Art. 2
Delega di funzioni in materia di partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea.
1. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni e le
attribuzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri
finalizzate a promuovere e coordinare l'azione del Governo diretta ad
assicurare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e lo
sviluppo del processo di integrazione europea, cosi' come definite
dall'art. 5, comma 3, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400
e dall'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. In
particolare, il Ministro, fatte salve le competenze attribuite dalla
legge ai singoli Ministri, e' delegato ad esercitare le funzioni
relative:
a) alla partecipazione dell'Italia alla formazione ed attuazione
di atti, normative dell'Unione europea, contribuendo, per quanto di
competenza, alla linea di indirizzo politico utile a garantire la
massima realizzazione e protezione dell'interesse nazionale;
nell'ambito di tale priorita', cura e coordina le attivita' del
Governo inerenti alla partecipazione del Parlamento al processo di
formazione della normativa dell'Unione europea, di cui alla legge 24
dicembre 2012, n. 234, attivandosi per assicurarne il potenziamento e
la maggiore efficienza;
b) alla promozione e al coordinamento delle attivita' e delle
iniziative inerenti all'attuazione delle politiche dell'Unione
europea di carattere generale o per specifici settori, incluso il
quadro finanziario pluriennale in ogni sua articolazione e
applicazione, assicurandone coerenza e tempestivita';
c) alla convocazione e presidenza del Comitato interministeriale
per gli affari europei (CIAE) di cui all'art. 2 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, al fine di definire le linee politiche del
Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella
fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea, nonche' di
consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla medesima
legge n. 234 del 2012;
d) alla partecipazione alle riunioni del Consiglio dell'Unione
europea, con particolare riferimento alle formazioni Affari generali
e competitivita', rappresentando l'Italia con riferimento agli
argomenti all'ordine del giorno;
e) all'armonizzazione fra legislazione dell'Unione europea e
legislazione nazionale, tenuto altresi' conto della verifica di
conformita' europea dei disegni di legge governativi, di cui all'art.
7, comma 5-bis, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 novembre 1993, e successive modificazioni, recante «Regolamento
interno del Consiglio dei ministri», nonche' alla presidenza del
Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione
europea, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 91, e successive modificazioni.
2. In coerenza con le funzioni delegate e le finalita' di cui al
presente articolo, il Ministro svolge i seguenti compiti:
a) valuta, d'intesa con i Ministri competenti per materia,
l'iniziativa ad essi spettante in ordine alla presentazione di
ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per la tutela di
situazioni d'interesse nazionale e alla decisione d'intervenire in
procedimenti in corso avanti a detta istanza;
b) acquisisce, ai fini della predisposizione della normativa
dell'Unione europea, le posizioni delle amministrazioni dello Stato,
delle regioni, degli altri enti pubblici, degli operatori privati e
delle parti sociali interessate;
c) assicura la conformita' e tempestivita' delle azioni volte a
prevenire l'insorgere di contenzioso e ad adempiere le pronunce della
Corte di giustizia dell'Unione europea, informando il Parlamento dei
procedimenti normativi in corso nell'Unione europea, e delle
correlate iniziative del Governo;
d) convoca, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari
regionali e le autonomie, e copresiede la sessione europea della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 22 della
citata legge n. 234 del 2012, e all'art. 5 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di
raccordare le linee della politica nazionale relative
all'elaborazione degli atti dell'Unione europea con le esigenze delle
autonomie territoriali;
e) convoca, d'intesa con il Ministro dell'interno, e copresiede
la sessione speciale della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali
dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione
europea di interesse degli enti locali di cui all'art. 23 della
citata legge n. 234 del 2012;
f) predispone, anche sulla base delle indicazioni delle
amministrazioni interessate, degli indirizzi del Parlamento e del
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il disegno di
legge di delegazione europea annuale e il disegno di legge europea
annuale e gli altri provvedimenti, anche urgenti, di cui alla citata
legge n. 234 del 2012, idonei a recepire nell'ordinamento interno gli
atti dell'Unione europea, seguendone anche il relativo iter
parlamentare, nonche' la successiva attuazione;
g) cura le attivita' inerenti alla predisposizione delle
relazioni annuali al Parlamento e delle altre relazioni di cui alla
citata legge n. 234 del 2012;
h) coordina in ambito nazionale, in raccordo con i Ministri
competenti, l'attivita' conseguente ai lavori delle agenzie europee
di regolamentazione;
i) cura la diffusione, con i mezzi piu' opportuni, delle notizie
relative ai provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento interno
all'ordinamento dell'Unione europea, con particolare riferimento a
quelli che conferiscono diritti ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione in materia di libera circolazione delle persone e dei
servizi, o ne agevolano l'esercizio;
l) garantisce l'informazione sulle attivita' dell'Unione europea
in collaborazione con le istituzioni europee, con le amministrazioni
pubbliche competenti per settore, con le regioni e gli altri enti
territoriali, con le parti sociali e con le organizzazioni non
governative interessate;
m) cura la formazione di operatori pubblici e privati, nonche'
ogni altra iniziativa per la corretta applicazione delle politiche
europee, sia a livello nazionale sia, ove occorra, d'intesa con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei
confronti dei paesi candidati e terzi a vocazione europea,
promuovendo anche strumenti di formazione a distanza e gemellaggi.
3. Restano fermi i poteri di nomina e proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri che, limitatamente alle candidature italiane
relative alle nomine da effettuarsi presso le istituzioni, i comitati
e le agenzie dell'Unione europea, sono esercitati sentito il
Ministro.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo il
Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche europee,
definendone gli obiettivi, la programmazione strategica e i programmi
da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonche'
della struttura di missione per le procedure di infrazione alla
normativa dell'Unione europea.