IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988, n.  400   recante   «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio  1991,
concernente il trattamento delle acque reflue urbane; 
  Vista la direttiva n.  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque; 
  Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modifiche e integrazioni recante «Norme in materia ambientale»; 
  Visto  in  particolare  la  parte  terza   del   predetto   decreto
legislativo  n.  152/2006,  contenente,  tra  l'altro,  le  norme  di
recepimento della citata direttiva comunitaria n. 91/271/CEE  del  21
maggio 1991; 
  Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea  del
31 maggio 2018 nella causa C - 251/17, che ha condannato l'Italia  al
pagamento di sanzioni pecuniarie per violazione degli articoli numeri
3, 4  e  10  della  direttiva  n.  91/271/CEE  del  21  maggio  1991,
concernente il trattamento delle acque reflue urbane; 
  Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea  del
10 aprile 2014 nella causa C - 85/13, che ha condannato l'Italia  per
violazione degli articoli numeri 3, 4, 5  e  10  della  direttiva  n.
91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque
reflue urbane; 
  Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea  del
6 ottobre 2021 nella causa C - 668/19, che ha condannato l'Italia per
violazione degli articoli numeri 3, 4, 5  e  10  della  direttiva  n.
91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque
reflue urbane; 
  Visto il parere  motivato  del  25  luglio  2019  depositato  dalla
Commissione europea nei  confronti  dell'Italia  nella  procedura  di
infrazione n. 2017/2181 per violazione dell'Italia agli  articoli  3,
4, 5, 10 e 15 della direttiva  n.  91/271/CEE  del  21  maggio  1991,
concernente il trattamento delle acque reflue urbane; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n.  243,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017 e in particolare l'art.  2
che prevede la nomina di un commissario straordinario  unico  per  la
realizzazione degli interventi funzionali a garantire  l'adeguamento,
nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  26
aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5  giugno
2017, con il quale e'  stato  nominato,  ai  sensi  dell'art.  2  del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni
dalla  legge  27  febbraio  2017,  n.  18,  il  prof.  Enrico  Rolle,
commissario  straordinario  unico,  per   il   coordinamento   e   la
realizzazione degli interventi funzionali a garantire  l'adeguamento,
nel minor tempo possibile, alle sentenza di condanna della  Corte  di
giustizia dell'Unione europea (causa 565/10 e 85/13); 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 di attuazione
dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge  31  dicembre
2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato  di
attuazione delle  opere  pubbliche,  di  verifica  dell'utilizzo  dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del
Fondo progetti; 
  Visto l'art. 11, comma 2-bis della legge 16  gennaio  2003,  n.  3,
introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16  luglio  2020,
n. 76, convertito dalla legge dell'11 settembre  2020,  n.  120,  che
stabilisce la nullita' degli atti  amministrativi,  anche  di  natura
regolamentare, adottati dalle  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  che
dispongono il finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di
progetti di investimento pubblico, in  assenza  dell'inserimento  del
Codice unico di  progetto  (CUP)  degli  interventi  che  costituisce
elemento essenziale dell'atto stesso; 
  Visto l'art. 11, comma 2-ter della legge 16  gennaio  2003,  n.  3,
introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16  luglio  2020,
n. 76, convertito dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 120, ai  cui
effetti  le  amministrazioni  che  emanano  atti  amministrativi  che
dispongono il finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di
progetti di investimento pubblico  associano  negli  atti  stessi  il
codice unico di progetto dei progetti  autorizzati  al  programma  di
spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su  dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e  del  valore
complessivo dei singoli investimenti»; 
  Vista la delibera CIPE  n.  63  del  26  novembre  2020,  normativa
attuativa del codice unico di progetto; 
  Visto l'art. 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito
con modificazioni dalla legge 14 giugno  2019,  n.  55  e  successive
modificazioni ed integrazioni, in particolare: 
    il comma 4, ai sensi del quale «Per gli anni dal 2019 al  2023  i
soggetti attuatori di opere per le quali deve  essere  realizzata  la
