Art. 4 Criteri ed entita' dell'aiuto 1. Le risorse del fondo di cui al presente decreto sono destinate alla concessione di contributi nei limiti fissati dal Quadro temporaneo e dei criteri di cui al decreto interdipartimentale del 26 agosto 2022 n. 370386. 2. L'aiuto e' erogato alle imprese beneficiarie come sovvenzione diretta. 3. Alle imprese agricole beneficiarie e' concesso un aiuto, nei termini di cui al presente decreto, qualora i costi sostenuti nel periodo 1° marzo 2022 - 31 agosto 2022, per l'acquisto di una o piu' delle seguenti risorse energetiche: a) energia elettrica; b) gas metano; c) G.P.L.; d) gasolio; e) biomasse utilizzate per la combustione in azienda; risultino superiori di almeno il 30% rispetto ai costi complessivamente sostenuti nel medesimo periodo dell'anno 2021. 4. Per le imprese costituite tra il 1° marzo 2021 e il 31 agosto 2021, il valore di riferimento e' quello del periodo che va dalla data di costituzione sino al 31 agosto 2021, rapportato, pro-quota, ad una durata semestrale. 5. L'aiuto concedibile e' determinato nella misura del 30% dei maggiori costi sostenuti. 6. Per le imprese costituite dal 1° settembre 2021 e sino al 31 agosto 2022, l'aiuto concedibile sara' pari al 15% del valore delle spese energetiche complessivamente sostenute nel periodo 1° marzo 2022 - 31 agosto 2022 o nel periodo di minor durata quando costituite dopo il 1° marzo 2022. Agli adempimenti necessari per l'attuazione del presente comma si provvede con decreto del direttore generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica. 7. Il contributo alla singola azienda di cui al presente decreto non puo' comunque superare l'ammontare massimo dei limiti di cui alla sezione 2.1 del Quadro temporaneo. 8. Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del soggetto gestore, dell'ammissibilita' in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto. 9. Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa indicati nell'art. 3, comma 1 fino ad esaurimento delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione. 10. Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che si sono costituiti dopo il 31 agosto 2022. Gli aiuti a norma del presente decreto non sono concessi a imprese soggette alle sanzioni adottate dall'UE di cui alla sezione 1.1 del Quadro temporaneo.