Art. 6
Finanziamento del rischio e sostegno alle imprese
1. Il Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico, in
conformita' con la normativa applicabile, puo' realizzare
investimenti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), in favore di
start-up con elevato potenziale di sviluppo e imprese che realizzano
progetti innovativi nel settore biomedico ponendo in essere
interventi in equity e quasi equity, prestiti convertibili e
strumenti finanziari di partecipazione, contratti e grant anche
contenenti opzioni convertibili, in funzione delle caratteristiche e
delle specifiche esigenze di finanziamento delle imprese e dei
progetti da sostenere.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati nel rispetto
delle condizioni previste dagli articoli 21 o 22 del regolamento di
esenzione o delle altre disposizioni del predetto regolamento
eventualmente applicabili all'operazione di investimento interessata
ovvero dei regolamenti di esenzione per categoria di aiuti o degli
orientamenti della Commissione europea vigenti in materia di aiuti di
Stato, nonche' ai sensi delle vigenti disposizioni relative alla
concessione di aiuti «de minimis». Gli interventi nel capitale di
rischio possono, altresi', essere realizzati a condizioni di mercato,
ricorrendone le condizioni previste dagli orientamenti sugli aiuti di
Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento
del rischio forniti dalla Commissione europea.
3. In funzione delle caratteristiche dell'operazione e dell'impresa
beneficiaria, il Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale
biomedico interviene, per ciascuna impresa, nel rispetto dei limiti
previsti dalla disciplina agevolativa di volta in volta applicabile.
4. Gli interventi di cui al presente articolo possono esser
effettuati, nel rispetto della vigente disciplina europea in materia
di aiuti Stato, dalla Fondazione Enea tech e biomedical sia in modo
autonomo, quale unico investitore, anche aggregando risorse proprie
in aggiunta a quelle del Fondo, sia in coordinamento o
co-investimento con imprese, fondi istituzionali o privati, organismi
e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonche' attraverso
l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.
5. Gli interventi di partecipazione effettuati ai sensi del
presente articolo possono, a termine, essere valorizzati e trasferiti
a operatori di mercato, imprese, altri soggetti pubblici o privati
che svolgono attivita' industriale o commerciale, secondo una logica
di mercato e con modalita' tali da garantire la massima trasparenza e
partecipazione all'operazione, fatti salvi eventuali diritti di
prelazione o obbligo di riacquisto da parte dei soci.