Art. 4 Economie 1. Le risorse provenienti da eventuali economie restano finalizzate all'intervento fino al completamento dello stesso, al fine di garantire la copertura di eventuali imprevisti. 2. Le risorse di cui al comma 1 che residuano a seguito del completamento dell'investimento possono essere utilizzate per il finanziamento degli interventi di cui al comma 5, dell'art. 2 del presente decreto. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 settembre 2022 Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2815 __________ Avvertenza: Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2022 reca la ricognizione degli interventi di cui all'art. 4-septies comma 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. Gli allegati al suddetto decreto sono pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al seguente indirizzo: https://www.mite.gov.it/aree/acqua