Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto  definisce  i  criteri  e  le  modalita'  di
utilizzo di parte delle risorse del  «Fondo  per  lo  sviluppo  e  il
sostegno delle filiere agricole, della  pesca  e  dell'acquacoltura»,
istituito ai sensi dell'art. 1, comma 128, della  legge  30  dicembre
2020,  n.  178  e  successive   modificazioni   ed   integrazioni   e
rifinanziato per gli anni 2022 e 2023 dalla legge 30 dicembre 2021, n
234 e incrementato, per il solo anno 2022, dall'art. 20, comma 1, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51 e dall'art. 19, comma 1 del decreto-legge
17 maggio 2022, n 50, convertito con  modificazioni  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91. Il presente decreto stabilisce in particolare: 
    a) le risorse destinate al settore florovivaistico; 
    b) le categorie di imprese beneficiarie; 
    c) l'oggetto di intervento; 
    d)  i  criteri  per  la  concessione  dell'aiuto  individuale  ai
soggetti beneficiari e la relativa entita' dello stesso; 
    e) la procedura per l'ammissione all'aiuto; 
    f) i criteri di verifica e le modalita' per garantire il rispetto
del limite massimo dell'aiuto.