Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) evento: manifestazione, avvenimento, cerimonia o altra
iniziativa a carattere culturale, artistico, celebrativo, sportivo,
professionale e commerciale;
b) Design for Disassembly: approccio alla progettazione di un
bene che applica tecniche mirate a semplificare il
montaggio/smontaggio dello stesso in modo da consentirne la
riparazione, l'aggiornamento e il riciclo, allungandone la durata di
vita utile o permettendo il riutilizzo dei componenti a fine vita;
c) Universal design: approccio olistico e innovativo alla
progettazione di prodotti, servizi e ambienti che sostiene la
diversita' umana, l'inclusione sociale e l'uguaglianza consentendo a
ciascuno di avere pari opportunita' di partecipazione in ogni
contesto della societa' (Dichiarazione di Stoccolma dell'EIDD, 2004);
d) prodotti riutilizzabili: prodotti progettati per essere
utilizzati piu' volte per la stessa finalita' per la quale sono stati
concepiti onde estenderne il ciclo di vita.