Art. 4 Delega di funzioni in materia di politiche per la natalita' 1. Il Ministro e' delegato a esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alle politiche per la natalita'. 2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro e' delegato: a) a promuovere e coordinare le azioni di Governo dirette a superare la crisi demografica, a favorire la natalita' e a realizzare gli interventi per il sostegno della maternita' e della paternita', nonche' a potenziare le misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', anche con riferimento a quanto stabilito dall'art. 1, commi 1250, 1254 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni; b) a promuovere intese in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relative allo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, anche al fine della riduzione del costo dei servizi in particolare per le famiglie numerose, e la diffusione delle migliori pratiche in materia di politiche familiari; c) a promuovere e coordinare le politiche governative per sostenere la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, ivi comprese quelle di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53. 3. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo delle risorse finanziarie relative alle politiche per il sostegno alla natalita' e, in particolare, per quelle inerenti ai fondi di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche della famiglia.