Art. 4 
 
                    Criteri ed entita' dell'aiuto 
 
  1. Le risorse del fondo di cui al presente decreto  sono  destinate
alla  concessione  di  contributi  nei  limiti  fissati  dal   Quadro
temporaneo e dei criteri di cui al decreto interdipartimentale del 26
agosto 2022 n. 370386. 
  2. L'aiuto e' erogato alle imprese  beneficiarie  come  sovvenzione
diretta. 
  3. Alle imprese agricole beneficiarie e'  concesso  un  aiuto,  nei
termini di cui al presente decreto, qualora  i  costi  sostenuti  nel
periodo 1° marzo 2022 - 31 agosto 2022, per l'acquisto di una o  piu'
delle seguenti risorse energetiche: 
    a) energia elettrica; 
    b) gas metano; 
    c) G.P.L.; 
    d) gasolio; 
    e) biomasse utilizzate per la combustione in azienda; 
  risultino  superiori  di  almeno   il   30%   rispetto   ai   costi
complessivamente sostenuti nel medesimo periodo dell'anno 2021. 
  4. Per le imprese costituite tra il 1° marzo 2021 e  il  31  agosto
2021, il valore di riferimento e' quello del  periodo  che  va  dalla
data di costituzione sino al 31 agosto 2021,  rapportato,  pro-quota,
ad una durata semestrale. 
  5. L'aiuto concedibile e' determinato  nella  misura  del  30%  dei
maggiori costi sostenuti. 
  6. Per le imprese costituite dal 1° settembre 2021  e  sino  al  31
agosto 2022, l'aiuto concedibile sara' pari al 15% del  valore  delle
spese energetiche complessivamente sostenute  nel  periodo  1°  marzo
2022 - 31 agosto 2022 o nel periodo di minor durata quando costituite
dopo il 1° marzo 2022. Agli adempimenti  necessari  per  l'attuazione
del presente comma si provvede con decreto del direttore generale per
la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica. 
  7. Il contributo alla singola azienda di cui  al  presente  decreto
non puo' comunque superare l'ammontare massimo dei limiti di cui alla
sezione 2.1 del Quadro temporaneo. 
  8. Gli aiuti  sono  riconosciuti  previa  verifica,  da  parte  del
soggetto  gestore,   dell'ammissibilita'   in   base   ai   requisiti
soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto. 
  9. Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa  indicati  nell'art.
3,  comma  1  fino  ad  esaurimento  delle  risorse   disponibili   a
legislazione vigente al momento  dell'autorizzazione  alla  fruizione
dell'agevolazione. 
  10. Il contributo a fondo perduto di cui al  presente  decreto  non
spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui  attivita'  risulti  cessata
alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che
si sono costituiti dopo il 31 agosto 2022.  Gli  aiuti  a  norma  del
presente decreto non sono concessi a imprese soggette  alle  sanzioni
adottate dall'UE di cui alla sezione 1.1 del Quadro temporaneo.