Art. 2
Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento
1. Il presente decreto definisce le modalita' di funzionamento del
Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico,
individuando le forme di intervento dello stesso volte a realizzare
le finalita' di potenziare la ricerca, lo sviluppo e la riconversione
industriale del settore biomedico per la produzione di farmaci e
vaccini, di prodotti per la diagnostica e di dispositivi medicali,
anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione,
ai sensi dell'art. 42, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020 e
dell'art. 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.