Art. 5 Delega di funzioni in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza 1. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alla materia delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a tali servizi, le competenze del Ministero dell'istruzione, nonche' le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per il sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori, anche con riferimento al diritto degli stessi a una famiglia e al diritto all'ascolto, fatte salve le competenze del medesimo Ministero in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale, anche mediante il coinvolgimento degli enti del Terzo settore che svolgono attivita' nella suddetta materia. 2. In particolare, fatte salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri e all'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Ministro e' delegato a promuovere e coordinare le iniziative volte a tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento agli orfani di crimini domestici, e a contrastare ogni forma di violenza e abuso dei minori, in coerenza con la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dalla Repubblica italiana con la legge 27 maggio 1991, n. 176. 3. Al Ministro sono delegate le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale e le funzioni di competenza del Governo relative all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, a norma di quanto disposto dall'art. 17, commi 1 e 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, nonche' quelle relative al contrasto al fenomeno della pedopornografia, ai sensi della legge 6 febbraio 2006, n. 38. 4. Il Ministro presiede l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ed esercita le funzioni di competenza del Governo in relazione al medesimo Osservatorio. Il Ministro esercita altresi' le funzioni di competenza del Governo in relazione alle attivita' gia' proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonche' quelle di cui all'art. 11, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285, relative alla Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza e quelle di cui all'articolo. 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, relative alla giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. 5. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di competenza statale in materia del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'art. 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285. 6. Il Ministro e' delegato a promuovere l'analisi e la valutazione d'impatto, sia ex ante che ex post, delle politiche e degli interventi adottati dal Governo in favore dell'infanzia e dell'adolescenza. 7. Il Ministro e' delegato a promuovere e coordinare le attivita' di informazione e comunicazione istituzionale in materia di politiche dell'infanzia e dell'adolescenza, nonche' quelle di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di prevenzione e sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, di cui all'art. 3, comma 5, della legge 29 maggio 2017, n. 71. Il Ministro e' altresi' delegato a promuovere la conoscenza del numero di pubblica utilita' 114 - Emergenza infanzia. 8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche della famiglia.