Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si
provvede, nel limite massimo di euro 1.311.382,20 a valere sulle
risorse stanziate per l'emergenza, di cui euro 428.612,60 riferito ai
commi 1 e 2 dell'art. 1 ed euro 882.769,60 riferito ai commi 3 e 4
del medesimo art. 1.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulla contabilita'
speciale n. 6194 intestata al Presidente della Regione Abruzzo -
soggetto responsabile ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022.
Resta fermo quanto disposto in tema di rendicontazione dalla
circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile del 23
maggio 2020 e successive modifiche e integrazioni.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 1° dicembre 2022
Il Capo del Dipartimento: Curcio