IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
                     del Ministero dell'economia 
                           e delle finanze 
 
                           di concerto con 
 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
                     del Ministero della salute 
 
  Visto l'art. 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e  successive  modificazioni   ed   integrazioni   (Sistema   tessera
sanitaria); 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto  con  il  Ministero  della  salute  del  2  novembre   2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  12  novembre  2011,  n.  264,  e
successive   modificazioni    e    integrazioni,    concernente    la
dematerializzazione delle ricette  mediche,  tramite  il  Sistema  di
accoglienza centrale (SAC),  anche  tramite  Sistemi  di  accoglienza
regionali o provinciali (SAR); 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto  con  il  Ministero  della  salute  del  30  dicembre  2020,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  15  gennaio  2021,   n.   11,
concernente la dematerializzazione delle ricette farmaceutiche non  a
carico del Servizio sanitario nazionale (SSN); 
  Visto l'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, concernente  la
possibilita', per gli esercizi commerciali di cui all'art.  4,  comma
1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.
114, di effettuare attivita' di vendita al pubblico  dei  farmaci  da
banco o di automedicazione, di cui all'art. 9-bis  del  decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2001, n. 405,  e  di  tutti  i  farmaci  non  soggetti  a
prescrizione medica; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive
modificazioni, concernente il Codice in  materia  di  protezione  dei
dati personali, come modificato dal  decreto  legislativo  10  agosto
2018, n.  101,  concernente  «Disposizioni  per  l'adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e  che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale  sulla  protezione
dei dati)»; 
  Acquisito il parere favorevole del Garante per  la  protezione  dei
dati personali espresso con provvedimento  n.  400  del  24  novembre
2022, ai  sensi  dell'art.  36,  paragrafo  4  del  regolamento  (UE)
2016/679 e recepita, nel disciplinare tecnico  allegato  al  presente
decreto, l'indicazione di adeguare, entro sei  mesi  dall'entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  le   modalita'   di   autenticazione
informatica degli utenti ai servizi  offerti  attraverso  il  Sistema
tessera sanitaria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Modifiche al decreto 30 dicembre 2020 
 
  1. Al decreto 30 dicembre 2020 citato nelle premesse sono apportate
le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 1, comma  1,  dopo  la  lettera  i)  e'  aggiunta  la
seguente: 
    «j) "parafarmacia": esercizio  commerciale  di  cui  all'art.  4,
comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo  1998,
n. 114, che effettua attivita' di vendita al pubblico dei farmaci  da
banco o di automedicazione, di cui all'art. 9-bis  del  decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2001, n. 405.»; 
    b) all'art. 2, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. A fronte dell'utilizzo presso  una  parafarmacia  da  parte
dell'assistito della ricetta di  cui  al  presente  articolo  recante
esclusivamente farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione medica,
il SAC rende disponibile alla medesima parafarmacia le  funzionalita'
per l'invio dei  dati  della  prestazione  erogata  con  le  medesime
modalita' di cui al decreto 2 novembre 2011,  anche  tramite  servizi
web.»; 
    c) all'art. 2, comma 6, le parole «di cui al  comma  4  e,»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 4-bis e,»; 
    d) all'art. 3, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Limitatamente alle ricette di cui all'art. 2,  comma  4-bis
del presente decreto, il  SAC  estende  anche  alle  parafarmacie  le
funzionalita' di cui al comma 2 del presente articolo.»; 
    e) dopo l'art. 4, e' inserito il seguente: 
  «Art. 4-bis (Trattamento dei dati e modalita' tecniche  attuative).
- 1. Le modalita' tecniche per l'attuazione di  quanto  previsto  dal
presente decreto sono riportate nell'allegato  disciplinare  tecnico,
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. Le specifiche tecniche dei servizi e le informazioni a  supporto
dello sviluppo degli stessi sono pubblicati nel portale  del  Sistema
TS (www.sistemats.it). Gli  aggiornamenti  alle  specifiche  tecniche
relative alle funzioni e ai servizi di cui al presente  decreto,  che
non incidano sui tipi di dati trattati e sulle operazioni eseguibili,
sono pubblicati nel portale del Sistema TS.». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 1° dicembre 2022 
 
                                               Il Ragioniere generale 
                                                    dello Stato       
                                                      Mazzotta        
Il Segretario generale 
       Leonardi