Art. 3 Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 1. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo il numero «64;» e' aggiunto il seguente: «65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento;». 2. All'art. 2-bis, comma 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, prima della lettera a) e' aggiunta la seguente «0a) 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento;». 3. All'art. 5, comma 1-bis del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo la lettera aa), e' aggiunta la seguente: «bb) decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"». 4. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», e' aggiunto il seguente capitolo «V.15 - Attivita' di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di cui all'art. 1.