Art. 3 Aspetti finanziarzi 1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge n. 243 del 2016, per gli interventi di cui alla tabella A, per i quali il commissario unico assume il ruolo di soggetto attuatore, tutte le risorse finanziarie pubbliche disponibili, da destinare ai medesimi interventi confluiscono nella disponibilita' del commissario unico con le modalita' di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014. 2. Ai sensi del comma 6 dell'art. 2 del decreto legge n. 243/2016, entro sessanta giorni dalla richiesta del commissario unico, ai sensi del comma 7-ter dell'art. 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, le regioni trasferiscono le risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla tabella A allegata al presente decreto dai rispettivi bilanci regionali. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui al periodo precedente, fermo restando l'accertamento dell'eventuale responsabilita' derivante dall'inadempimento, il commissario unico, in qualita' di commissario ad acta, adotta i relativi necessari provvedimenti, ovvero provvede, attraverso ordinanza, al diretto trasferimento delle risorse. 3. Per gli interventi di cui alla tabella A per la cui realizzazione sia prevista la concorrenza della tariffa o di risorse regionali, i gestori del servizio idrico integrato o gli enti del Governo dell'ATO, con le modalita' previste dalla delibera ARERA 16 marzo 2017 169/2017/R/idr, ovvero la regione per le relative risorse come previsto dal comma 2 del presente articolo, trasferiscono gli importi dovuti alla contabilita' speciale del commissario, assumendo i conseguenti provvedimenti necessari. 4. Per il completamento degli interventi funzionali volti a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea, pronunciate il 31 maggio 2018 (causa C-251/17) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13), in applicazione dell'art. 4-septies, comma 4, del decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55/2019, sono trasferite al commissario unico le risorse, a tale scopo destinate, allocate nel capitolo n. 7648 PG 2, 3 e 4, pari, per le annualita' 2020/2022, a complessivi euro 482.330.444,00. Le risorse relative alla annualita' 2023, pari a. complessivi euro 112.786.113,00, saranno trasferite nel corso del relativo esercizio finanziario. 5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4 del presente articolo, sono trasferite al commissario unico, secondo quanto previsto dalle delibere CIPE di riferimento, risorse pari a euro 33.091.999,11, a valere su Fondi sviluppo e coesione 2014/2020 del MITE. 6. In tabella C, allegata al presente decreto e che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, sono elencati gli interventi destinatari delle risorse di cui ai commi 4 e 5 sopra citati.