IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e  successive
modificazioni,  concernente   la   semplificazione   fiscale   e   la
dichiarazione dei redditi precompilata; 
  Visto, in particolare,  l'art.  1,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che prevede che a decorrere dal
2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle  entrate,  utilizzando  le
informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi  da
parte di soggetti terzi e i dati contenuti  nelle  certificazioni  di
cui all'art.  4,  comma  6-ter,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile  telematicamente
ai titolari di redditi di lavoro  dipendente  e  assimilati  indicati
agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d),  g),  con
esclusione delle  indennita'  percepite  dai  membri  del  Parlamento
europeo, i) ed l), del Testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti  nell'anno
precedente, che puo' essere accettata o modificata; 
  Visto l'art. 3, comma 4,  del  richiamato  decreto  legislativo  21
novembre 2014, n. 175, il quale prevede che con decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze sono individuati  termini  e  modalita'
per la trasmissione telematica all'Agenzia  delle  entrate  dei  dati
relativi alle spese che danno  diritto  a  deduzioni  dal  reddito  o
detrazioni dall'imposta diverse  da  quelle  gia'  individuate  dallo
stesso decreto; 
  Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo 21 novembre
2014, n. 175, modificato dalla legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  in
base al quale, ai fini della  elaborazione  della  dichiarazione  dei
redditi, le aziende sanitarie locali,  le  aziende  ospedaliere,  gli
istituti di ricovero e cura a carattere  scientifico,  i  policlinici
universitari,  le  farmacie,  pubbliche  e  private,  i  presidi   di
specialistica ambulatoriale,  le  strutture  per  l'erogazione  delle
prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa,  gli
altri presidi e strutture accreditati per  l'erogazione  dei  servizi
sanitari e  gli  iscritti  all'albo  dei  medici  chirurghi  e  degli
odontoiatri, nonche' le strutture autorizzate  per  l'erogazione  dei
servizi sanitari e non accreditate con riferimento ai  dati  relativi
alle prestazioni sanitarie erogate a partire  dal  1°  gennaio  2016,
inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le  modalita'  previste
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo  2008,
attuativo dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326,  e  successive  modificazioni,  i  dati  relativi  alle
prestazioni sanitarie, ad esclusione  di  quelle  gia'  previste  nel
comma 2 del  medesimo  art.  3  del  citato  decreto  legislativo  21
novembre 2014, n.  175  ai  fini  della  loro  messa  a  disposizione
dell'Agenzia delle entrate; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  1°
settembre 2016, il quale prevede, tra  l'altro,  che  ai  fini  della
elaborazione della dichiarazione dei redditi  da  parte  dell'Agenzia
delle entrate, inviano al Sistema  tessera  sanitaria  i  dati  delle
spese sanitarie sostenute dalle persone  fisiche  a  partire  dal  1°
gennaio 2016, diverse da quelle gia' previste dall'art.  3,  comma  3
del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 gli esercenti l'arte
sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la  comunicazione
al Ministero della salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13  del
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31
luglio 2015 e successive modificazioni recante le specifiche tecniche
e modalita' operative relative  alla  trasmissione  telematica  delle
spese   sanitarie   al   Sistema   tessera    sanitaria    ai    fini
dell'elaborazione della dichiarazione  dei  redditi  precompilata  da
parte dell'Agenzia delle entrate; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16
settembre  2016,  recante  le  specifiche  tecniche  e  le  modalita'
operative relative alla trasmissione telematica  al  Sistema  tessera
sanitaria dei dati relativi alle spese  sanitarie  e  veterinarie  da
parte, tra gli altri, degli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria  di
ottico che hanno  effettuato  la  comunicazione  al  Ministero  della
salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo
24  febbraio  1997,  n.   46,   ai   fini   dell'elaborazione   della
dichiarazione dei redditi precompilata da  parte  dell'Agenzia  delle
entrate; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27
aprile 2018, recante le specifiche tecniche e modalita' operative del
Sistema tessera sanitaria per consentire  la  compilazione  agevolata
delle spese sanitarie  e  veterinarie  sul  sito  dell'Agenzia  delle
entrate, nonche' la consultazione da parte  del  cittadino  dei  dati
delle proprie spese  sanitarie,  in  attuazione  dell'art.  3,  comma
3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19
ottobre 2020, recante le specifiche tecniche  e  modalita'  operative
relative alla trasmissione al  Sistema  tessera  sanitaria  dei  dati
delle spese sanitarie sostenute dai cittadini dal 1° gennaio 2020, in
relazione alla tracciabilita' del pagamento e quelle sostenute dal 1°
gennaio 2021, in relazione ai dati fiscali dei corrispettivi e  delle
fatture, comprendenti, tra gli altri,  i  dati  relativi  alle  spese
sanitarie trasmesse dagli esercenti l'arte  sanitaria  ausiliaria  di
ottico; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/745 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo  ai  dispositivi  medici,  che
modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n.  178/2002  e
il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE
e 93/42/CEE del Consiglio; 
  Considerato che il citato regolamento (UE) 2017/745  stabilisce  un
nuovo  inquadramento  giuridico  e  anche  nuovi  requisiti  per   la
fabbricazione  di  dispositivi  su  misura  e  che  gli  obblighi  di
registrazione dei fabbricanti su misura risultano quindi modificati; 
  Vista la nota  circolare  del  12  novembre  2021,  n.  81386,  del
Ministero della salute che reca indicazioni relative a taluni aspetti
del regolamento (UE) 2017/745 in relazione  alla  armonizzazione  del
regolamento con il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, anche
per quanto riguarda gli obblighi di registrazione dei fabbricanti  di
dispositivi su  misura,  escludendo  dalla  registrazione  presso  il
Ministero della salute i fabbricanti  di  dispositivi  fabbricati  in
serie  che  devono  essere  adattati  per  soddisfare   le   esigenze
specifiche di un utilizzatore professionale; 
  Visto il decreto legislativo del 5 agosto  2022,  n.  137,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che
modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n.  178/2002  e
il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE
e  93/42/CEE  del   Consiglio,   nonche'   per   l'adeguamento   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il  regolamento  (UE)
2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le  date
di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai  sensi  dell'art.
