Art. 6 
 
                      Istruttoria delle domande 
 
  1. Le domande sono istruite dal soggetto gestore anche  utilizzando
domande precompilate. 
  2. Il soggetto gestore effettua  le  verifiche  propedeutiche  alla
concessione  dell'aiuto  individuale  avvalendosi  del  supporto  del
Registro nazionale aiuti. 
  3.  Il  soggetto   gestore,   verificata   la   completezza   delle
informazioni e la loro conformita' ai  requisiti  di  ammissibilita',
determina, nel rispetto  del  limite  di  spesa  rappresentato  dalle
risorse disponibili di cui all'art. 3 e nel  rispetto  dei  massimali
per capo di cui all'art.  4,  l'ammontare  dell'aiuto  concedibile  a
ciascun soggetto beneficiario. 
  4. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto  gestore
registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto
beneficiario nel Registro nazionale  aiuti  e  comunica  al  soggetto
beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo  effettivamente
spettante. 
  5. Il soggetto gestore trasmette contestualmente al Ministero, alle
regioni e  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  l'elenco  dei
soggetti beneficiari con l'importo dell'aiuto concesso. 
  6. Nel caso di  insussistenza  delle  condizioni  previste  per  la
concessione dell'aiuto, il soggetto gestore provvede a comunicare  al
soggetto  beneficiario  i  motivi  ostativi  all'accoglimento   della
domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni. 
  7. Il soggetto gestore eroga l'aiuto ai soggetti beneficiari in una
o piu' soluzioni sulla base delle risorse disponibili. 
  8. In attuazione di quanto disposto dall'art. 78,  comma  1-quater,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito  con  modificazioni
in legge 24 aprile 2020, n. 27  e  sue  successive  modificazioni  ed
integrazioni, al fine di garantire la rapida  erogazione  dell'aiuto,
il soggetto gestore e' autorizzato ad eseguire entro il  31  dicembre
2022 un pagamento  in  acconto  pari  al  90%  (novantapercento)  del
contributo spettante ai sensi del precedente comma 2, e ad erogare il
10% (diecipercento) a  saldo  a  seguito  dei  controlli  previsti  a
legislazione vigente. 
  9. AGEA effettua l'istruttoria  delle  domande,  eroga  le  risorse
previste  ed  effettua  le  opportune  verifiche  amministrative  con
risorse proprie e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.