Art. 3
Soggetto attuatore
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto,
il Ministero si avvale, ai sensi del comma 1-bis, dell'art. 42 del
decreto-legge n. 34/2020 e dell'art. 1, comma 951, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, della Fondazione Enea tech e biomedical. I
reciproci rapporti formano oggetto di atti convenzionali tra il
Ministero e la Fondazione Enea tech e biomedical.
2. Gli atti di cui al comma 1, in ogni caso, prevedono la
presentazione, da parte della Fondazione Enea tech e biomedical, di
un piano triennale di attivita', sottoposto all'approvazione del
Ministero, con il quale in via programmatica (i) sono illustrati i
principi guida della strategia di azione e (ii) sono definiti i
principi guida degli interventi previsti per il triennio di
riferimento tra quelli previsti dall'art. 5, le relative modalita' e
i tempi di attuazione, nonche' la stima del fabbisogno finanziario
per gli stessi interventi. Ferma restando l'estensione triennale
della programmazione, il piano e' aggiornato e presentato annualmente
ed accompagnato dalla rendicontazione delle attivita' svolte dalla
Fondazione.