Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di utilizzo di parte delle risorse del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», istituito ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni e rifinanziato per gli anni 2022 e 2023 dalla legge 30 dicembre 2021, n 234 e incrementato, per il solo anno 2022, dall'art. 20, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e dall'art. 19, comma 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Il presente decreto stabilisce in particolare: a) le risorse destinate al settore florovivaistico; b) le categorie di imprese beneficiarie; c) l'oggetto di intervento; d) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai soggetti beneficiari e la relativa entita' dello stesso; e) la procedura per l'ammissione all'aiuto; f) i criteri di verifica e le modalita' per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.