Art. 5 
 
             Delega di funzioni in materia di politiche 
                   per l'infanzia e l'adolescenza 
 
  1. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di  indirizzo,
di coordinamento e di promozione di iniziative, anche  normative,  di
vigilanza e verifica, nonche' ogni altra  funzione  attribuita  dalle
vigenti  disposizioni  al  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri
relativamente  alla  materia  delle  politiche   per   l'infanzia   e
l'adolescenza,  anche  con  riferimento  allo  sviluppo  dei  servizi
educativi per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a  tali
servizi, le competenze  del  Ministero  dell'istruzione,  nonche'  le
funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali  dall'art.  46,  comma  1,  lettera  c),  del
decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,   in   materia   di
coordinamento  delle  politiche  per  il  sostegno  dell'infanzia   e
dell'adolescenza e per la tutela dei minori, anche con riferimento al
diritto degli stessi a una famiglia e al diritto  all'ascolto,  fatte
salve le competenze del medesimo Ministero in  materia  di  politiche
per  l'integrazione  e  l'inclusione  sociale,  anche   mediante   il
coinvolgimento degli enti del Terzo settore  che  svolgono  attivita'
nella suddetta materia. 
  2. In particolare, fatte salve le competenze attribuite dalla legge
ai  singoli  Ministri  e  all'Autorita'  garante  per  l'infanzia   e
l'adolescenza, il Ministro e' delegato a promuovere e  coordinare  le
iniziative   volte   a   tutelare   i   diritti    dell'infanzia    e
dell'adolescenza, con particolare riferimento agli orfani di  crimini
domestici, e a contrastare ogni forma di violenza e abuso dei minori,
in coerenza con la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New
York il 20 novembre 1989 e ratificata dalla Repubblica  italiana  con
la legge 27 maggio 1991, n. 176. 
  3. Al Ministro sono delegate le  funzioni  di  coordinamento  delle
attivita' svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla
prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e  tutela  dei  minori
dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale e le funzioni di  competenza
del  Governo  relative  all'Osservatorio  per  il   contrasto   della
pedofilia e della pornografia minorile, a norma  di  quanto  disposto
dall'art. 17, commi 1 e 1-bis, della legge 3  agosto  1998,  n.  269,
nonche'   quelle   relative   al   contrasto   al   fenomeno    della
pedopornografia, ai sensi della legge 6 febbraio 2006, n. 38. 
  4. Il Ministro presiede l'Osservatorio nazionale per  l'infanzia  e
l'adolescenza ed esercita le funzioni di competenza  del  Governo  in
relazione al medesimo Osservatorio. Il Ministro esercita altresi'  le
funzioni di competenza del Governo in relazione alle  attivita'  gia'
proprie del Centro nazionale  di  documentazione  e  di  analisi  per
l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonche' quelle di cui all'art. 11,
comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285, relative alla Conferenza
nazionale  sull'infanzia  e  sull'adolescenza   e   quelle   di   cui
all'articolo. 1, comma 6, della  legge  23  dicembre  1997,  n.  451,
relative  alla  giornata  italiana  per  i  diritti  dell'infanzia  e
dell'adolescenza. 
  5. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di  competenza
statale  in  materia   del   Fondo   nazionale   per   l'infanzia   e
l'adolescenza, di cui all'art. 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285. 
  6. Il Ministro e' delegato a promuovere l'analisi e la  valutazione
d'impatto,  sia  ex  ante  che  ex  post,  delle  politiche  e  degli
interventi  adottati  dal   Governo   in   favore   dell'infanzia   e
dell'adolescenza. 
  7. Il Ministro e' delegato a promuovere e coordinare  le  attivita'
di informazione e comunicazione istituzionale in materia di politiche
dell'infanzia e dell'adolescenza, nonche' quelle di competenza  della
Presidenza del Consiglio dei ministri in  materia  di  prevenzione  e
sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, di cui all'art.  3,
comma 5, della legge 29 maggio 2017, n. 71. Il Ministro  e'  altresi'
delegato a promuovere la conoscenza del numero di  pubblica  utilita'
114 - Emergenza infanzia. 
  8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente  articolo,  il
Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche della famiglia.