Art. 12 
 
          Misure urgenti a tutela della pubblica e privata 
           incolumita' e supporto dei centri di competenza 
 
  1. Il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi  dei  centri
di competenza di cui all'art. 21 del decreto legislativo  n.  1/2018,
al fine di supportare  i  sindaci  dei  territori  interessati  dagli
eventi in rassegna nell'individuazione  e  progressiva  delimitazione
delle  aree  a  rischio  finalizzata  alla  conseguente  adozione   o
revisione da parte  degli  stessi  dei  conseguenti  provvedimenti  a
tutela della pubblica incolumita'. 
  2. Il Commissario delegato assicura,  in  raccordo  con  i  sindaci
interessati, nell'ambito delle attivita' previste dall'art. 1,  comma
3,  la  definizione  e  progressiva  revisione,  ove  necessario,  di
apposite pianificazioni speditive volte alla tutela della pubblica  e
privata incolumita' nelle aree a rischio comprensive delle  eventuali
procedure e strumenti di monitoraggio ai fini dell'allertamento della
popolazione. 
  3. Le attivita' di cui  al  presente  articolo  sono  assicurate  a
valere  sulle  risorse  finanziarie  disponibili  per   la   gestione
emergenziale.