progettazione possono avviare le relative  procedure  di  affidamento
anche in caso di disponibilita' di finanziamenti limitati  alle  sole
attivita' di progettazione. Le opere la cui  progettazione  e'  stata
realizzata  ai  sensi  del  periodo   precedente   sono   considerate
prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti  per  la
loro realizzazione»; 
    il comma 5 il quale stabilisce che «I soggetti attuatori di opere
sono  autorizzati  ad  avviare  le  procedure  di  affidamento  della
progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione
delle risorse assegnate  agli  stessi  e  finalizzate  all'opera  con
provvedimento legislativo o amministrativo»; 
  Visto il decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito  con
modifiche dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in particolare il  comma
1 dell'art. 4-septies, che attribuisce al  sopra  citato  commissario
straordinario unico i compiti di coordinamento per  la  realizzazione
degli interventi funzionali a  garantire  l'adeguamento  dei  sistemi
fognari-depurativi, al fine di evitare l'aggravamento delle procedure
di infrazione n. 2014/2059 e n. 2017/2181; 
  Visto il decreto-legge 14 ottobre  2019,  n.  111,  convertito  con
modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 ed in  particolare
l'art. 5, comma 6, che prevede la nomina di un commissario unico  che
subentra in tutte le  situazioni  giuridiche  attive  e  passive  del
commissario unico nominato con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri del 26 aprile 2017, il quale cessa dal proprio  incarico
dalla data di nomina del nuovo commissario; 
  Visto il comma 8-bis dell'art.  2  del  decreto-legge  29  dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge  27  febbraio
2017 che prevede che il commissario unico possa avvalersi fino  a  un
massimo di due sub commissari in relazione alla portata e  al  numero
degli interventi sostitutivi, nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti il  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare (ora MiTE) e il Ministro per il  sud
e la coesione territoriale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  dell'11
maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno
2020, con il quale sono stati nominati, ai  sensi,  dell'art.  2  del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, il prof. Maurizio Giugni,  quale
commissario  straordinario  unico   per   il   coordinamento   e   la
realizzazione degli interventi funzionali a garantire  l'adeguamento,
nel minor tempo possibile, alle sentenza di condanna della  Corte  di
giustizia dell'Unione europea (causa 565/10 e  85/13)  nonche'  degli
ulteriori  interventi  previsti  all'art.  4-septies,  comma  1,  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 44, e l'ing. Riccardo  Costanza  e  il
sen. Stefano Vaccari quali sub commissari; 
  Visto  il  documento  redatto,  ai  sensi  del  comma  3  dell'art.
4-septies  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito  con
modifiche dalla legge 14 giugno  2019,  n.  55,  dall'ex  commissario
straordinario  unico,  nominato  con  decreto  del   Presidente   del
Consiglio dei ministri del 26 aprile 2017, e trasmesso  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora MiTE)  in
data 24 gennaio 2020 (prot. U-CU0126), sulla ricognizione dei piani e
dei progetti esistenti inerenti agli interventi  per  il  superamento
delle procedure d'infrazione n. 2014/2059  e  2017/2181,  effettuata,
sulla base delle relazioni trasmesse dalle regioni, ai  fini  di  una
verifica dello stato di  attuazione  degli  interventi  e  una  prima
valutazione delle risorse finanziarie effettivamente disponibili; 
  Vista  la  condivisione  espressa  e  l'aggiornamento  svolto   dal
commissario straordinario prof. Maurizio Giugni sul documento di  cui
al  punto  precedente  e  trasmesso,  cosi'  rivisto,  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  in  data  24
luglio 2020 (ora MiTE) (prot. UCU1175); 
  Visto quanto affermato nella premessa del  documento  finale  sulla
ricognizione ossia che l'analisi della documentazione acquisita dalle
regioni ha consentito di  fare  una  prima  ipotesi  in  ordine  agli
interventi che potrebbero ricadere nella gestione commissariale e che
per alcune regioni le informazioni acquisite non hanno consentito  di
svolgere in modo completo l'esame dello  stato  di  attuazione  degli
interventi  e  per  questo  sara'  necessario   acquisire   ulteriori
integrazioni; 
  Considerato che la  finalita'  del  presente  decreto,  cosi'  come
stabilito al comma 4 dell'art. 4-septies del decreto-legge 18  aprile
2019, n. 32, convertito con modifiche dalla legge 14 giugno 2019,  n.
