Art. 5 
 
          Modalita' di intervento del Fondo per la ricerca 
                 e lo sviluppo industriale biomedico 
 
  1. Il Fondo per la ricerca  e  lo  sviluppo  industriale  biomedico
opera per le finalita' di cui all'art. 2, sulla base di procedure che
garantiscono la trasparenza delle iniziative, attraverso le  seguenti
modalita' di intervento: 
    a) finanziamento del  rischio  e  sostegno  delle  imprese  della
filiera del settore  biomedico,  attraverso  investimenti  diretti  e
indiretti; 
    b) finanziamento e sostegno di attivita' di  ricerca  e  sviluppo
nel settore biomedico; 
    c)  creazione  di  poli  di  alta  specializzazione  nel  settore
biomedico; 
    d) altri interventi a sostegno del  settore  biomedico,  definiti
sulla base del piano  di  attivita'  di  cui  all'art.  3,  comma  2,
approvato dal Ministero, che possono includere  la  realizzazione  di
ulteriori  forme  di  collaborazione  o  partenariato   nel   settore
biomedico, anche attraverso la partecipazione a strutture associative
in qualsiasi forma costituite, inclusa quella  societaria,  messa  in
rete delle conoscenze e competenze,  realizzazione  di  attivita'  di
studio e analisi, attivita' di promozione dell'ecosistema nazionale e
di animazione anche volta all'attrazione di investimenti dall'estero. 
  2. Qualora funzionale alla  maggiore  efficacia  dell'intervento  e
tenuto conto delle caratteristiche e delle  specifiche  esigenze  del
progetto da sostenere, nei limiti di quanto ammesso  dalla  normativa
applicabile, le modalita' di intervento di cui  al  comma  1  possono
operare in modo concorrente, con facolta' di  ammettere  una  singola
iniziativa a beneficiare delle diverse forme di sostegno ivi previste
anche in combinazione tra loro. 
  3.  Indipendentemente  dalle  modalita'  di  intervento,  non  sono
ammessi  al  sostegno  del  Fondo  per  la  ricerca  e  lo   sviluppo
industriale  biomedico  i  soggetti  che  versino  in  situazioni  di
incompatibilita'  o  incapacita'  a  beneficiare  delle  agevolazioni
ovvero  a  contrattare  con  la  pubblica  amministrazione,   inclusa
l'applicazione di sanzioni interdittive ai sensi dell'art.  9,  comma
2, del decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231  e  successive
modifiche  e  integrazioni  o  il  caso  di   condanna   dei   legali
rappresentanti o amministratori, con sentenza  definitiva  o  decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza  di  applicazione
della pena  su  richiesta  ai  sensi  dell'art.  444  del  codice  di
procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di  esclusione
di un operatore economico dalla partecipazione  a  una  procedura  di
appalto  o  concessione  ai  sensi  della  normativa  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.  E'  fatta
salva,  in  ogni  caso,  l'applicazione  delle  ulteriori  cause   di
esclusione previste dalla  predetta  normativa,  ove  gli  interventi
siano adottatati nel quadro della stessa, nonche', in  via  generale,
il rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa di
settore caso per caso applicabile all'intervento attuato dal Fondo.