Art. 5
Modalita' di intervento del Fondo per la ricerca
e lo sviluppo industriale biomedico
1. Il Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico
opera per le finalita' di cui all'art. 2, sulla base di procedure che
garantiscono la trasparenza delle iniziative, attraverso le seguenti
modalita' di intervento:
a) finanziamento del rischio e sostegno delle imprese della
filiera del settore biomedico, attraverso investimenti diretti e
indiretti;
b) finanziamento e sostegno di attivita' di ricerca e sviluppo
nel settore biomedico;
c) creazione di poli di alta specializzazione nel settore
biomedico;
d) altri interventi a sostegno del settore biomedico, definiti
sulla base del piano di attivita' di cui all'art. 3, comma 2,
approvato dal Ministero, che possono includere la realizzazione di
ulteriori forme di collaborazione o partenariato nel settore
biomedico, anche attraverso la partecipazione a strutture associative
in qualsiasi forma costituite, inclusa quella societaria, messa in
rete delle conoscenze e competenze, realizzazione di attivita' di
studio e analisi, attivita' di promozione dell'ecosistema nazionale e
di animazione anche volta all'attrazione di investimenti dall'estero.
2. Qualora funzionale alla maggiore efficacia dell'intervento e
tenuto conto delle caratteristiche e delle specifiche esigenze del
progetto da sostenere, nei limiti di quanto ammesso dalla normativa
applicabile, le modalita' di intervento di cui al comma 1 possono
operare in modo concorrente, con facolta' di ammettere una singola
iniziativa a beneficiare delle diverse forme di sostegno ivi previste
anche in combinazione tra loro.
3. Indipendentemente dalle modalita' di intervento, non sono
ammessi al sostegno del Fondo per la ricerca e lo sviluppo
industriale biomedico i soggetti che versino in situazioni di
incompatibilita' o incapacita' a beneficiare delle agevolazioni
ovvero a contrattare con la pubblica amministrazione, inclusa
l'applicazione di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma
2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive
modifiche e integrazioni o il caso di condanna dei legali
rappresentanti o amministratori, con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione
di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di
appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. E' fatta
salva, in ogni caso, l'applicazione delle ulteriori cause di
esclusione previste dalla predetta normativa, ove gli interventi
siano adottatati nel quadro della stessa, nonche', in via generale,
il rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa di
settore caso per caso applicabile all'intervento attuato dal Fondo.