55, e': 
    l'individuazione degli interventi, tra quelli per cui non risulti
gia' intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, per i quali
il commissario unico assume il compito di soggetto attuatore; 
    l'individuazione  delle  risorse   finanziarie,   disponibili   a
legislazione  vigente,  necessarie  anche  al   completamento   degli
interventi funzionali volti a garantire l'adeguamento  alle  sentenze
di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea  pronunciate
il 19 luglio 2012 (ex causa C 565/10, ora causa C  251/17)  e  il  10
aprile 2014 (causa C 85/13); 
    l'estensione delle competenze  del  commissario  unico  anche  ad
altri agglomerati oggetto di ulteriori procedure di infrazione; 
    lo stabilire la durata e gli obiettivi di  ciascun  incarico  del
commissario unico nonche'  la  dotazione  finanziaria  necessaria  al
raggiungimento degli obiettivi assegnati per ciascun incarico; 
  Considerato che  il  commissario  unico,  di  cui  al  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  dell'11  maggio  2020,  ha
provveduto a suddividere gli interventi, per i quali non risulti gia'
intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori,  in  «interventi
definiti  o  parzialmente  definiti»  e  «interventi  non  definiti»,
intendendo con quest'ultimo termine quegli interventi per i quali non
si sono avute informazioni  sufficienti  come  la  denominazione,  il
livello  di  progettazione,  il   cronoprogramma   dello   stato   di
avanzamento, le risorse finanziarie programmate e disponibili; 
  Ritenuto comunque necessario,  pur  nelle  more  della  completezza
delle informazioni, procedere alla emanazione  del  provvedimento  di
cui al comma 4 dell'art. 4-septies decreto-legge 18 aprile  2019,  n.
32, convertito con modifiche dalla legge 14 giugno 2019, n.  55,  per
avere un primo  quadro  di  riferimento  in  merito  agli  interventi
necessari al superamento delle procedure d'infrazione n. 2014/2059  e
2017/2181, e in particolare, per  gli  interventi  per  i  quali  non
risulti gia' intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori,  il
ruolo attribuito al commissario unico quale coordinatore  o  soggetto
attuatore e il fabbisogno finanziario  per  il  raggiungimento  degli
obiettivi; 
  Visti  gli  esiti  delle  riunioni   tecniche   per   l'esame   del
provvedimento, svoltesi in data 3 marzo 2021,  6  dicembre  2021,  25
luglio  2022  e  22  settembre  2022,  nonche'  le  osservazioni  e/o
integrazioni presentate dalla Ragioneria generale dello Stato e dalle
Regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Lazio,  Liguria,
Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia,  Sardegna,  Sicilia,  Toscana  e
Veneto. 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
espressa nella seduta del 28 settembre 2022; 
  Su proposta del Ministro della transizione ecologica: 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente  decreto  individua,  all'esito  della  ricognizione
svolta  dal  commissario  unico,  ai  sensi  del  comma  3  dell'art.
4-septies, decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito  con
modifiche dalla legge 14 giugno 2019,  n.  55,  gli  interventi,  tra
quelli  per  cui  non  risulti  gia'   intervenuta   l'aggiudicazione
provvisoria dei lavori, per i quali il commissario  unico  assume  il
compito di soggetto attuatore o coordinatore,  nonche'  l'indicazione
delle  risorse  finanziarie,  disponibili  a  legislazione   vigente,
necessarie, anche, al completamento degli interventi funzionali volti
a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna  della  Corte  di
giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (ex causa
C 565/10, ora causa C 251/17) e il 10 aprile 2014 (causa C 85/13).