Art. 4 
 
                       Prime misure economiche 
               e ricognizione dei fabbisogni ulteriori 
 
  1. Il Commissario delegato identifica, entro quarantacinque  giorni
dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure  di
cui alle lettere  a)  e  b),  dell'art.  25,  comma  2,  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1,  necessarie  per  il  superamento
dell'emergenza, nonche' gli interventi piu' urgenti di cui  al  comma
2, lettera c) del medesimo art. 25,  trasmettendoli  al  Dipartimento
della protezione  civile,  ai  fini  della  valutazione  dell'impatto
effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e  per
gli effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo. 
  2. Per gli interventi  di  cui  al  comma  1,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica, per ciascuna
misura, la localita', la descrizione tecnica e  la  relativa  durata,
oltre all'indicazione delle singole stime di costo. 
  3. Al fine di valutare le prime misure  di  immediato  sostegno  al
tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione  e  delle
attivita' economiche  e  produttive  direttamente  interessate  dagli
eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art.  25,  comma  2,
lettera c),  del  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  il
Commissario delegato definisce la stima  delle  risorse  a  tal  fine
necessarie secondo i seguenti criteri e massimali,  utilizzando,  con
le eventuali  necessarie  modifiche,  la  modulistica  allegata  alla
presente ordinanza: 
    per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno  al
tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui  abitazione
principale, abituale e  continuativa  risulti  compromessa,  a  causa
degli eventi in rassegna, nella sua integrita' funzionale, nel limite
massimo di euro 5.000,00; 
    per l'immediata ripresa delle attivita' economiche  e  produttive
sulla base di apposita relazione tecnica  contenente  la  descrizione
delle spese a  tal  fine  necessarie,  nel  limite  massimo  di  euro
20.000,00. 
  4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a  valere  sulle
relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24,
comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario
delegato provvede a riconoscere i contributi ai  beneficiari  secondo
criteri  di  priorita'  e  modalita'  attuative  fissati  con  propri
provvedimenti,  inviandone  gli   elenchi   per   presa   d'atto   al
Dipartimento della protezione civile. 
  5. I contributi di cui al comma  4  sono  riconosciuti  solo  nella
parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e,  nel  caso
di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma  2,  lettera  e),
del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  possono  costituire
anticipazioni sulle medesime, nonche' su eventuali future provvidenze
a qualunque titolo previste.