Art. 5 
 
  1. L'incarico conferito con il presente decreto ha  durata  di  tre
anni a decorrere dal giorno successivo della  data  di  pubblicazione
dello stesso. 
  2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che  comporta
l'obbligo delle prescrizioni  previste  nel  presente  decreto,  puo'
essere sospeso con provvedimento motivato  e  revocato  nel  caso  di
perdita dei requisiti previsti dall'art. 53  della  legge  24  aprile
1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dai decreti
ministeriali 12 aprile  2000,  n.  61413  e  n.  61414  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  3. L'incarico di cui al citato  art.  1  del  presente  decreto  e'
automaticamente revocato qualora la  Commissione  europea  decida  la
cancellazione della protezione per la indicazione geografica protetta
«Sicilia» ai sensi dell'art. 54, paragrafo 1 del regolamento (CE)  n.
1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo  ai  regimi  di
qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
 
    Roma, 30 novembre 2022 
 
                                                Il dirigente: Cafiero