle materie di competenza, fatte salve
le competenze del Ministro dell'interno, nonche' i  relativi  profili
organizzativo, logistico, funzionale e di programmazione finanziaria;
assistenza per l'emanazione di direttive generali del Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui all'art. 6, comma 1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, per  le  parti  di
interesse regionale; 
    p) rapporti con i Comitati  interministeriali  e  con  gli  altri
organi  collegiali  istituiti  presso  amministrazioni  statali,   le
determinazioni dei quali incidono su territori, materie, competenze e
funzioni delle autonomie, verificandone e promuovendone  l'attuazione
coordinata da parte  di  amministrazioni  statali,  enti  pubblici  e
societa' a partecipazione pubblica;  partecipazione  alla  Conferenza
permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano e al Consiglio generale degli italiani  all'estero,  con
riferimento alle funzioni di cui all'art. 17, comma 6, della legge 18
giugno  1998,  n.   198,   inerenti   all'indicazione   delle   linee
programmatiche per la realizzazione delle politiche delle regioni per
le comunita' italiane all'estero; 
    q) valutazione, definizione  e  raccordo  delle  attivita'  delle
regioni di rilievo internazionale ed europeo; 
    r) partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea,
del Consiglio d'Europa e delle altre  organizzazioni  internazionali,
in materia di autonomie regionali e poteri locali; 
    s) atti relativi  alle  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento
dell'attivita'  amministrativa  nelle  regioni,  ove   sia   previsto
l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    t) azioni governative, anche normative, dirette alla salvaguardia
e alla valorizzazione delle zone montane di cui all'art. 44,  secondo
comma,  della  Costituzione,  qualificabili  anche  come   interventi
speciali per la montagna, di natura territoriale, economica,  sociale
e culturale, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97,
nonche' proposta dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale  per
la montagna ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 97  del  1994;
cura dei problemi inerenti alle piccole isole e  loro  valorizzazione
attraverso interventi di natura territoriale,  economica,  sociale  e
culturale, comprese le azioni governative, anche  normative,  dirette
anche agli interventi di cui all'art. 2, comma  41,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni; 
    u)  miglioramento   delle   prestazioni   delle   amministrazioni
pubbliche e potenziamento delle capacita' di  governance  degli  enti
locali, con particolare riferimento alle aree interne  e  alle  isole
minori,  nonche',  in  raccordo  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione,   supporto   alla   modernizzazione   del    sistema
amministrativo territoriale; 
    v) promozione di formule di coordinamento dei rapporti tra  Stato
e sistema  delle  autonomie  anche  ai  fini  del  raggiungimento  di
accordi, nonche' delle intese di cui all'art. 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131; 
    z) raccordo con il Ministro per gli affari europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR per l'individuazione dei  criteri  di
ripartizione delle risorse funzionali al raggiungimento  dei  livelli
essenziali di prestazione di cui all'art. 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione; 
    aa) attivita' di indirizzo e supporto alle regioni  e  agli  enti
locali,  nell'ambito  della  programmazione  e  gestione  dei   fondi
strutturali e di investimento  europei  per  il  rafforzamento  della
capacita' amministrativa,  per  la  modernizzazione  istituzionale  e
organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi  delle
pubbliche  amministrazioni   locali,   per   l'individuazione   delle
modalita' per l'esercizio associato delle funzioni e  dei  servizi  e
delle  relative  iniziative  legislative,   nonche'   relative   alla
cooperazione  interistituzionale  e  alla  capacita'  negoziale   del
sistema   delle   autonomie;   funzioni   di   competenza    relative
all'attivita' della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera
c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,
incaricata  di  definire  priorita'  e  specifici   piani   operativi
nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e  la  coesione,
per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021-2027, anche in riferimento  al
monitoraggio dell'attuazione degli interventi; 
    bb) coordinamento dei tavoli interistituzionali con le regioni  e
gli enti locali ai fini dell'adozione di provvedimenti aventi valenza
generale; 
    cc) ogni tipo di raccordo con le autonomie  per  lo  sviluppo  in
senso  autonomistico  dell'ordinamento,  ivi  compresa  la  cura  dei
rapporti con gli  organi  di  coordinamento  delle  presidenze  delle
assemblee degli enti territoriali, per quanto attiene  alle  funzioni
delegate; 
    dd) impulso al coordinamento e al monitoraggio dell'attuazione da
parte delle autonomie dei programmi  di  revisione  della  spesa  con
particolare riguardo al ricorso alle centrali di acquisto e alla loro
valorizzazione, nonche'  al  rispetto  delle  disposizioni  di  legge
statale in tema di coordinamento della finanza pubblica; 
    ee) attuazione, in raccordo con gli  altri  Ministri  competenti,
delle disposizioni costituzionali in materia di citta'  metropolitane
e di forme associative dei comuni; 
    ff)  attivita'   relative   alle   funzioni   del   Nucleo   PNRR
Stato-Regioni, di cui all'art. 33 del decreto-legge 6 novembre  2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,
n. 233. 
  2. Il Ministro e' altresi' delegato a  esercitare  le  funzioni  in
materia di: 
    a) convocazione e presidenza della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di  Bolzano  e  della  Conferenza  unificata,  di  cui   al   decreto
legislativo   28   agosto   1997,   n.   281,   e    regolamentazione
dell'organizzazione e funzionamento delle relative segreterie; 
    b)  copresidenza  della   sessione   europea   della   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 22  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234, e all'art. 5 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, al fine di raccordare le linee della politica nazionale
relative all'elaborazione  degli  atti  dell'Unione  europea  con  le
esigenze  rappresentate  dalle  autonomie  territoriali  e   relativa
convocazione d'intesa con l'Autorita' politica delegata a  esercitare
le funzioni in materia di affari europei; 
    c) convocazione e presidenza della Conferenza permanente  per  il
coordinamento della finanza pubblica,  di  cui  agli  articoli  33  e
seguenti del decreto legislativo 6  maggio  2011,  n.  68,  istituita
nell'ambito della Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281; 
    d) convocazione e copresidenza congiunte con il Ministro per  gli
affari europei, il Sud, le  politiche  di  coesione  e  il  PNRR  del
Comitato interministeriale per le  politiche  urbane,  ai  sensi  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2021. 
  3. Il Ministro e' altresi' delegato a: 
    a) definire  iniziative,  anche  a  livello  normativo,  inerenti
all'attuazione o riformulazione e  aggiornamento  del  capo  1  della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti  a  esso  conseguenti,
con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.
112, nonche' al monitoraggio sulla sua attuazione; 
    b) promuovere iniziative per  la  introduzione  di  strumenti  di
conciliazione tra Stato, regioni e province autonome, con particolare
riguardo alle attivita' di mediazione dei conflitti e del contenzioso
costituzionale; 
    c)  promuovere  iniziative  per  il  supporto,  anche  attraverso
servizi di assistenza tecnica, alle regioni, nonche', d'intesa con il
Ministro dell'interno, alle province autonome e agli enti locali, per
l'efficiente svolgimento delle funzioni loro attribuite e la migliore
utilizzazione delle risorse assegnate. 
  4. Il Ministro provvede alla realizzazione degli interventi di  cui
all'art. 1, comma 893, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.