Art. 10
Modalita' di concessione del contributo
1. La direzione generale, a seguito dell'istruttoria effettuata
dalla commissione di valutazione, provvede all'approvazione del
progetto, alla determina del contributo da concedere per lo
svolgimento del progetto medesimo, alle modalita' di erogazione del
contributo stesso e all'ammissione al contributo dei soggetti
beneficiari.
2. Il contributo e' erogato nelle percentuali massime della spesa
ammessa a finanziamento con le modalita' riportate all'interno degli
articoli 21, 22 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014.
3. La direzione generale, con l'emanazione del decreto di
determinazione e concessione del contributo, tra l'altro, individua:
a) soggetto proponente e beneficiari;
b) l'importo totale della spesa ammessa e del contributo
concesso;
c) l'ammontare dell'anticipo;
d) la ripartizione della spesa ammessa per singole voci di spesa;
e) la durata ed il termine di conclusione del progetto.