Art. 3 
 
                         Aspetti finanziarzi 
 
  1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge  n.  243  del
2016, per gli interventi di cui  alla  tabella  A,  per  i  quali  il
commissario unico assume il ruolo di  soggetto  attuatore,  tutte  le
risorse finanziarie pubbliche disponibili, da destinare  ai  medesimi
interventi confluiscono nella disponibilita'  del  commissario  unico
con le modalita' di cui ai  commi  7-bis  e  7-ter  dell'art.  7  del
decreto-legge n. 133 del 2014. 
  2. Ai sensi del comma 6 dell'art. 2 del decreto legge  n. 243/2016,
entro sessanta giorni dalla richiesta del commissario unico, ai sensi
del comma 7-ter dell'art. 7 del predetto  decreto-legge  n.  133  del
2014,  le   regioni   trasferiscono   le   risorse   destinate   alla
realizzazione degli interventi di cui  alla  tabella  A  allegata  al
presente  decreto   dai   rispettivi   bilanci   regionali.   Decorso
inutilmente  il  termine  di  sessanta  giorni  di  cui  al   periodo
precedente,    fermo    restando    l'accertamento     dell'eventuale
responsabilita' derivante dall'inadempimento, il  commissario  unico,
in qualita' di commissario  ad  acta,  adotta  i  relativi  necessari
provvedimenti, ovvero  provvede,  attraverso  ordinanza,  al  diretto
trasferimento delle risorse. 
  3.  Per  gli  interventi  di  cui  alla  tabella  A  per   la   cui
realizzazione sia prevista la concorrenza della tariffa o di  risorse
regionali, i gestori del servizio idrico integrato  o  gli  enti  del
Governo dell'ATO, con le modalita' previste dalla delibera  ARERA  16
marzo 2017 169/2017/R/idr, ovvero la regione per le relative  risorse
come previsto dal comma 2 del presente  articolo,  trasferiscono  gli
importi dovuti alla contabilita' speciale del commissario,  assumendo
i conseguenti provvedimenti necessari. 
  4.  Per  il  completamento  degli  interventi  funzionali  volti  a
garantire l'adeguamento alle sentenze  di  condanna  della  Corte  di
giustizia dell'Unione europea, pronunciate il 31 maggio  2018  (causa
C-251/17) e il  10  aprile  2014  (causa  C-85/13),  in  applicazione
dell'art. 4-septies, comma 4, del decreto-legge n. 32 del  18  aprile
2019, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  55/2019,  sono
trasferite al commissario unico le risorse, a tale  scopo  destinate,
allocate nel capitolo n. 7648 PG 2, 3 e 4, pari,  per  le  annualita'
2020/2022, a complessivi euro  482.330.444,00.  Le  risorse  relative
alla  annualita'  2023,  pari  a.  complessivi  euro  112.786.113,00,
saranno trasferite nel corso del relativo esercizio finanziario. 
  5. Per le medesime  finalita'  di  cui  al  comma  4  del  presente
articolo,  sono  trasferite  al  commissario  unico,  secondo  quanto
previsto dalle delibere CIPE di  riferimento,  risorse  pari  a  euro
33.091.999,11, a valere su Fondi sviluppo e  coesione  2014/2020  del
MITE. 
  6. In tabella C, allegata al presente  decreto  e  che  costituisce
parte integrante  e  sostanziale  dello  stesso,  sono  elencati  gli
interventi destinatari delle risorse di cui ai  commi  4  e  5  sopra
citati.