Art. 3 
 
                         Soggetto attuatore 
 
  1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto,
il Ministero si avvale, ai sensi del comma 1-bis,  dell'art.  42  del
decreto-legge n. 34/2020 e dell'art. 1, comma  951,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, della Fondazione Enea  tech  e  biomedical.  I
reciproci rapporti formano  oggetto  di  atti  convenzionali  tra  il
Ministero e la Fondazione Enea tech e biomedical. 
  2. Gli atti  di  cui  al  comma  1,  in  ogni  caso,  prevedono  la
presentazione, da parte della Fondazione Enea tech e  biomedical,  di
un piano triennale  di  attivita',  sottoposto  all'approvazione  del
Ministero, con il quale in via programmatica (i)  sono  illustrati  i
principi guida della strategia di  azione  e  (ii)  sono  definiti  i
principi  guida  degli  interventi  previsti  per  il   triennio   di
riferimento tra quelli previsti dall'art. 5, le relative modalita'  e
i tempi di attuazione, nonche' la stima  del  fabbisogno  finanziario
per gli stessi  interventi.  Ferma  restando  l'estensione  triennale
della programmazione, il piano e' aggiornato e presentato annualmente
ed accompagnato dalla rendicontazione delle  attivita'  svolte  dalla
Fondazione.