Art. 4 
 
                              Economie 
 
  1. Le risorse provenienti da eventuali economie restano finalizzate
all'intervento  fino  al  completamento  dello  stesso,  al  fine  di
garantire la copertura di eventuali imprevisti. 
  2. Le risorse di cui  al  comma  1  che  residuano  a  seguito  del
completamento dell'investimento  possono  essere  utilizzate  per  il
finanziamento degli interventi di cui al comma  5,  dell'art.  2  del
presente decreto. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo ed
entra in vigore il giorno successivo  alla  sua  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 30 settembre 2022 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                      Draghi          

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero  degli  affari  esteri,  n.
2815 
 
                             __________ 
 
Avvertenza: 
    Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre
2022 reca la ricognizione degli interventi di cui all'art.  4-septies
comma 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. 
    Gli allegati al suddetto decreto sono pubblicati sul sito web del
Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica  al  seguente
indirizzo: https://www.mite.gov.it/aree/acqua