Art. 7
Promozione della ricerca e lo sviluppo
nel settore biomedico
1. Gli interventi previsti dall'art. 5, comma 1, lettera b), si
rivolgono alla promozione di attivita' di ricerca e sviluppo di
rilevanza strategica nel settore biomedico, realizzata attraverso:
a) il finanziamento di iniziative proposte da imprese di
qualunque dimensione, anche in collaborazione con strutture di
ricerca, per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo che
prevedono attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale
nel settore biomedico, finalizzate alla realizzazione di farmaci,
vaccini, prodotti per la diagnostica, dispositivi medicali di cui
all'art. 42, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020 e all'art. 1,
comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonche' nuovi
servizi e processi per il settore biomedico ovvero finalizzate al
notevole miglioramento di quelli esistenti. Gli interventi sopra
menzionati sono realizzati ai sensi della disciplina europea in
materia di aiuti di Stato di cui all'art. 25 del regolamento di
esenzione o delle altre disposizioni del predetto regolamento, ovvero
degli altri vigenti orientamenti della Commissione europea e
disposizioni eventualmente applicabili in relazione alla procedura
attivata e possono prevedere diverse forme di aiuto, anche in
combinazione tra di loro;
b) il ricorso agli strumenti della domanda pubblica di
innovazione, inclusi i partenariati per l'innovazione di cui all'art.
65 del codice dei contratti pubblici, l'acquisto di servizi di
ricerca e sviluppo e gli appalti pubblici pre-commerciali, ai sensi
dell'art. 158 del medesimo codice ovvero l'acquisto realizzati
attraverso appalti pubblici per soluzioni innovative («Public
procurement of innovative solutions - PPI»).