Art. 12 Misure urgenti a tutela della pubblica e privata incolumita' e supporto dei centri di competenza 1. Il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi dei centri di competenza di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 1/2018, al fine di supportare i sindaci dei territori interessati dagli eventi in rassegna nell'individuazione e progressiva delimitazione delle aree a rischio finalizzata alla conseguente adozione o revisione da parte degli stessi dei conseguenti provvedimenti a tutela della pubblica incolumita'. 2. Il Commissario delegato assicura, in raccordo con i sindaci interessati, nell'ambito delle attivita' previste dall'art. 1, comma 3, la definizione e progressiva revisione, ove necessario, di apposite pianificazioni speditive volte alla tutela della pubblica e privata incolumita' nelle aree a rischio comprensive delle eventuali procedure e strumenti di monitoraggio ai fini dell'allertamento della popolazione. 3. Le attivita' di cui al presente articolo sono assicurate a valere sulle risorse finanziarie disponibili per la gestione emergenziale.