Art. 3 Delega di funzioni in materia di politiche per la famiglia e per le adozioni 1. Il Ministro e' delegato a esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alla materia delle politiche per la famiglia, anche mediante il coinvolgimento degli enti del Terzo settore che svolgono attivita' nella suddetta materia. 2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro e' delegato: a) a promuovere e coordinare le politiche governative volte a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali e relazionali, nonche' ad esercitare le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, e ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito; b) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio e la valutazione delle misure volte al sostegno e al benessere della famiglia, dando impulso a interventi in ogni ambito, ivi compreso quello economico, fiscale, del lavoro, della salute, dell'istruzione, dell'educazione, anche informale e non formale, e della cultura, in raccordo con i Ministri competenti per le politiche settoriali nei diversi ambiti e tenuto conto anche delle azioni promosse dall'Unione europea; c) a promuovere e coordinare le azioni di Governo in materia di regime giuridico delle relazioni familiari; d) a promuovere e sviluppare le attivita' in materia di consultori familiari, centri per la famiglia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, di cui all'art. 1, comma 59 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ferme restando le competenze di carattere sanitario del Ministro della salute; e) a promuovere e coordinare le politiche governative di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari, con particolare riferimento al tema dell'invecchiamento nel quadro dell'attuazione della Strategia d'implementazione del piano di azione internazionale di Madrid del 2002; f) a promuovere l'analisi e la valutazione d'impatto, sia ex ante che ex post, delle politiche e degli interventi, anche di carattere economico e finanziario, adottati dal Governo in favore della famiglia e a sostegno della natalita'; g) a promuovere e coordinare le attivita' di informazione e comunicazione istituzionale in materia di politiche della famiglia e delle adozioni, e in particolare la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale della Conferenza nazionale sulla famiglia, prevista dall'art. 1, comma 1250, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. Il Ministro e' delegato a presiedere l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2009, n. 43, e l'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale per i figli a carico di cui all'art. 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. 4. Il Ministro e' delegato all'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministro del lavoro e delle politiche sociali in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilita' familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. 5. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, coordinamento e di promozione di iniziative nella materia delle adozioni anche internazionali di minori italiani e stranieri, nonche' quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, ivi compresa la presidenza, nell'ambito della Commissione per le adozioni internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476. 6. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia e, in particolare, per quelle inerenti ai fondi di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 7. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche della famiglia e della segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali.