Art. 4
Risorse
1. La dotazione del Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale
biomedico, in sede di prima applicazione definita ai sensi dell'art.
1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' alimentata da
stanziamenti di bilancio o comunque previsti da disposizioni
normative o amministrative, ferma restando la possibilita' di
destinare alle finalita' degli interventi del Fondo ulteriori risorse
provenienti da altri soggetti pubblici o privati secondo quanto
previsto dall'art. 42, comma 6, del decreto-legge n. 34/2020.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono versate su un apposito conto
infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla
Fondazione Enea tech e biomedical, ai sensi dell'art. 23, comma
8-bis, decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.