Art. 2 
 
                Modalita' di trasmissione telematica 
 
  1. All'art. 3  del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
214 del 13 settembre 2016 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al  comma  1,  dopo  le  parole  «dal  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e successive  modificazioni,  dal  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2016 e dal decreto del
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  del  19  ottobre  2020  e
successive modificazioni»; 
    b) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) il Ministero della  salute  rende  disponibili  al  Sistema
tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art.  1,  comma
1, lettera a) e, fino alla data del 30 novembre 2022, gli elenchi dei
soggetti di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  f),  del  presente
decreto»; 
    c) al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
      «c) a partire dalla data del 1° dicembre 2022, al momento della
richiesta al Sistema tessera  sanitaria,  formulata  dagli  esercenti
l'attivita' di ottico, delle  credenziali  necessarie  all'invio  dei
dati delle spese sanitarie, il Sistema tessera  sanitaria  acquisisce
dall'Agenzia delle entrate l'informazione puntuale che il richiedente
sia registrato in Anagrafe tributaria,  con  il  codice  attivita'  -
primario  o  secondario  -  della  classificazione  delle   attivita'
economiche adottata dall'Istat  Ateco  2007  47.78.20  "Commercio  al
dettaglio di materiale per ottica e fotografia"»; 
    d) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma: 
      «3-bis. La trasmissione dei dati da parte dei soggetti  di  cui
all'art. 1, comma 1,  lettere  f)  e  g),  limitatamente  alle  spese
sanitarie  sostenute  dalle  persone  fisiche  nell'anno   2022,   e'
effettuata entro il 31 gennaio  2023.  Per  gli  anni  successivi  la
medesima trasmissione  dei  dati  e'  effettuata  entro  la  scadenza
prevista dall'art. 7 del decreto del Ministero dell'economia e  delle
finanze del 19 ottobre 2020, cosi' come modificato  dall'art.  2  del
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze  del  2  febbraio
2022.». 
  2. Per le finalita' di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze del 1° settembre 2016, gli elenchi dei soggetti di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera f) del medesimo decreto,  acquisiti  dal
Ministero della salute fino alla data di cui al comma 1,  lettera  b)
del presente articolo, sono mantenuti nel Sistema tessera sanitaria. 
  3. I nominativi risultanti negli elenchi di cui al comma 2 che  non
risultano registrati in Anagrafe tributaria, con codice  attivita'  -
primario  o  secondario  -  della  classificazione  delle   attivita'
economiche adottata dall'Istat - Ateco 2007  47.78.20  «Commercio  al
dettaglio di materiale per ottica e fotografia» sono conservati entro
i termini massimi di decadenza previsti in  materia  di  accertamento
delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre del sesto  anno
successivo all'anno d'imposta 2022;  allo  scadere  di  tale  periodo
saranno integralmente e automaticamente cancellati.