Art. 2 Obiettivi del commissario unico 1. Al commissario unico, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e' attribuito, al fine di evitare l'aggravamento delle procedure d'infrazione in corso n. 2014/2059 e 2017/2181, il ruolo di soggetto attuatore o di coordinatore con l'obiettivo della realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alla normativa dell'Unione europea per superare le suddette procedure d'infrazione. 2. Agli esiti sia della ricognizione citata al comma 1, dell'art. 1 del presente decreto, che delle successive modifiche/aggiornamenti presentati dalle regioni a valle della conferenza tecnica di marzo 2021, il commissario unico assume, per gli interventi sopra menzionati relativi alle procedure d'infrazione n. 2014/2059 e 2017/2181 e per i quali non risulti gia' intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, il ruolo di: a) soggetto attuatore, come definito al comma 1, art. 17, decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195; b) soggetto coordinatore, come definito al comma 3, art. 20, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. 3. Tra gli interventi di cui al comma 2, quelli completamente finanziati sono individuati nelle tabelle A e B, riguardanti rispettivamente interventi per i quali il commissario unico assume la funzione di soggetto attuatore ovvero soggetto coordinatore. Le tabelle A e B costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto. 4. Il commissario unico avvia la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui alla tabella A. 5. A titolo meramente ricognitivo, negli elenchi 1 e 2, allegati al presente decreto, sono individuati gli interventi non completamente finanziati necessari al superamento delle procedure di infrazione di cui all'art. 1 e che potranno essere realizzati previo reperimento di integrale copertura finanziaria. 6. Nell'ambito degli elenchi di cui al comma 5 del presente articolo, con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla individuazione degli interventi per i quali, a seguito dell'individuazione della integrale copertura finanziaria, il commissario unico assume il ruolo di soggetto attuatore/coordinatore. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo, con uno o piu' decreti, il Ministro della transizione ecologica, su indicazione del commissario unico, puo' individuare, nell'ambito delle opere inserite negli elenchi di cui al comma 5 del presente articolo, gli interventi la cui progettazione puo' essere affidata, entro il 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 5 del decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55. Gli interventi, presenti nei predetti decreti, dovranno essere identificati dal codice unico di progetto (CUP), cosi' come previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e monitorati nell'ambito dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato. 7. La durata degli interventi previsti al comma 3 del presente articolo, e' da ritenersi stimata secondo le durate standard delle diverse fasi della realizzazione, in accordo con l'esperienza accumulata dal commissario unico. Entro centottanta giorni dalla data del presente decreto il commissario unico, sulla base della documentazione progettuale eventualmente gia' disponibile, delle singole criticita' progettuali e della sequenzialita' dei tempi dei procedimenti autorizzativi, determina il quadro, d'insieme stimato per la durata degli interventi, indicando per ciascun agglomerato la data prevista per il raggiungimento della conformita'.