Art. 8
Sostegno alla creazione di poli di alta specializzazione
1. Il Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico
promuove la creazione di poli di alta specializzazione, che
consentano di realizzare una sinergia tra istituzioni scientifiche
pubbliche e private, riunendo attori della ricerca e imprese e
creando un ambiente di supporto alla produzione di nuovi farmaci e
vaccini, di prodotti per la diagnostica e di dispositivi medicali. A
tal fine, il Fondo sostiene:
a) investimenti materiali e immateriali per la costituzione di
nuovi poli e/o l'ammodernamento o la riconversione con
specializzazione nel settore biomedico di poli e hub esistenti;
b) il funzionamento di poli nel settore biomedico costituiti,
ammodernati o riconvertiti ai sensi della lettera a), in relazione
alle attivita' di gestione del polo, svolte sulla base di un
programma di attivita', comprensivo di iniziative di animazione e
promozione del polo volte ad agevolare la collaborazione e la messa
in comune delle risorse e l'attrazione di partner anche
internazionali.
2. Il sostegno del Fondo alla creazione dei poli ai sensi del comma
1 e' prestato attraverso la sottoscrizione di accordi con
amministrazioni pubbliche, enti di ricerca, imprese, fondazioni e
organizzazioni, di qualsiasi genere, aventi analoghe finalita', con i
quali sono definiti i reciproci impegni e le risorse rese
disponibili. Gli accordi possono prevedere la concessione di aiuti
alle imprese, nel rispetto della pertinente disciplina europea in
materia di aiuti di Stato, nonche' forme di acquisizione di prodotti
e servizi innovativi anche ai sensi del codice dei contratti
pubblici.
3. Il sostegno alla creazione dei poli puo' altresi' essere
prestato attraverso il riconoscimento di aiuti ai sensi dell'art. 27
del regolamento di esenzione, qualora ne ricorrano le condizioni. In
tale evenienza, gli aiuti sono concessi al soggetto che assume
funzioni di gestione e coordinamento delle attivita' svolte
all'interno del polo, curando, sulla base del programma di attivita'
concordato con i soggetti aggregati al polo, l'offerta di servizi, la
funzionalita' della strumentazione, l'organizzazione delle iniziative
di animazione e promozione del polo e quant'altro diretto ad
assicurare le attivita' del polo nonche', per i poli costituendi,
alla relativa costituzione, supportando o assumendo la
responsabilita' anche nelle attivita' amministrative necessarie
all'ottenimento delle autorizzazioni o delle attivita' contrattuali
connesse alle attivita' del polo.
4. Per accedere al sostegno del Fondo e fermo restando il rispetto
delle condizioni previste dalla disciplina applicabile in materia di
aiuti di Stato o di affidamenti pubblici, il polo interessato dal
progetto potra' promuovere:
a) in relazione alla composizione e ai profili partecipativi, e
indipendentemente dalla forma giuridica assunta (persona giuridica
autonoma o raggruppamento di soggetti indipendenti), l'aggregazione
di soggetti pubblici e privati - quali imprese, enti del Servizio
sanitario nazionale, istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS), universita', centri e organismi di ricerca e di
diffusione della conoscenza;
b) in relazione alle attivita' svolte, una rete di ricerca
traslazionale, organizzata e finalizzata agli sviluppi applicativi in
metodi di prevenzione, diagnosi e terapia e in dispositivi
all'avanguardia a livello nazionale e internazionale. A tali fini, il
polo e' finalizzato a far convergere attivita' di ricerca, di
sperimentazione e di trasferimento tecnologico, garantendo la
presenza di strutture, ambienti e competenze adeguati e offrire un
ambiente di supporto per lo sviluppo della produzione e prevedere
servizi di incubazione di nuove imprese e per la promozione di
spin-off nel settore biomedico.