Art. 6 Criteri di valutazione delle richieste 1. Le richieste presentate dagli enti di cui all'art. 2, comma 1, con le modalita' di cui all'art. 4, sono valutate dalla Commissione di cui all'art. 5, ai fini della concessione del «finanziamento», attribuendo a ciascuna di esse un punteggio secondo i seguenti criteri: a) indice di delettuosita' del comune di cui all'attestazione prevista all'art. 4, comma 1, lett. b): da 0 a 25 punti con l'attribuzione di 25 punti al «progetto» del comune con l'indice di delittuosita' piu' alto e l'attribuzione ai «progetti» dei restanti comuni di un punteggio inferiore da stabilire proporzionalmente all'indice di delittuosita' riportato dai medesimi comuni; b) entita' numerica della popolazione residente, secondo le seguenti fasce demografiche, con l'attribuzione del punteggio a fianco di ciascuna indicato: fino a 5.000 abitanti - 8 punti; da 5.001 a 50.000 - 6 punti; da 50.001 a 100.000 - 4 punti; oltre 100.000 - 2 punti; c) alle richieste presentate dalle unioni di comuni e dalle «associazioni di comuni» sara' in ogni caso attribuito, indipendentemente dalla fascia demografica di appartenenza, il punteggio di 10 punti; d) la commissione procede ad un'ulteriore valutazione delle richieste di finanziamento tenendo conto del rapporto percentuale fra l'importo del cofinanziamento proposto dall'ente e l'importo complessivo del «progetto». Successivamente alla percentuale di cofinanziamento massima (PCmax) saranno attribuiti 10 punti e per le restanti percentuali di cofinanziamento (PCi) sara' applicato il metodo proporzionale diretto con la seguente formula: (PCi/ PCmax)x 10. 2. I punteggi attribuiti sulla base dei criteri di cui al comma 1 sono arrotondati fino al secondo decimale ed a ciascuna richiesta di ammissione al «finanziamento» e' attribuito un punteggio massimo pari a 45 punti. 3. A parita' di punteggio hanno titolo di preferenza, nell'ordine: a) i comuni nei confronti dei quali, negli ultimi dieci anni, e' stato dichiarato il dissesto, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 244 e seguenti del «decreto legislativo n. 267 del 2000»; b) i comuni che negli ultimi dieci anni sono stati desti natari di provvedimento di scioglimento dei consigli comunali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 143 del citato «decreto legislativo n. 267 del 2000»; c) le richieste di «finanziamento» che presentano il livello di progettazione piu' elevato; d) in caso di ulteriore parita', sara' data priorita' all'ordine di arrivo delle richieste alla Prefettura-UTG territori al mente competente. A tal fine sono prese in considerazione I a data e l'ora di presentazione delle richieste.