Art. 2 
 
                   Obiettivi del commissario unico 
 
  1.  Al  commissario  unico,  di  cui  all'art.  2,  comma  1,   del
decreto-legge   29   dicembre   2016,   n.   243,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e' attribuito, al
fine di evitare l'aggravamento delle procedure d'infrazione in  corso
n. 2014/2059 e  2017/2181,  il  ruolo  di  soggetto  attuatore  o  di
coordinatore con l'obiettivo  della  realizzazione  degli  interventi
funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo  possibile  alla
normativa dell'Unione europea  per  superare  le  suddette  procedure
d'infrazione. 
  2. Agli esiti sia della ricognizione citata al comma 1, dell'art. 1
del presente decreto, che  delle  successive  modifiche/aggiornamenti
presentati dalle regioni a valle della conferenza  tecnica  di  marzo
2021,  il  commissario  unico  assume,  per  gli   interventi   sopra
menzionati  relativi  alle  procedure  d'infrazione  n.  2014/2059  e
2017/2181 e per i quali non risulti gia' intervenuta l'aggiudicazione
provvisoria dei lavori, il ruolo di: 
    a) soggetto  attuatore,  come  definito  al  comma  1,  art.  17,
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195; 
    b) soggetto coordinatore, come definito  al  comma  3,  art.  20,
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. 
  3. Tra gli interventi di  cui  al  comma  2,  quelli  completamente
finanziati  sono  individuati  nelle  tabelle  A  e  B,   riguardanti
rispettivamente interventi per i quali il commissario unico assume la
funzione di  soggetto  attuatore  ovvero  soggetto  coordinatore.  Le
tabelle A e  B  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente decreto. 
  4. Il commissario unico avvia la progettazione e  la  realizzazione
degli interventi di cui alla tabella A. 
  5. A titolo meramente ricognitivo, negli elenchi 1 e 2, allegati al
presente decreto, sono individuati gli interventi  non  completamente
finanziati necessari al superamento delle procedure di infrazione  di
cui all'art. 1 e che potranno essere realizzati previo reperimento di
integrale copertura finanziaria. 
  6. Nell'ambito degli  elenchi  di  cui  al  comma  5  del  presente
articolo, con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  della  transizione
ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
si provvede alla individuazione  degli  interventi  per  i  quali,  a
seguito dell'individuazione della integrale copertura finanziaria, il
commissario unico assume il ruolo di soggetto attuatore/coordinatore.
Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al  primo  periodo,
con uno o piu' decreti, il Ministro della transizione  ecologica,  su
indicazione del  commissario  unico,  puo'  individuare,  nell'ambito
delle opere inserite negli elenchi di cui al  comma  5  del  presente
articolo, gli interventi la cui progettazione puo'  essere  affidata,
entro il 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 1,  commi  4  e  5  del
decreto-legge n. 32 del 18  aprile  2019,  convertito  con  legge  14
giugno 2019, n. 55. 
  Gli interventi, presenti  nei  predetti  decreti,  dovranno  essere
identificati dal codice unico di progetto (CUP), cosi' come  previsto
dall'art.  11  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3  e  monitorati
nell'ambito dei sistemi informativi della Ragioneria  generale  dello
Stato. 
  7. La durata degli interventi previsti  al  comma  3  del  presente
articolo, e' da ritenersi stimata secondo le  durate  standard  delle
diverse  fasi  della  realizzazione,  in  accordo  con   l'esperienza
accumulata dal commissario unico. Entro centottanta giorni dalla data
del  presente  decreto  il  commissario  unico,  sulla   base   della
documentazione  progettuale  eventualmente  gia'  disponibile,  delle
singole criticita' progettuali e della sequenzialita' dei  tempi  dei
procedimenti autorizzativi, determina il  quadro,  d'insieme  stimato
per la durata degli interventi, indicando per ciascun agglomerato  la
data prevista per il raggiungimento della conformita'.