Art. 3 
 
             Delega di funzioni in materia di politiche 
                  per la famiglia e per le adozioni 
 
  1. Il Ministro e' delegato a esercitare le funzioni  di  indirizzo,
di coordinamento e di promozione di iniziative, anche  normative,  di
vigilanza e verifica, nonche' ogni altra  funzione  attribuita  dalle
vigenti  disposizioni  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
relativamente alla materia delle politiche  per  la  famiglia,  anche
mediante il coinvolgimento degli enti del Terzo settore che  svolgono
attivita' nella suddetta materia. 
  2. In particolare, salve le competenze attribuite  dalla  legge  ai
singoli Ministri, il Ministro e' delegato: 
    a) a promuovere e coordinare le  politiche  governative  volte  a
garantire la tutela dei  diritti  della  famiglia  in  tutte  le  sue
componenti  e  le  sue  problematiche  generazionali  e  relazionali,
nonche' ad esercitare le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1,
lettera c), del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  in
materia di  coordinamento  delle  politiche  volte  alla  tutela  dei
diritti  e  alla  promozione  del  benessere  della  famiglia,  e  ad
assicurare l'attuazione delle politiche in favore della  famiglia  in
ogni ambito; 
    b) ad adottare le iniziative necessarie  per  la  programmazione,
l'indirizzo, il coordinamento ed il  monitoraggio  e  la  valutazione
delle misure volte al sostegno e al benessere della  famiglia,  dando
impulso a interventi in ogni ambito, ivi compreso  quello  economico,
fiscale, del lavoro, della salute, dell'istruzione,  dell'educazione,
anche informale e non formale, e della cultura,  in  raccordo  con  i
Ministri competenti per le politiche settoriali nei diversi ambiti  e
tenuto conto anche delle azioni promosse dall'Unione europea; 
    c) a promuovere e coordinare le azioni di Governo in  materia  di
regime giuridico delle relazioni familiari; 
    d)  a  promuovere  e  sviluppare  le  attivita'  in  materia   di
consultori familiari, centri per la famiglia e centri  polifunzionali
per i servizi alla famiglia, di cui all'art. 1, comma 59 e  seguenti,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ferme restando le competenze di
carattere sanitario del Ministro della salute; 
    e) a promuovere e coordinare le politiche governative di sostegno
alla  componente  anziana  dei  nuclei  familiari,  con   particolare
riferimento al tema dell'invecchiamento  nel  quadro  dell'attuazione
della Strategia d'implementazione del piano di azione  internazionale
di Madrid del 2002; 
    f) a promuovere l'analisi e la valutazione d'impatto, sia ex ante
che ex post, delle politiche e degli interventi, anche  di  carattere
economico  e  finanziario,  adottati  dal  Governo  in  favore  della
famiglia e a sostegno della natalita'; 
    g) a promuovere e  coordinare  le  attivita'  di  informazione  e
comunicazione istituzionale in materia di politiche della famiglia  e
delle adozioni, e in particolare la promozione e l'organizzazione con
cadenza biennale della Conferenza nazionale sulla famiglia,  prevista
dall'art. 1, comma 1250, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n.
296. 
  3. Il Ministro e' delegato a  presiedere  l'Osservatorio  nazionale
sulla famiglia di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 10  marzo  2009,  n.  43,  e  l'Osservatorio  nazionale  per
l'assegno unico e universale per i figli a carico di cui  all'art.  9
del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. 
  4. Il Ministro e' delegato all'espressione del concerto in sede  di
esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministro
del lavoro  e  delle  politiche  sociali  in  materia  di  «Fondo  di
previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non  retribuiti
derivanti  da  responsabilita'  familiari»,   di   cui   al   decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565. 
  5. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di  indirizzo,
coordinamento e di  promozione  di  iniziative  nella  materia  delle
adozioni anche internazionali di minori italiani e stranieri, nonche'
quelle attribuite al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ivi
compresa la presidenza, nell'ambito della Commissione per le adozioni
internazionali, istituita presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476. 
  6. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e
coordinamento per l'utilizzo delle risorse finanziarie relative  alle
politiche per la famiglia e, in particolare, per quelle  inerenti  ai
fondi di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4  luglio  2006,
n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4  agosto
2006, n. 248. 
  7. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  presente  articolo  il
Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche della famiglia e
della  segreteria  tecnica  della   Commissione   per   le   adozioni
internazionali.