Art. 10 Effetti della decadenza e della revoca del «finanziamento» e recupero delle somme 1. In caso di decadenza il «finanziamento» e' concesso all'ente collocatosi nella graduatoria definitiva nella prima posizione utile dopo l'ultimo assegnatario, con riguardo all'esercizio finanziario di riferimento. 2. In caso di revoca del finanziamento le somme riscosse dall'ente interessato vengono versate su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la immediata riassegnazione al capitolo 7416 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per la successiva assegnazione ad altro ente con la procedura di cui al comma 1.