Art. 6 
 
               Criteri di valutazione delle richieste 
 
  1. Le richieste presentate dagli enti di cui all'art. 2,  comma  1,
con le modalita' di cui all'art. 4, sono valutate  dalla  Commissione
di cui all'art. 5, ai fini  della  concessione  del  «finanziamento»,
attribuendo a ciascuna  di  esse  un  punteggio  secondo  i  seguenti
criteri: 
    a) indice di delettuosita' del  comune  di  cui  all'attestazione
prevista all'art.  4,  comma  1,  lett.  b):  da 0  a  25  punti  con
l'attribuzione di 25 punti al «progetto» del comune con  l'indice  di
delittuosita' piu' alto e l'attribuzione ai «progetti»  dei  restanti
comuni di  un  punteggio  inferiore  da  stabilire  proporzionalmente
all'indice di delittuosita' riportato dai medesimi comuni; 
    b) entita'  numerica  della  popolazione  residente,  secondo  le
seguenti fasce  demografiche,  con  l'attribuzione  del  punteggio  a
fianco di ciascuna indicato: 
        fino a 5.000 abitanti - 8 punti; da 5.001 a 50.000 - 6 punti;
da 50.001 a 100.000 - 4 punti; oltre 100.000 - 2 punti; 
      c) alle richieste presentate dalle unioni  di  comuni  e  dalle
«associazioni   di   comuni»   sara'   in   ogni   caso   attribuito,
indipendentemente  dalla  fascia  demografica  di  appartenenza,   il
punteggio di 10 punti; 
      d) la commissione procede  ad  un'ulteriore  valutazione  delle
richieste di finanziamento tenendo conto del rapporto percentuale fra
l'importo  del  cofinanziamento  proposto   dall'ente   e   l'importo
complessivo  del  «progetto».  Successivamente  alla  percentuale  di
cofinanziamento massima (PCmax) saranno attribuiti 10 punti e per  le
restanti percentuali di  cofinanziamento  (PCi)  sara'  applicato  il
metodo proporzionale diretto con la seguente formula:  (PCi/  PCmax)x
10. 
  2. I punteggi attribuiti sulla base dei criteri di cui al  comma  1
sono arrotondati fino al secondo decimale ed a ciascuna richiesta  di
ammissione al «finanziamento» e' attribuito un punteggio massimo pari
a 45 punti. 
  3. A parita' di punteggio hanno titolo di preferenza, nell'ordine: 
    a) i comuni nei confronti dei quali, negli ultimi dieci anni,  e'
stato dichiarato il dissesto, ai sensi delle disposizioni di cui agli
articoli 244 e seguenti del «decreto legislativo n. 267 del 2000»; 
    b) i comuni che negli ultimi dieci anni sono stati  desti  natari
di provvedimento di scioglimento dei consigli comunali, conseguente a
fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di  tipo  mafioso,  ai
sensi dell'art. 143 del citato «decreto legislativo n. 267 del 2000»; 
    c) le richieste di «finanziamento» che presentano il  livello  di
progettazione piu' elevato; 
    d) in caso di ulteriore parita', sara' data priorita'  all'ordine
di arrivo delle richieste  alla  Prefettura-UTG  territori  al  mente
competente. A tal fine sono prese in considerazione I a data e  l'ora
di presentazione delle richieste.