Art. 7 
 
      Impiego del volontariato organizzato di protezione civile 
 
  1. Per l'impiego delle organizzazioni di  volontariato  organizzato
di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della  Regione
Campania nelle attivita' previste dall'art. 1 si applicano i benefici
previsti dagli articoli 39 e 40 del  decreto  legislativo  n.  1  del
2018, nel limite delle risorse disponibili di  cui  all'art.  11.  Il
Commissario delegato provvede all'istruttoria delle relative  istanze
di  rimborso,  nel  rispetto  delle  disposizioni   contenute   nella
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020,
ai  fini  della  successiva  rendicontazione  al  Dipartimento  della
protezione civile in conformita' a quanto previsto dall'art. 1. 
  2.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile,  relativamente  ai
concorsi da esso direttamente attivati nell'ambito delle procedure di
coordinamento nazionale e volti ad assicurare il necessario  supporto
alla Regione Campania provvede, a valere sugli ordinari  stanziamenti
di  bilancio,  all'istruttoria  ed  alla  liquidazione  dei  rimborsi
richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto  legislativo  2
gennaio  2018,  n.   1,   per   gli   interventi   effettuati   dalle
organizzazioni  di  volontariato  di   protezione   civile   iscritte
nell'elenco centrale.