15 della legge 22 aprile 2021,  n.  53»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 13 settembre 2022, n. 214; 
  Considerato,  pertanto,   che   la   predetta   registrazione   dei
fabbricanti  su  misura  non  include  gli  operatori  economici  che
adattano dispositivi di serie; 
  Considerato che il Ministero della salute puo' continuare a rendere
disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti  di
cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  f)  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, gia' conformi al
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46; 
  Considerato che a partire dal 1° dicembre 2022 il  Sistema  tessera
sanitaria  acquisisce  dall'Agenzia  delle   entrate   l'informazione
puntuale dei soggetti registrati in Anagrafe tributaria,  con  codice
attivita' - primario  o  secondario  -  della  classificazione  delle
attivita'  economiche  adottata  dall'Istat  -  Ateco  2007  47.78.20
«Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia»; 
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,  n.  40,  cosi'  come
modificato dal comma 13 dell'art. 23,  del  decreto-legge  1°  luglio
2009, n. 78, che dispone che per l'avvio dell'attivita' d'impresa,  i
soggetti interessati  debbano  presentare  all'ufficio  del  registro
delle imprese,  esclusivamente  per  via  telematica  o  su  supporto
informatico,  una  Comunicazione  unica  d'impresa   (ComUnica)   per
assolvere tutti gli  adempimenti  amministrativi,  ai  fini  fiscali,
assistenziali, previdenziali e per il registro delle imprese; 
  Considerato che la ComUnica e' costituita da un file strutturato in
un modello riassuntivo (contenente i dati del richiedente,  l'oggetto
della comunicazione ed il riepilogo delle richieste ai diversi  enti)
e corredato dai modelli per il registro imprese, per l'Agenzia  delle
entrate, per l'INPS, per l'INAIL e per l'eventuale SCIA (Segnalazione
certificata di inizio attivita') per il SUAP (Sportello  unico  delle
attivita' produttive); 
  Considerato  che  la   presentazione   di   ComUnica   prevede   la
compilazione del modello AA7/10, per i soggetti diversi dalle persone
fisiche,  e  AA9/12,  per  le  imprese  individuali,   da   inoltrare
all'Agenzia  delle   entrate,   in   cui   oltre   alla   descrizione
dell'attivita' esercitata ed alla indicazione del luogo di  esercizio
della  stessa,  deve  essere  indicato  il  codice  attivita'   della
classificazione delle  attivita'  economiche  adottata  dall'Istat  -
Ateco; 
  Visto l'art. 15, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che prevede  la  detrazione  dall'imposta  sul
reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per  cento,  delle
spese sanitarie; 
  Visto il regolamento  2016/679/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali,  come  modificato
dal  decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.   101,   concernente
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre  2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri,  reg.  n.  2833,  concernente  l'attribuzione  all'on.  prof.
Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero  dell'economia
e delle finanze; 
  Acquisito il parere favorevole del Garante per  la  protezione  dei
dati personali, reso con il provvedimento n. 333 del 20 ottobre 2022,
ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Trasmissione telematica delle spese sanitarie per prestazioni erogate
  dagli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico. 
 
  1. All'art. 1, comma 1 del decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze  del  1°  settembre  2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016,  dopo  la  lettera  f)  viene
aggiunta la seguente: 
    «g)  a  partire  dal  1°  gennaio  2022,  gli  esercenti   l'arte
ausiliaria di ottico di cui alla  lettera  f)  ovvero  registrati  in
Anagrafe tributaria, con codice attivita' - primario o  secondario  -
della classificazione delle attivita' economiche adottata  dall'Istat
- Ateco 2007 47.78.20 "Commercio al dettaglio di materiale per ottica
e fotografia".».