Art. 3 
 
           Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 
                            3 agosto 2015 
 
  1. All'art. 2, comma 1, del decreto  del  Ministro  dell'interno  3
agosto 2015, dopo il numero  «64;»  e'  aggiunto  il  seguente:  «65,
limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento;». 
  2. All'art. 2-bis, comma 1 del decreto del Ministro dell'interno  3
agosto 2015, prima della lettera a) e' aggiunta la seguente «0a)  65,
limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento;». 
  3. All'art. 5, comma 1-bis del decreto del Ministro dell'interno  3
agosto 2015, dopo la lettera  aa),  e'  aggiunta  la  seguente:  «bb)
decreto  del  Ministro   dell'interno   19   agosto   1996,   recante
"Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento
e di pubblico spettacolo"». 
  4. All'allegato 1 del decreto del Ministro  dell'interno  3  agosto
2015, nella sezione V «Regole tecniche  verticali»,  e'  aggiunto  il
seguente  capitolo  «V.15  -  Attivita'  di  intrattenimento   e   di
spettacolo a carattere pubblico», contenente  le  norme  tecniche  di
prevenzione incendi per le attivita' di cui all'art. 1.