Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a)  evento:  manifestazione,  avvenimento,  cerimonia   o   altra
iniziativa a carattere culturale, artistico,  celebrativo,  sportivo,
professionale e commerciale; 
    b) Design for Disassembly: approccio  alla  progettazione  di  un
bene   che   applica    tecniche    mirate    a    semplificare    il
montaggio/smontaggio  dello  stesso  in  modo   da   consentirne   la
riparazione, l'aggiornamento e il riciclo, allungandone la durata  di
vita utile o permettendo il riutilizzo dei componenti a fine vita; 
    c)  Universal  design:  approccio  olistico  e  innovativo   alla
progettazione  di  prodotti,  servizi  e  ambienti  che  sostiene  la
diversita' umana, l'inclusione sociale e l'uguaglianza consentendo  a
ciascuno  di  avere  pari  opportunita'  di  partecipazione  in  ogni
contesto della societa' (Dichiarazione di Stoccolma dell'EIDD, 2004); 
    d)  prodotti  riutilizzabili:  prodotti  progettati  per   essere
utilizzati piu' volte per la stessa finalita' per la quale sono stati
concepiti onde estenderne il ciclo di vita.