IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni; Vista la piattaforma di azione adottata dalla IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre del 1995, e la correlata dichiarazione; Visti gli articoli 19, 153 e 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, recepita in Italia dal decreto legislativo 5 luglio 2003, n. 215, nonche' la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000 che stabiliscono un quadro generale per la tutela della parita' di trattamento; Vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, e in particolare l'art. 21, nonche' l'art. 6 del Trattato sull'Unione europea; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246», e successive modificazioni; Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cosiddetta Convenzione di Istanbul), sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012 e ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77; Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province», e in particolare gli articoli 5 e 5-bis, e successive modificazioni; Vista la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 5 marzo 2020, recante «Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parita' di genere 2020-2025»; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 1, commi da 139 a 148; Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del minore ad una famiglia», e successive modificazioni; Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo», fatta a New York il 20 novembre 1989; Vista la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476; Visto il regolamento recante il riordino della Commissione per le adozioni internazionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108; Vista la raccomandazione (Ue) 2021/1004 del Consiglio del 14 giugno 2021, che istituisce una garanzia europea per l'infanzia (child guarantee) per prevenire e combattere l'esclusione sociale, garantendo l'accesso dei minori bisognosi a una serie di servizi fondamentali e contribuendo in questo modo alla difesa dei diritti dei minori tramite la lotta alla poverta' infantile e alla promozione delle pari opportunita'; Visto il Piano di azione italiano sulla garanzia infanzia (PANGI), predisposto dal gruppo di lavoro interministeriale presieduto dalla coordinatrice nazionale della garanzia infanzia, approvato il 29 marzo 2022 dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, e trasmesso il 30 marzo 2022 alla Commissione europea; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante «Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46», e, in particolare, l'art. 9, comma 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16, relativo al Dipartimento per le pari opportunita', e l'art. 19 relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia; Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, di costituzione del nuovo Governo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Eugenia Maria Roccella e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Maria Eugenia Roccella, e' stato conferito l'incarico per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'; Ritenuto opportuno delegare al predetto Ministro le funzioni di cui al presente decreto; Sentito il Consiglio dei ministri; Decreta: Art. 1 Delega di funzioni 1. A decorrere dal 12 novembre 2022, al Ministro senza portafoglio per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', on. Maria Eugenia Roccella, di seguito denominata «Ministro», sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, natalita', adozioni, infanzia e adolescenza, e pari opportunita', come specificate nei successivi articoli.